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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 35375/2023

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0 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13196/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difes o dall’Avv .

Massimo BIANCHI, giusta procura speciale a margine del ricorso, domiciliato ex lege presso la [OSCURATO:PERSONA], piazza Cavour (PEC [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Federico CAVAGNA, giusta procura speciale in calce al controri corso, domiciliata ex lege presso la [OSCURATO:PERSONA], piazza Cavour(PEC [OSCURATO:EMAIL]); -resistente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di Bolognan. 2479/2019 depositata il 9/09/2019; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi; Considerato che

1. C on atto di citazione del 25 settembre 2013 , [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1 552/13 con cui il Tribunale di Rimini gli aveva ingiunto di pagare, nella sua qualità di garante fideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di euro 75 .000,00 in favore della banca [OSCURATO:PERSONA] cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C.; l’opponenteeccepiva la nullità, inesistenza e annullabilità della fideiussione e concludeva, quindi, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto; proponeva, altresì, in corso di causa, querela di falso in ordine all’atto denominato “fideiussione omnibus” dalla banca ingiungente; nel costituirsi in giudizio, la banca chiedeva la conferma del decreto monitorio; nelle more del giudizio, parte opponente depositava poi transazione parziale conclusa tra la banca opposta e un altro cofideiussore, [OSCURATO:PERSONA],e la banca opposta adduceva che la fideiussione riguardava due linee di credito: la prima relativa al conto corrente aperto nel 2005 facente capo alla [OSCURATO:SOCIETA]p e r cui era stat o richiesto e ottenuto il d.i . opposto; la seconda,ad un mutuo fondiario concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2010 (dopo circa un anno dall’uscita del Mazzocchi dalla compagine sociale);

2. c on la sentenza n. 1502 del 2 01 5 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione; in particolare, dichiaraval’inammissibilità della querela di falso proposta dall’opponenterelativa alla scrittura privata recante la fideiussione; riteneva la decadenza della eccezione ex art. 1957 c.c. , sollevata tardivamente, e respinge v a l’eccezione di voler profittare dell’intera transazione raggiunta con la socia di maggioranza; condannava, infine , l’opponente al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3,c.p.c.;

3. a vverso la sentenza di prime cure , promuoveva appello [OSCURATO:PERSONA]; s i costituiva in grado di appello [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C.) chiedendo il rigetto del gravame ; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello e conferma va la impugnata sentenza, con condanna dell’appellante alle spese del grado; 4.avverso la decisione della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la part e ricorrente e quella r e sistente ha nno depositato rispettive memorie; Ritenuto che 1.Con il ricorso, il ricorrente denuncia: 1.1.con il primo motivo , la Nullità del procedimento ex art. 360, c omma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 355 c.p.c. per assenza totale di motivazione in ordine al primo motivo di appelloladdove il Tribunale non aveva ritenuto ammissibile la querela di falso ; in particolare, il ricorrente sostiene che la querela di falso era preliminare ad ogni altro accertamento di causa, e pertanto andava applicato l’art. 355 c.p.c. per garantire il doppio grado di giudizio;

1.2. con il secondo motivo , la Nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 183 cpc per illegittima introduzione nella causa di un elemento nuovo, mai prospettato in precedenza dalla Banca (costituito dalla seconda linea di credito, riferita al mutuo fondiario del 2010, concessa alla società Apollos.r.l. in virtù di un contratto di mutuo fondiario) e omissione totale della motivazione su tale punto; nello specifico, il ricorrente sostiene che la fideiussione posta a base del decreto monitorionon era affatto riferibile anche al mutuo fondiario, ma soltanto al conto corrente aperto nel 2005;

1.3. con il terzo motivo, la Violazione e falsa applicazione degli a rtt. 1362, 1363, 1369 e 1370 c.c., nonché degli artt. 1936 e 1937 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte d’appello errato nell’interpretare la fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; a C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi parere del ricorrente si tratta di una garanzia specifica, in quanto legata esclusivamente all’unica linea di credito; i noltre, il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno omesso di accertare il reale contenuto della scrittura privata, violando il principio enunciato da lle Sezioni Unite della Corte di cassazionen. 3947/2010;

1.4. con il quarto motivo di ricorso , la Violazione e falsa applicazione degli Artt. 51 e 66, c.1, 119 commiI, II, e [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’art. 2709 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; in particolare, la Corte d’a ppello ha errato nel ricondurre a meri errori materiali le comunicazioni e segnalazioni effettuate dalla Banca ingiungente alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, nonché le comunicazioni periodiche effettuate dalla stessa Banca ingiungente al cliente;

1.5. con il qu into motivo di ricorso, la Violazione e falsa applicazione del D. lgs. n. 385/93 e dell’art. 117 TUB, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; lamenta che la Corte d’appello ha errato inoltre nel non aver riconosciuto la qualità di consumatore in capo al ricorrente; 2.Il primo motivo è infondato ; anzitutto la Corte d’appello di Bologna , lungi dall’aver omesso la motivazione sul primo motivo di appello relativo alla querela di falso, ha definito tale motivo sulla querela di falso «ai limiti della inammissibilità perché non contiene un’adeguata confutazione dell’argomentare logico della sentenza in tema di ammissibilità della querela tra il riempimento che si assume abusivo absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta»(pag. 3 della sentenza impugnata),in tal modo mostrando di dareespressa applicazione al principio secondo cui ciò che rileva ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta(da ultimo, Cass. Sez. 3, 22/06/2020 n. 12118); C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi inoltre, la Corte di merito ha qualificato la censura meramente ripetitiva, limitandosi l’appellante con essa«a riprodurre le medesime argomentazioni difensive di primo grado senza alcun esame critico ditale specifico punto della motivazione della sentenza.

Ne deriva che tale parte della decisione di primo grado non è stata in alcun modo confutata ed è in giudicato»(pagg. 3-4 della sentenza impugnata); quanto poi alla censura articolata sul presupposto che gli elementi istruttorisarebbero stati non valutati dal giudice di appello, va data continuità al principio secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ilricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigmadell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti caratteredecisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4),disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante"(Cass. Sez. 3, 22/06/2020 n.12118 ; Cass. Sez. 3, 30 /10/ 2018, n. 27458);d'altra parte, la "valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche seallegati dalle parti" (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n.16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3,sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01); e poiché l'odierno ricorrente lamenta un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non pare pertinenteneppure il riferimento all'art. 355 cod. proc. civ. visto che la sua applicazioneè stata esclusa dalla Corte d’appello; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 3.il secondo motivo è inammissibile in quanto non indica dove nell'atto d'appello era stata sollevata la questione che ne è attualmente oggetto,il che assorbe ogni altro profilo; 4.parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso ; ad onta della sua formale intestazione e tralasciando di considerare la non corretta tecnica dell’assemblaggio con cui il motivo è ampiamente confezionato (v. pagg. 14-21 del ricorso), il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto infatti a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie; invero, per un verso, il ricorrente non spiega la rilevanza della natura di garanzia autonoma del contratto de quoche sarebbe stata ritenuta dal Giudice d’appello e , per l’altro verso, propone una sua interpretazione sul punto in contrapposizione aquella accolta nella sentenza impugnata; questa Corte ha già più volte chiarito che, traducendosi l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss.c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(da ultimo, tra tante, Cass. Sez. 1, 09/04/2021 n. 9461); in definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che tale apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 5.inammissibile risulta anche il quarto motivo di ricorso; il ricorrent e mostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che espressamente ha ritenuto l ’ irrilevanza dell’errore della segnalazione alla Banca d’Italia in merito all’importo massimo garantito da parte Mazzocchi (punto

5.4. della sentenza impugnata) , e con l e reiterate doglianze pretende altresì da questa Corte una rivalutazione di quanto fattualmente accertato dal Giudice d’appello, il quale ha escluso che la banca creditrice avesse abusivamente proceduto al riempimento del contratto de quo; 6.inammissibile, infine , è il quinto motivo di ricorso; anche questo motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie; la Corte d’appello con la sentenza impugnata espressamente ha ritenuto che Mazzocchi,in qualità di socio di numerose società di capitali, collegate tra loro,aventi molteplici e complessi rapport i , « è ben lungi dal poter beneficiare della tutela consumeristica» ( punto

5.7. della sentenza impugnata) , e in ordine a questo ruolo del ricorrente il motivo offre una ricostruzione fattuale alternativa attribuendogli al contrario un ruolo minoritario; 7.in conclusione, il ricorso è rigettato ; le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte resistente; il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13196/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difes o dall’Avv . Massimo BIANCHI, giusta procura speciale a margine del ricorso, domiciliato ex lege presso la [OSCURATO:PERSONA], piazza Cavour (PEC [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Federico CAVAGNA, giusta procura speciale in calce al controri corso, domiciliata ex lege presso la [OSCURATO:PERSONA], piazza Cavour(PEC [OSCURATO:EMAIL]); -resistente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di Bolognan. 2479/2019 depositata il 9/09/2019; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi; Considerato che 1. C on atto di citazione del 25 settembre 2013 , [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1 552/13 con cui il Tribunale di Rimini gli aveva ingiunto di pagare, nella sua qualità di garante fideiussore della società [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di euro 75 .000,00 in favore della banca [OSCURATO:PERSONA] cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C.; l’opponenteeccepiva la nullità, inesistenza e annullabilità della fideiussione e concludeva, quindi, per la revoca e/o annullamento del d.i. opposto; proponeva, altresì, in corso di causa, querela di falso in ordine all’atto denominato “fideiussione omnibus” dalla banca ingiungente; nel costituirsi in giudizio, la banca chiedeva la conferma del decreto monitorio; nelle more del giudizio, parte opponente depositava poi transazione parziale conclusa tra la banca opposta e un altro cofideiussore, [OSCURATO:PERSONA],e la banca opposta adduceva che la fideiussione riguardava due linee di credito: la prima relativa al conto corrente aperto nel 2005 facente capo alla [OSCURATO:SOCIETA]p e r cui era stat o richiesto e ottenuto il d.i . opposto; la seconda,ad un mutuo fondiario concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2010 (dopo circa un anno dall’uscita del Mazzocchi dalla compagine sociale); 2. c on la sentenza n. 1502 del 2 01 5 il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione; in particolare, dichiaraval’inammissibilità della querela di falso proposta dall’opponenterelativa alla scrittura privata recante la fideiussione; riteneva la decadenza della eccezione ex art. 1957 c.c. , sollevata tardivamente, e respinge v a l’eccezione di voler profittare dell’intera transazione raggiunta con la socia di maggioranza; condannava, infine , l’opponente al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3,c.p.c.; 3. a vverso la sentenza di prime cure , promuoveva appello [OSCURATO:PERSONA]; s i costituiva in grado di appello [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] cooperativo di Rimini e Valmarecchia S.C.) chiedendo il rigetto del gravame ; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello e conferma va la impugnata sentenza, con condanna dell’appellante alle spese del grado; 4.avverso la decisione della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la part e ricorrente e quella r e sistente ha nno depositato rispettive memorie; Ritenuto che 1.Con il ricorso, il ricorrente denuncia: 1.1.con il primo motivo , la Nullità del procedimento ex art. 360, c omma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 355 c.p.c. per assenza totale di motivazione in ordine al primo motivo di appelloladdove il Tribunale non aveva ritenuto ammissibile la querela di falso ; in particolare, il ricorrente sostiene che la querela di falso era preliminare ad ogni altro accertamento di causa, e pertanto andava applicato l’art. 355 c.p.c. per garantire il doppio grado di giudizio; 1.2. con il secondo motivo , la Nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 183 cpc per illegittima introduzione nella causa di un elemento nuovo, mai prospettato in precedenza dalla Banca (costituito dalla seconda linea di credito, riferita al mutuo fondiario del 2010, concessa alla società Apollos.r.l. in virtù di un contratto di mutuo fondiario) e omissione totale della motivazione su tale punto; nello specifico, il ricorrente sostiene che la fideiussione posta a base del decreto monitorionon era affatto riferibile anche al mutuo fondiario, ma soltanto al conto corrente aperto nel 2005; 1.3. con il terzo motivo, la Violazione e falsa applicazione degli a rtt. 1362, 1363, 1369 e 1370 c.c., nonché degli artt. 1936 e 1937 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte d’appello errato nell’interpretare la fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; a C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi parere del ricorrente si tratta di una garanzia specifica, in quanto legata esclusivamente all’unica linea di credito; i noltre, il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno omesso di accertare il reale contenuto della scrittura privata, violando il principio enunciato da lle Sezioni Unite della Corte di cassazionen. 3947/2010; 1.4. con il quarto motivo di ricorso , la Violazione e falsa applicazione degli Artt. 51 e 66, c.1, 119 commiI, II, e [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’art. 2709 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; in particolare, la Corte d’a ppello ha errato nel ricondurre a meri errori materiali le comunicazioni e segnalazioni effettuate dalla Banca ingiungente alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, nonché le comunicazioni periodiche effettuate dalla stessa Banca ingiungente al cliente; 1.5. con il qu into motivo di ricorso, la Violazione e falsa applicazione del D. lgs. n. 385/93 e dell’art. 117 TUB, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; lamenta che la Corte d’appello ha errato inoltre nel non aver riconosciuto la qualità di consumatore in capo al ricorrente; 2.Il primo motivo è infondato ; anzitutto la Corte d’appello di Bologna , lungi dall’aver omesso la motivazione sul primo motivo di appello relativo alla querela di falso, ha definito tale motivo sulla querela di falso «ai limiti della inammissibilità perché non contiene un’adeguata confutazione dell’argomentare logico della sentenza in tema di ammissibilità della querela tra il riempimento che si assume abusivo absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta»(pag. 3 della sentenza impugnata),in tal modo mostrando di dareespressa applicazione al principio secondo cui ciò che rileva ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta(da ultimo, Cass. Sez. 3, 22/06/2020 n. 12118); C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi inoltre, la Corte di merito ha qualificato la censura meramente ripetitiva, limitandosi l’appellante con essa«a riprodurre le medesime argomentazioni difensive di primo grado senza alcun esame critico ditale specifico punto della motivazione della sentenza. Ne deriva che tale parte della decisione di primo grado non è stata in alcun modo confutata ed è in giudicato»(pagg. 3-4 della sentenza impugnata); quanto poi alla censura articolata sul presupposto che gli elementi istruttorisarebbero stati non valutati dal giudice di appello, va data continuità al principio secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ilricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigmadell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti caratteredecisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4),disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante"(Cass. Sez. 3, 22/06/2020 n.12118 ; Cass. Sez. 3, 30 /10/ 2018, n. 27458);d'altra parte, la "valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche seallegati dalle parti" (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n.16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3,sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01); e poiché l'odierno ricorrente lamenta un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non pare pertinenteneppure il riferimento all'art. 355 cod. proc. civ. visto che la sua applicazioneè stata esclusa dalla Corte d’appello; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.il secondo motivo è inammissibile in quanto non indica dove nell'atto d'appello era stata sollevata la questione che ne è attualmente oggetto,il che assorbe ogni altro profilo; 4.parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso ; ad onta della sua formale intestazione e tralasciando di considerare la non corretta tecnica dell’assemblaggio con cui il motivo è ampiamente confezionato (v. pagg. 14-21 del ricorso), il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto infatti a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie; invero, per un verso, il ricorrente non spiega la rilevanza della natura di garanzia autonoma del contratto de quoche sarebbe stata ritenuta dal Giudice d’appello e , per l’altro verso, propone una sua interpretazione sul punto in contrapposizione aquella accolta nella sentenza impugnata; questa Corte ha già più volte chiarito che, traducendosi l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss.c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(da ultimo, tra tante, Cass. Sez. 1, 09/04/2021 n. 9461); in definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che tale apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 5.inammissibile risulta anche il quarto motivo di ricorso; il ricorrent e mostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che espressamente ha ritenuto l ’ irrilevanza dell’errore della segnalazione alla Banca d’Italia in merito all’importo massimo garantito da parte Mazzocchi (punto 5.4. della sentenza impugnata) , e con l e reiterate doglianze pretende altresì da questa Corte una rivalutazione di quanto fattualmente accertato dal Giudice d’appello, il quale ha escluso che la banca creditrice avesse abusivamente proceduto al riempimento del contratto de quo; 6.inammissibile, infine , è il quinto motivo di ricorso; anche questo motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie; la Corte d’appello con la sentenza impugnata espressamente ha ritenuto che Mazzocchi,in qualità di socio di numerose società di capitali, collegate tra loro,aventi molteplici e complessi rapport i , « è ben lungi dal poter beneficiare della tutela consumeristica» ( punto 5.7. della sentenza impugnata) , e in ordine a questo ruolo del ricorrente il motivo offre una ricostruzione fattuale alternativa attribuendogli al contrario un ruolo minoritario; 7.in conclusione, il ricorso è rigettato ; le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte resistente; il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 13196/2020 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
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