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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 34982/2022

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‘AULA B’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 789/2017, depositata il 17.2.2017, N.R.G. 2068/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.11.2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. in esito alla sentenza del la Corte d’Appello di Roma qui impugnata, di riforma parziale del la sentenza del Tribunale di Viterbo, sono state integralmente rigettate le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca volte ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, per vari anni; b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate; c) in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;

2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, oltre a rilevare l’assenza di elementi sintomatici di un uso distorto delle supplenze sino al termine delle attività didattiche o temporanee, ha ritenuto comunque assorbente, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che la Rita fosse stata stabilmente immessa in ruolo ed ha richiamato il principio di diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai qual i ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;

4. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». [OSCURATO:PERSONA]

1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

2. l’assenza di prova della notifica della rinuncia alla controparte non consente tuttavia di ritenere integrata la fattispecie estintiva, ma comunque si manifesta la carenza di interesse della ricorrente all’impugnazione che va dunque dichiarata inammissibile (Cass. 22 maggio 2019, n. 13923; Cass. 21 giugno 2016, n. 12743);

3. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione soprattutto del comportamento processuale della ricorrente, oltre a ll'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato e della successiva Cass. 3472/2020, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;

4. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘AULA B’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 789/2017, depositata il 17.2.2017, N.R.G. 2068/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.11.2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. in esito alla sentenza del la Corte d’Appello di Roma qui impugnata, di riforma parziale del la sentenza del Tribunale di Viterbo, sono state integralmente rigettate le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca volte ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, per vari anni; b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate; c) in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità; 2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, oltre a rilevare l’assenza di elementi sintomatici di un uso distorto delle supplenze sino al termine delle attività didattiche o temporanee, ha ritenuto comunque assorbente, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che la Rita fosse stata stabilmente immessa in ruolo ed ha richiamato il principio di diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai qual i ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso; 4. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». [OSCURATO:PERSONA] 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 2. l’assenza di prova della notifica della rinuncia alla controparte non consente tuttavia di ritenere integrata la fattispecie estintiva, ma comunque si manifesta la carenza di interesse della ricorrente all’impugnazione che va dunque dichiarata inammissibile (Cass. 22 maggio 2019, n. 13923; Cass. 21 giugno 2016, n. 12743); 3. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione soprattutto del comportamento processuale della ricorrente, oltre a ll'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato e della successiva Cass. 3472/2020, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo; 4. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa l
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