CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bari accolto,limitatamente alla durata della misura di sicurezza, l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianzain data 14 gennaio 2026, con cui era stata disposta nei suoi riguardi l’esecuzionedella libertà vigilata per la durata di anni due di cui alla sentenza del Tribunale diTrani in data 9 aprile 2019, irrevocabile il 20 giugno 2023.A ragione della decisione – dopo avere ripercorso la vicenda processuale diXXXXXXXX, che solo in grado di appello era stato assolto dai reati di resistenza,violenza provata aggravata e tentate lesioni aggravate per incapacità d’intenderee volere – il Tribunale ha osservato che: i) dalla lettura delle sentenze di meritonon risultava chiaro se la pericolosità sociale dell’interessato fosse collegata alsolo disturbo da uso di alcol ovvero se questa si accompagnasse a una nonmeglio precisata patologia psichiatrica; ii) il riesame della pericolosità da partedel Giudice di prima cura era avvenuto senza l’opportuna acquisizione di unarelazione aggiornata del Serd e del Csm, sicché in tale senso aveva disposto; iii)la relazione del Csm non era pervenuta alla data della udienza di decisione,mentre la relazione del Serd del 3 marzo 2026 segnalava l’impossibilità di fornirele informazioni necessarie per attestare una condizione di abuso di alcolall’attualità, a causa della scarsa compliance dell’interessato e dell’interruzionedella frequenza del Servizio dal 3 luglio 2025 al 29 gennaio 2026, occorrendo unulteriore monitoraggio e la ripresa di un percorso ambulatoriale; iv) dopo lasentenza impositiva della misura di sicurezza l’interessato non si era astenuto daldelinquere, essendovi a suo carico una recente pendenza giudiziaria.Su tali basi ha ritenuto di condividere il giudizio di attualità della pericolositàdell’interessato, sebbene attenuata siccome adeguatamente contrastabile econtrollabile mediante adeguata terapia farmacologica ambulatoriale da eseguirsipresso le strutture specialistiche territoriali; conseguentemente, ha ridotto a unanno il periodo di sottoposizione alla misura, con l’imposizione di prescrizioniidonee a scongiurare la commissione di nuovi reati.2. XXXXXXXX ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv.Giangualano, e deduce quattro motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 203, 208 e 228cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe reso una motivazionecontraddittoria e, comunque, errata poiché – dopo aver disposto unapprofondimento istruttorio al fine di valutare le attuali condizionipsicopatologiche e di alcol dipendenza e sospeso l’esecutività del Magistrato disorveglianza – ha deciso senza attendere la relazione del Csm e mediante unalettura travisante della relazione del Serd che, infatti, non attestava un abuso dialcol attuale, bensì indicava l’opportunità di un ulteriore monitoraggio e la ripresadel percorso ambulatoriale. In tal modo ha posto a base della misura di sicurezzauna prognosi negativa del tutto infondata.2.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione sulla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, sotto ilprofilo dell’errata valorizzazione della fragilità socio- personale del condannato,della discontinuità nella frequenza del Serd e dell’esistenza di una pendenzagiudiziaria.Assume il ricorrente che, in tal modo, il Tribunale avrebbe sostituito ilgiudizio di pericolosità con una non consentita valutazione di vulnerabilitàpersonale.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 666, 678, 679 cod.proc. pen. e artt. 2, 13, 27 e 32 Cost. e vizio di motivazione.Il Tribunale avrebbe deciso in difetto di un accertamento istruttorio dallostesso disposto e decisivo siccome inerente alle condizioni psichiatriche attuali,utilizzando tale lacuna in senso pregiudizievole per il condannato.Ciò – si assume – tanto più che la stessa ordinanza dà contezza di ulterioripatologie il cui rilievo non può essere confinato nell’alveo delle prescrizioni, mache incidono sul complessivo giudizio prognostico sulla recidiva.2.4. Con l’ultimo motivo deduce la violazione di legge e l’omessamotivazione per contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza esussidiarietà nella scelta delle prescrizioni imposte.L’ordinanza, invero, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine allaidoneità di ciascuna delle prescrizioni imposte a prevenire il rischio di recidiva,limitandosi all’enucleazione di un catalogo assai gravoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 22 maggio 2026, ha prospettato la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nei suoi connessi primi tre motivi, fondato, restando l’ultimomotivo assorbito.2. Deve ribadirsi che l'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, cosìcome di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203cod. pen., l'accertamento, della pericolosità sociale del condannato, ovverosia laformulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto,con specifico riferimento alla commissione di reati.Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce lacompetenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta,con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorsodi un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della Misura impone diLa discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — eal Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc.pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenzadi sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quantochiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo dellagravità del fatto-reato, ma anche di fatti successivi, come il comportamentotenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dallerelazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari oprocessuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione dellapena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità diinterventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzionedella personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi inprecedenza trascurati.Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo al principio espresso da Sez. U,n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350 secondo cui «Nel procedimento disorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddettogiudicato esecutivo opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce, unavolta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione dellapericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuovamisura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersisuccessivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, sepreesistenti, da questo non presi in considerazione».Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità socialepuò e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggettodi pregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica«Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Lemisure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad essesottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose».La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Ilmagistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di personacondannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto adaccertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momentodell'applicazione della misura. In tale, situazione, la revoca anticipata di dettamisura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., «se la persona ad essasottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntualeosservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione dellacessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, nonconsentendo il mero dubbio al riguardo il superamento – anche dopo l'interventodella Corte costituzionale – della prognosi già effettuata e l'anticipazione delriesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez.1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., direcente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Renna, n.m.).Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti dellasituazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità socialeespresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione dellamisura di sicurezza e, d'altro canto, per quanto opportunamente ampia possaessere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino aricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni, ma in quellesedi ignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futurocomportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulatain termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicatoformatosi sulla decisione di segno opposto.4. In questa cornice interpretativa, ritiene il Collegio che il Tribunale disorveglianza abbia fornito una motivazione in punto di pericolosità sociale attualedel tutto insoddisfacente e affatto contraddittoria, poiché l’ha ancorataesclusivamente alla condotta serbata dal condannato, certamente noncollaborativa, senza tuttavia valutare gli altri elementi dallo stesso ritenutorilevanti, tanto da stigmatizzare l’analisi svolta dal Magistrato di sorveglianza eda disporre un supplemento istruttorio, senza tuttavia attenderne l’esito. Inoltre,del tutto illogicamente il Tribunale ha ritenuto attuale la pericolosità sociale,salvo poi a ridurre il periodo di sottoposizione alla misura senza indicarne leragioni obiettive.In definitiva, è mancata la doverosa analisi sulla personalità, sui problemipsichiatrici e sulla capacità criminale, oltre degli altri parametri desumibilidall’art. 133 cod. pen. per valutare l'effettivo pericolo di recidiva.5. Per le ragioni sin qui espresse, l’ordinanza impugnata dev’essere annullatacon rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di BariCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.