CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tosi legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona deldirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche n. 424/2023 depositata il 9/5/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti, risulta che laDI.[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. TQ9035T02097avente ad oggetto l’IVA per l’anno 2012 contenente due distintecontestazioni. La prima riguardava la violazione dell’art. 8 lett. c) d.P.R.633/1972, in quanto aveva ceduto delle autovetture alla Mantovan CarS.r.l., qualificatasi esportatore abituale, senza rilevare che la stessa nonpossedeva i necessari requisiti. La seconda riguardava invece esportazioniintracomunitarie di autovetture, in relazione alle quali non era statadimostrata l’effettiva esportazione dei veicoli ai sensi dell’art. 41, comma1°, lett. a) d.l. 331/1993, conv. in l. 427/1993.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pesaro accoglieva il ricorso.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marcheaccoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate; osservava, inparticolare, che la contestazione circa l’omessa verifica, da parte dellacontribuente, del possesso dei requisiti di esportatore abituale dellaMantovan [OSCURATO:SOCIETA]. era corretta, potendo rilevarsi da una semplice visuracamerale – che peraltro risultava eseguita - la mancata presentazione deibilanci e delle dichiarazioni fiscali dal 2004.Con riguardo all’esportazione dei veicoli, invece, confermava ladecisione di primo grado, attribuendo rilievo alla radiazione dal PRA, allaprova del pagamento ed alle fatture emesse nei confronti dei cessionari, inquanto tali documenti assicuravano «la certezza che i veicoli non possanopiù essere immatricolati in Italia senza il pagamento dell'IVA».3. Avverso tale sentenza, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione che ha altresì propostoricorso incidentale affidato ad un unico motivo.La società ha altresì depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/20261. Secondo un criterio logico occorre esaminare prima il secondo, ilterzo ed il quarto motivo del ricorso principale che riguardano lasussistenza della pretesa e, per ultimo, il primo che ha ad oggettol’omessa pronuncia in ordine alla questione delle modalità di applicazionedell’IVA.2.1 Con il secondo motivo, la società ha dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.8 d.P.R. 633/1972 e 1 e 2 d.l. 746/1983 conv. in l. 17/1984. Ad avvisodella società, la decisione della CGT di secondo grado si pone in contrastocon l’art. 2 d.l. 746/1983 secondo il quale dell’omesso pagamento, qualorasia stata presentata la dichiarazione d’intento, rispondono soltanto isoggetti che hanno rilasciato tale dichiarazione, mentre il cedente non ètenuto ad effettuare alcuna verifica.2.2 Il motivo è infondato.Questa Corte in più occasioni ha precisato che (Cass. n. 22430/2014) ilbeneficio della sospensione di imposta previsto dall'art. 8 del d.P.R. n.633/1972 è soggetto, per esigenze di cautela dell'Erario, a rigorosipresupposti applicativi (cfr. anche Cass. n. 12774/2011):- di tale beneficio possono – in base agli artt. 8 d.P.R. 633/1972 e 1 d.l.746/1983 conv. in l. 17/1984 - avvalersi soltanto i soggetti cheabbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all’art. 8, lett. a) eb), del d.P.R. 633/1972, registrate nell'anno precedente, percorrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume diaffari;- l'esportatore abituale, prima di effettuare acquisti senza pagamentodell'imposta – secondo la disciplina ratione temporis applicabile allapresente fattispecie - deve presentare alla controparte una"dichiarazione d'intento", della cui veridicità l'emittente assume ogniresponsabilità (Cass. n. 21956/2010), e con la quale l'esportatoremedesimo manifesta chiaramente l'intento di avvalersi di tare facoltà;Numero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026- gli acquisiti senza applicazione dell'IVA sono consentiti nei limitidell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioniall'esportazione di cui all'art. 8, lett. a) e b) cit., registrate nell'annoprecedente (Cass. n. 4022/2012) con la possibilità per l’esportatore difare riferimento all’anno solare ovvero, per ciascun mese, ai dodicimesi precedenti.Tanto premesso in ordine al meccanismo che regola la materia, è statoaltresì affermato, con riguardo alla posizione del cedente, che «In temad'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'impostaex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveliideologicamente falsa, il cedente deve dimostrare l'assenza di un propriocoinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato aconoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di dettoregime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottatotutte le ragionevoli misure in proprio potere» (Cass. n. 9586/2019; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 29458/2025; Cass. n. 14979/2020, secondo laquale «al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto divalersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità diesportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi,disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravandosul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte leragionevoli misure in proprio potere»; Cass. n. 19896/2016).Pertanto, in caso di frode posta in essere dal cessionario, alla qualeconsegue l’insussistenza dei presupposti che consentono di non applicarel’IVA, l’obbligo da parte del cedente di versare l’IVA (che graverà in ognicaso sul cessionario, art. 7, comma 3, d.lgs. 471/1997) potrà essereescluso soltanto qualora risulti estraneo alla frode, a condizione, però, cheabbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine diassicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare allaNumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026stessa (Corte di Giustizia UE sentenza 27/7/2007 nel procedimento C-409/04).La CGUE (sent. 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04, [OSCURATO:PERSONA](procedimento C-439/04) contro Stato belga (procedimento C-440/04)contro [OSCURATO:PERSONA] SPRL) ha chiaramente puntualizzato come (punton. 54) «la lotta contro la frode, l'evasione fiscale e gli eventuali abusi è unobiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva (v., sentenza 29aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, [OSCURATO:PERSONA] e HolinGroep, Racc. pag. 1-5337, punto 76). Gli interessati non possonoavvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario (v., inparticolare, sentenza 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a.,Racc. pag. 1-2843, punto 20; 23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis,Racc. pag. 1-1705, punto 33, e 3 marzo 2005, causa C-32/03, Fini H,Racc. pag. 1-1599, punto 32)».2.3 Va altresì ricordato, in materia di prova per presunzioni, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmenteNumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge con ricorso per cassazione una sentenzain cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoria deisingoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza però verificarese, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza (Cass. n.8115/2025; Cass. n. 9059/2018).2.4 Nel caso di specie la CGT di secondo grado non si è discostata datali principi, ravvisando la responsabilità della cedente che avrebbe quantomeno potuto riconoscere, con l’impiego dell’ordinaria diligenza,l’insussistenza delle caratteristiche di esportatore abituale dellacessionaria. Ed infatti, il giudice d’appello, con valutazione di merito nonsindacabile in questa sede, ha affermato che «La posizione della Mantovancar dagli atti risulta di tutta evidenza irregolare per la mancatapresentazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali dal 2004, elementiquesti sussumibili da una semplice visura camerale, che per altro risultaessere stata acquisita dalla [OSCURATO:SOCIETA], e sufficienti a riconoscere che incapo alla cessionaria non era configurabile la qualifica di esportatoreabituale prevista dal già ricordato art. 8».3.1 Con il terzo motivo del ricorso principale, è stato denunciato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 1375 c.c.. Ad avviso della contribuente, sarebbe stataviolata la regola dell’onere probatorio, in quanto l’esenzione ex art. 8d.P.R. 633/1972 può essere negata solo se il cedente «sapeva (o avrebbedovuto sapere) che l’operazione effettuata rientrava in un’evasione postain essere dall’acquirente e non abbia adottato tutte le misure ragionevoliper evitare di parteciparvi», circostanza che deve essere dimostrataNumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026dall’Amministrazione, altrimenti verrebbe meno la presunzione di buonafede.3.2 Il motivo è infondato.La CGT di secondo grado non ha violato le norme sull’onere probatorio,ritenendo, invece, che l’Amministrazione avesse dimostrato perpresunzioni, nel rispetto dei principi indicati in relazione al motivo cheprecede, che la cedente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’impiegodell’ordinaria diligenza, dell’esistenza di irregolarità a carico dellacessionaria; ha così svolto una valutazione di merito, affermando, all’esitodella stessa, la responsabilità della cedente.È evidente allora che con il motivo in questione la societàpretenderebbe una rivalutazione del merito di tali elementi, ma ciò non èpossibile; con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dalgiudice del merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti delproprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017). Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni che, però, come esposto inrelazione al motivo che precede, neppure risultano violate) o far valere ilvizio di motivazione entro i limiti ristretti in cui ciò è ancora possibile. Conil motivo in esame, tuttavia, la doglianza non è stata articolata con talimodalità, in quanto la ricorrente si è limitata a lamentare l’insussistenteviolazione del principio dell’onere della prova per poi sostanzialmentesostenere che dagli elementi indicati dalla CGT di secondo grado nonpoteva desumersi che la cedente era stata negligente nei controlli.Numero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/20264.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 111 Cost. 132 c.p.c.e 36 d.lgs. 546/1992. La ricorrente ha denunciato sostanzialmente il viziodi motivazione apparente dal quale sarebbe afflitta la sentenza impugnata,non essendo identificabili le ragioni sulle quali la stessa si fonda.4.2 Il motivo è infondato.Il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (checomporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. adopera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando lamotivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramenteapparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (cosìCass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).Numero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nel caso di specie sono invece chiari gli argomenti sui quali si fonda ladecisione impugnata e sono stati individuati anche dalla ricorrenteprincipale, avendo di fatto formato oggetto del secondo e del terzo motivodi ricorso.5.1 Con il primo motivo, la società ha lamentato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.342 e 112 c.p.c.. Ha dedotto che la Corte regionale avrebbe omesso dipronunciarsi in ordine alla questione dell’applicabilità dell’IVA sul margine(art. 46 d.l. 45/1995) che, rimasta assorbita all’esito del giudizio di primogrado, era stata riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. alle pagine 11 e 12delle controdeduzioni in appello.L’Amministrazione ha dedotto che la questione era stata sollevataesclusivamente con riguardo alla contestazione relativa alle esportazioniintracomunitarie.5.2 Il motivo è fondato.Non può ritenersi, infatti, come sostenuto dalla controricorrente, che laquestione fosse limitata solo alla contestazione relativa all’esportazione diautovetture compiuta dalla stessa contribuente. La stessa è stata infattiriproposta in termini generali nelle controdeduzioni in appello (a pagina 9e non alle pagine 10 e 11 come indicato nel ricorso per cassazione). Nelricorso di primo grado (pagina 11) era invece preceduta dell’espressione«ammessa per amore di tesi la mancata prova dell’esportazione» che,tuttavia, da sola non consente di ritenere che esclusivamente a taleaspetto sia limitata la relativa questione (trattandosi di violazione dinorma processuale è consentito alla Corte esaminare gli atti e idocumenti; Cass. sez. U. n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).La CGT di secondo grado avrebbe dunque dovuto pronunciarsi inordine a tale questione con riguardo alla parte della pretesa che avevaritenuto fondata, non essendo necessaria l’impugnazione incidentale, masufficiente la mera riproposizione negli atti difensivi della parte vittoriosaNumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026in primo grado, trattandosi di questione assorbita (Cass. Sez. U. n.13195/2018).6.1 Occorre quindi esaminare l’unico motivo di ricorso incidentale. Conesso l’Amministrazione ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°,n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e2729 c.c. e 41 d.l. 331/1993. Ad avviso della ricorrente incidentale, laCGT di secondo grado avrebbe fatto cattiva applicazione dei principi inmateria di prova presuntiva, desumendo la circostanza dell’effettivotrasferimento all’estero dei beni ceduti da circostanze prive dei requisiti digravità, precisione e concordanza quali la cancellazione dal PRA ed ilpagamento dei veicoli.6.2 Il motivo è fondato.La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di beni è previstadall’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, secondo il quale “Gli statimembri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del lororispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o perloro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di unente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membrodiverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasportodei beni”.In conformità all’articolo 138 cit., poi, l’articolo 41, comma 1, letteraa), del d.l. n. 331/1993, conv. in l. 427/1993, considera non imponibili aifini IVA “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nelterritorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terziper loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d’imposta o di enti,associazioni ed altre organizzazioni […]”.La tassazione avviene, quindi, nello Stato membro di destinazione,secondo il principio per cui il gettito fiscale va trasferito tendenzialmenteallo Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti.Numero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026Come è stato più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 3603/2009;Cass. n. 15871/2016; Cass n. 10355/2022), l'onere di provare l'esistenzadei presupposti della deroga al regime della territorialità IVA è a carico delcontribuente, anche in ragione del principio generale secondo il qualel’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto, che legittimanola deroga al normale regime impositivo, è sempre a carico di chi invocadetta deroga. L'esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di unbene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: ilpotere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è statotrasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito otrasportato in un altro Stato membro e, in seguito a tale spedizione otrasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Statomembro di cessione (cfr. CGUE 9 ottobre 2014, Traum; CGUE, 6settembre 2012, Mecsek-Gabona; CGUE, 27 settembre 2007, Teleos).Sempre con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Corte digiustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivo inmateria di prova (segnatamente con riferimento al trasferimento dellamerce in altro Stato membro) devono essere determinati in funzione dellecondizioni espressamente stabilite a tale riguardo dal diritto nazionale edalla prassi abituale prevista per analoghe operazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causa C-492/13, punto 30).[OSCURATO:PERSONA] 2006/112/CE e il suo Regolamento di attuazione, infatti,non forniscono alcuna indicazione in ordine alle prove necessarie perdimostrare l’effettivo trasferimento della merce da uno Stato membroall’altro, rinviando sul punto ai singoli ordinamenti nazionali. Neppure l’art.41 del d.l. 331/1993, applicabile ratione temporis, indica quali siano idocumenti necessari per dimostrare la cessione comunitaria, sicchél'Amministrazione finanziaria è intervenuta diverse volte sull’argomentocon le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, fra le quali vanno menzionateNumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026la n. 345 del 28 novembre 2007, la n. 477 del 15 dicembre 2008, la n.19/E del 25 marzo 2013 e la n. 71 del 24 luglio 2014.6.3 Secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria intali atti, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Statodell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione deldocumento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territoriodello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato inaltro Paese comunitario. Il contribuente deve conservare sia ladocumentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscossein relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altridocumenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine allacessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro(Cass. n. 8477/2024).La questione sulla prova dell’effettività del trasporto della merce tradue operatori UE è stata affrontata anche dalla giurisprudenza unionale edi legittimità, essendosi affermato che, nel caso di cessioneintracomunitaria, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività deltrasporto della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario;in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesseo non avrebbe potuto sapere che l'operazione effettuata rientrava inun'evasione posta in essere dall'acquirente neppure adottando tutte lemisure ragionevoli per evitare di parteciparvi ( Cass. n. 8477/2024; Cass.n. 29498/2020; Cass. n. 26062/2015; Cass. n. 4636/2014; CGUE 6settembre 2012, in C-273/11, Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre 2019, inC 653/18, Unitel).A tal fine il contribuente deve dimostrare di avere adottato la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del casoconcreto (Cass. n. 4045/2019), per cui, in caso di vendita con clausola«franco fabbrica», ad esempio, dovrà fornire la prova documentaleNumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio delloStato membro di destinazione o di «fatti secondari», da cui desumere lapresenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza,ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti enon sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, neicontratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo diconsegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di averesperito ogni utile iniziativa giudiziaria (Cass. n. 26062/2015; Cass. n.4045/2019; Cass. n. 8477/2024, Cass. n. 23295/2024).Sempre in tema di onere probatorio che incombe sul cedente, si èprecisato altresì che “il documento di accompagnamento della merce èsurrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesseinformazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essere rinviato allospeditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per il cedente) èidonea a comprovare, ai fini del beneficio dell’esenzione IVA, l’effettivitàdel trasferimento della merce in altro Stato membro” (Cass. n.28831/2019).Infine, è stato precisato che, nei casi in cui il cedente nazionale nonabbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in gradodi esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potràessere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che lemerci sono state inviate in altro Stato membro (Cass. n. 2327/2021 eCass. n. 25587/2021; Cass. n. 8477/2024).6.4 La CGT di secondo grado non si è attenuta a tali principi, ritenendoche la materiale dislocazione delle merci nello stato di destinazionepotesse essere dedotta dalle fatture e dai pagamenti (elementi funzionalianche alla eventuale frode), nonché dalla radiazione dal PRA che, in basealle pronunce riportate, non sono univocamente significativi in ordineall’effettivo trasferimento all’estero dei veicoli; nulla è stato indicato inordine agli elementi che invece sono rilevanti, quali i contratti, leNumero registro generale 18029/2023Numero sezionale 3980/2026Numero di raccolta generale 16779/2026Data pubblicazione 28/05/2026condizioni di vendita e le ragioni per le quali il venditore non era inpossesso della documentazione relativa al trasporto.Il motivo va quindi accolto ed il giudice del rinvio dovrà provvedere aduna nuova valutazione in ordine all’effettivo trasferimento all’estero deibeni ceduti alla luce dei principi esposti.7. In definitiva, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale el’unico motivo di ricorso incidentale, mentre vanno rigettati i rimanentimotivi del ricorso principale. La sentenza impugnata va quindi cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e l’unico motivo diricorso incidentale e rigetta i rimanenti motivi di ricorso principale; cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida