CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 03058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 9165 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])in virtù di procura speciale posta incalce al ricorso per cassazione, domiciliato in Roma al V.le Mazzini n. 134, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]). controricorrentee ricorrente incidentale – avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale della Puglia n.2661/23 /202 1 depositata in data 27 /0 9 /2021; Oggetto:rinvio a nuovoruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 22/11/2023 d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] cio e riconvocato il Collegio in data01/02/2024; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ avviso di accertamento notificatogli conil quale erano recuperate a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP spese relative all'acquisto di carburante in quanto non idoneamente documentate e primi di assicurazione dedotti interamente anche per l'importo di competenza di altro anno di imposta; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; - appellava i l contribuente; - la CTR pugliese accoglieva parzialmente l'impugnazione, rigettando la ragione di doglianza incentrata sul difetto di firma dell'atto impugnato e l'eccezione relativa alla violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale e accogliendo il motivo di ricorso relativo alla quantificazione degli interessi e all'omessa indicazione della procedura di calcolo ; secondo il giudicedell’appello con tali omissioni il contribuente non era stato in grado di conoscere e dunque di contestare l'eventuale incongruenza delle somme richieste a tali titoli o la erroneità del calcolo, non risultando idonea a tali fini la mera indicazione dell'importoglobale dovuto ; - ricor re a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidatoa un motivo di impugnazione; il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in cinque motivi; Consideratoche: -la presente controversia risulta inserita nell’elenco trasmesso a questa Cortedall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.Ln. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - peraltro, dalle informazioni contenute in tale elenco non risulta con chiarezzal’avvenuta definizione della controversia; -conseguentemente, la causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire all’Amministrazionefinanziaria di fornire informazioni puntuali in ordine alregolare perfezionamento o meno della definizione in argomento;