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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18207/2026

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tuto Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorsoe chiedendone l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, in riforma dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, condannavaXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato,avendolo ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e artt. 61 n. 2 cod.pen. e 4 Legge n. 110 del 1975.Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti come ricostruitidalla Corte di appello: la sera del 7.11.2023, XXXXXXX si recava insieme alla propria sorellaXXXXX e alla compagna di questa, in una piazza cittadina in occasione della festapatronale.

Era presente ai festeggiamenti, in compagnia della propria figlia, ancheXXXXXXXXXXXXXXXXX con la quale l’odierno imputato aveva in corso una relazionesentimentale da alcuni mesi, relazione non tol lerata dal la persona offesa,[OSCURATO:PERSONA], il quale, in passato, era stato legato sentimentalmentealla XXXXXX, con la quale aveva avuto una figlia.

Egli, quindi, già prima di quella sera,aveva manifestato, anche con modalità violente, la propria contrarietà alla relazione.

Quellasera, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, presente anch’egli in piazza, aveva raggiunto alle spalleXXXXXXX e gli aveva sferrato due colpi al capo, in conseguenza dei quali, questi cadeva aterra.

XXXXXXX riusciva a rialzarsi, ma il suo aggressore lo afferrava e gli faceva sbattere latesta contro un palo della struttura dell’autoscontro, colpo attutito dall’aggredito, il qualefrapponeva il braccio.

Quindi, afferrato XXXXXXX da dietro, lo bloccava al bacino con ilbraccio e lo stringeva al collo.

Interveniva, in quel frangente, la sorella di XXXXXXX, la qualeafferrava da dietro XXXXXXXXXXXXXXXXXX nel tentativo di allontanarlo dal fratello.

Grazieall'intervento della sorella, XXXXXXX riusciva a girarsi e, invece di allontanarsi, sferrava icolpi al suo aggressore, colpendolo con tre coltellate all’emitorace torace di sinistra e inipocondrio destro.Tale ricostruzione dei fatti, induceva la Corte ad escludere la scriminante della legittimadifesa.

Osservava che, in base alla dinamica dei fatti, l’azione offensiva posta in esseredall'odierno ricorrente non era l’unica possibile per sottrarsi all'aggressione, in quanto, unavolta svincolatosi dalla stretta, egli avrebbe potuto allontanarsi tra la folla.

Aggiungeva chenon era stata trovata traccia della pistola che XXXXXXX riferiva di aver sentito premuta sullanuca mentre era a terra, il cui uso era incompatibile con la dinamica dei fatti e chel’aggressione, per quanto violenta non aveva mai posto in pericolo la vita di XXXXXXX, alquale, infatti, non era stata refertata alcuna lesione.Rigettava anche il motivo di gravame relativo alle ragioni del porto del coltello,osservando che l’imputato non aveva fornito prova del fatto di avere acquistato il coltellopoco prima dell’evento in piazza, per utilizzarlo nel suo mestiere.Riteneva anche insussistenti gli elementi costitutivi della scriminante putativa dellalegittima difesa, esclusa dal fatto che non sussistendo quelli della legittima difesa, non erascrutinabile l’errore di valutazione del pericolo e l’inadeguatezza dei mezzi usati.Quanto alla riqualificazione della condotta in lesioni personali gravi, osservava che ladirezione dei colpi inferti, torace e addome, non era compatibile con la volontà di arrecaresolo lesioni e, quindi, che doveva escludersi la possibilità di configurare il dolo comeeventuale, potendo ravvisarsi, al più, un dolo alternativo.Riteneva, infine, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e rideterminava lapena nei limiti sopra riportati.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato,articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)cod. proc. pen., la difesa lamenta travisamento dei fatti e illogicità econtraddittorietà della motivazione.

Osserva che la ricostruzione dei fatti operatain sentenza si fonda su una lettura parziale della dichiarazione testimoniale dellasorella dell’imputato, avendo omesso di valutare la fase della colluttazione nelcorso della quale, XXXXXXX, giratosi di colpo, dopo essere stato bloccato albacino e al collo dalla stretta dell’aggressore, veniva nuovamente afferrato estretto al collo o al petto con le braccia dal suo aggressore che gli facevaabbassare il capo, sinché, ad un tratto, XXXXXXXXXXXXXXXXXX mollava lapresa.

È questa seconda frazione della condotta aggressiva che, secondo ladifesa, è stata ignorata dalla Corte, durate la quale, invece, ben si sarebbepotuta innestare la reazione difensiva di XXXXXXX.

Tale ricostruzione, nellalettura difensiva, trovava conferma nel fatto che le testimoni presenti nonavevano percepito i fendenti, proprio perché sferrati in un momento nel qualeera ancora in corso la colluttazione e nella localizzazione dei colpi, laterali, e,quindi, compatibili con una situazione di corpi ravvicinati e a stretto contatto.Ritiene, quindi, la difesa che la ricostruzione dei fatti si fondi su una motivazionemeramente congetturale e presuntiva.

Infine, rileva che la situazione divulnerabilità in cui si trovava XXXXXXX, di corporatura esile, già attinto da colpiripetuti e stretto al collo, aveva giustificato l’uso del coltello, unico strumento inpossesso del ricorrente per sottrarsi alla presa del suo aggressore, con il qualeaveva in fe r to co lp i casua l i , per po i a l lon tanars i non appenaXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva a l len ta to la p resa .2.2Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della scriminante putativa della legittimadifesa.

Osserva che l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nellaricostruzione fattuale in relazione all’attualità del pericolo, ha fuorviato ladecisione anche in ordine alla scriminante putativa.2.3Con il terzo motivo, la difesa denuncia illogicità e contraddittorietà dellamotivazione nella qualificazione del reato.

Osserva che la Corte ha qualificatol’elemento soggettivo dell’agente come dolo alternativo, mentre, in realtà, hadescritto una fattispecie di dolo eventuale non compatibile con la fattispecie deltentato omicidio e compatibile, invece, con quella di lesioni personali.

Osserva,inoltre, che la situazione di concitazione nella quale sono stati inferti i colpi, nonconsentiva all’agente di direzionarli, sicché, anche sotto tale profilo, non èconfigurabile un dolo omicidiario.Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Haosservato che la dinamica dei fatti induce a ritenere che l’imputato abbia colpito nelmomento in cui il suo aggressore si era già distaccato per effetto dell’intervento della propriasorella, il che escluderebbe la proporzione e l’inevitabilità della reazione aggressiva e,conseguentemente, anche l’opzione della legittima difesa putativa.

Quanto allariqualificazione della condotta invocata dalla difesa, ha sottolineato che la questione èstrettamente collegata alla precedente e che l’animus necandi è desumibile dal fatto cheXXXXXXX non era in grado di mirare.

Richiama, inoltre, la tipologia di arma, il tipo di lesionie le circostanze che escludono la possibilità di qualificare come lesioni grave la condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2.

Questa Corte, con sentenza della Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011,Rv. 251516 – 01 ha affermato che «Il sindacato del giudice di legittimitàsulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto averificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisioneadottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi puntiessenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazionedelle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovveroesente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risultilogicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in terminispecifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) inmisura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilologico. (La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente asostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsiin contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, madevono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativatale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'interoragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicaliincompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua ocontraddittoria la motivazione) ».Con riferimento alla mancata considerazione di taluni elementi fattualiemersi dall’istruttoria, ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, aifini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolvenell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazionedella prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti ladecisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparatomotivazionale sottoposto a critica» (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020,Rv. 280117 – 01; conf.

Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc.Todisco, Rv. 234162).

Si è chiarito che il vizio del travisamento è quello checomparationis, al f ine di ri levarne la mancanza, l ' i l logicità o lacontraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso, ma altri atti delprocesso specificatamente indicati nei motivi di gravame.

Attraversol'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa siconsente alla Corte di Cassazione di verificare la correttezza dellamotivazione (sotto il profilo della sua non contradditorietà e completezza)rispetto al processo» (Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc.Todisco, Rv. 234162).D’altro canto, è necessario che il dato a contenuto probatorio, che siassume travisato o omesso, abbia la caratteristica della decisività,ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica.3.

Nel caso in esame, la Corte ha omesso di valutare la deposizioneresa dalla teste XXXXXXXXXXXX nella sua interezza, benchéespressamente ritenuta decisiva e attendibile, e nonostante nell’atto diappello fosse stata specificamente evidenziato il profilo di interesse, fattooggetto di censura rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice di primogrado.In particolare, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti sulla basedella deposizione della teste, prendendo in considerazione, però, solo laparte iniziale della narrazione.

Sulla base di tale porzione di testimonianza,la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente non potesse aver colpito ilsuo aggressore quando era avvinto da dietro, in quanto la posizione dellelesioni da arma da taglio sulla persona offesa era incompatibile con talericostruzione.

Ha, invece, ritenuto che i colpi siano stati inferti dall'odiernoricorrente da posizione frontale rispetto al contendente, quando egli, giàlibero dalla presa, grazie all’intervento della sorella, poteva girarsi e colpirefrontalmente la persona offesa.

Nella ricostruzione della Corte territoriale,l’essersi svincolato dalla presa di XXXXXXXXXXXXXXXX avrebbe impostoa XXXXXXX di allontanarsi, essendo venuta meno l’attualità del pericolo.In tale ricostruzione, tuttavia, la Corte omette di valutare il secondosegmento di condotta, riferito da XXXXXXXXXXXX.

La lettura integrale delladeposizione della donna sul punto, quale riportata tra virgolette nellasentenza impugnata, fornisce prova di un ulteriore frazione di condotta.

Ellaha riferito che, dopo il suo intervento, vedeva Leonardo XXXXXXX«girarsi dicolpo», ma venire nuovamente afferrato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX chelo stringeva al collo e al petto con entrambe le braccia, abbassandogli latesta.

Mentre ella continuava a “tirare” l’aggressore, avvertiva che questimollava la presa e vedeva il fratello allontanarsi.Ebbene, questa frazione di condotta, specificamente dedotta dalladifesa in sede di appello, non è stata valutata dalla Corte territoriale, laquale non si è confrontata con la stessa neppure per smentirla o superarla.Tale circostanza, tuttavia, è di rilievo in quanto allo stessa è collegatala tesi difensiva della legittima difesa.3.

Si osserva che requisiti necessari per l’applicazione dell’esimentedella legittima difesa sono la sussistenza e l’attualità del pericolo,l’ingiustizia dell’offesa e la proporzione della difesa.

Per poter ritenerelegittima la reazione di fronte all’imminenza del pericolo è necessario chesussista la necessità di difendersi, che può riconoscersi solo qualora ilsoggetto si trovi nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non puòsottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore (Sez. 1, n. 6811 del21/04/1994, Rv. 198115-01).

Ne consegue che non è giustificabile lareazione quando l’azione lesiva sia ormai esaurita (Sez. 1, n. 9695 del15/04/1999, Rv. 214936-01; Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080-01) e che, qualora la persona che versa in stato di pericolo possaallontanarsi per evitare l’offesa, questa deve essere la soluzione obbligata,in quanto la reazione costituisce un atto violento al quale si può ricorreresolo come extrema ratio (Sez. 4, n. 9256 del 25/05/1993, Rv. 195837-01).

Alla luce dei principi esposti, si comprende, pertanto, la ragione per laquale è necessario valutare i fatti alla luce della testimonianza resa daltestimone diretto XXXXXXXXXXXX, nella sua interezza. [OSCURATO:PERSONA], nel tralasciare, nella ricostruzione della dinamica dei fatti, laporzione di condotta riferita dalla teste, secondo la quale, dopo il suointervento finalizzato a “staccare XXXXXX” dal fratello, vedeva XXXXXXXgirarsi di colpo, ma XXXXXX riuscire “ad afferrarlo di nuovo e a stringerloper il collo o petto con entrambe le braccia, abbassandogli la testa”, haomesso di verificare se, alla luce di tale segmento di condotta, potesseritenersi l’aggressione ancora attuale nel momento in cui sono stati sferrati itre colpi ovvero se, in quel momento, XXXXXXX avesse acquistato quellalibertà di movimento sufficiente ad allontanarsi, sfuggendo all’aggressione e,quindi, al pericolo o se si trovasse ancora sotto la pressione fisica del suoaggressore.Si tratta di un punto sul quale la Corte non ha fornito motivazionealcuna, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante possa essere, inastratto, circostanza idonea a disarticolare il ragionamento ricostruttivo dellaCorte.4.

Solo una volta ricostruita la dinamica avendo valutato l’incidenza ditutte le fasi dell’aggressione e della reazione, potranno essere tratte leconclusioni sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dellascriminante invocata, sia in ipotesi, quella della scriminante putativa, nellavalutazione della quale, peraltro, dovrà tenersi conto dell’intero contesto incui è maturato l’episodio, ovvero tenere conto delle precedenti aggressioniverbali e fisiche della persona offesa ai danni dell’imputato, anche al fine diesplorare con la dovuta completezza la percezione dell’imputato rispetto alleintenzioni della persona offesa.5.

La lacuna ricostruttiva e motivazionale impone, pertanto,l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio adiversa sezione della Corte di appello di Catania, perchè rivaluti la questionealla luce della complessiva testimonianza indicata e colmi le lacunemotivazionali indicate.L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la necessità dellarivalutazione anche del secondo e del terzo alla luce della ricostruzione deifatti che tenga conto dell’intero articolarsi della condotta.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Catania.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tuto Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorsoe chiedendone l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, in riforma dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, condannavaXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato,avendolo ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e artt. 61 n. 2 cod.pen. e 4 Legge n. 110 del 1975.Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti come ricostruitidalla Corte di appello: la sera del 7.11.2023, XXXXXXX si recava insieme alla propria sorellaXXXXX e alla compagna di questa, in una piazza cittadina in occasione della festapatronale. Era presente ai festeggiamenti, in compagnia della propria figlia, ancheXXXXXXXXXXXXXXXXX con la quale l’odierno imputato aveva in corso una relazionesentimentale da alcuni mesi, relazione non tol lerata dal la persona offesa,[OSCURATO:PERSONA], il quale, in passato, era stato legato sentimentalmentealla XXXXXX, con la quale aveva avuto una figlia. Egli, quindi, già prima di quella sera,aveva manifestato, anche con modalità violente, la propria contrarietà alla relazione. Quellasera, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, presente anch’egli in piazza, aveva raggiunto alle spalleXXXXXXX e gli aveva sferrato due colpi al capo, in conseguenza dei quali, questi cadeva aterra. XXXXXXX riusciva a rialzarsi, ma il suo aggressore lo afferrava e gli faceva sbattere latesta contro un palo della struttura dell’autoscontro, colpo attutito dall’aggredito, il qualefrapponeva il braccio. Quindi, afferrato XXXXXXX da dietro, lo bloccava al bacino con ilbraccio e lo stringeva al collo. Interveniva, in quel frangente, la sorella di XXXXXXX, la qualeafferrava da dietro XXXXXXXXXXXXXXXXXX nel tentativo di allontanarlo dal fratello. Grazieall'intervento della sorella, XXXXXXX riusciva a girarsi e, invece di allontanarsi, sferrava icolpi al suo aggressore, colpendolo con tre coltellate all’emitorace torace di sinistra e inipocondrio destro.Tale ricostruzione dei fatti, induceva la Corte ad escludere la scriminante della legittimadifesa. Osservava che, in base alla dinamica dei fatti, l’azione offensiva posta in esseredall'odierno ricorrente non era l’unica possibile per sottrarsi all'aggressione, in quanto, unavolta svincolatosi dalla stretta, egli avrebbe potuto allontanarsi tra la folla. Aggiungeva chenon era stata trovata traccia della pistola che XXXXXXX riferiva di aver sentito premuta sullanuca mentre era a terra, il cui uso era incompatibile con la dinamica dei fatti e chel’aggressione, per quanto violenta non aveva mai posto in pericolo la vita di XXXXXXX, alquale, infatti, non era stata refertata alcuna lesione.Rigettava anche il motivo di gravame relativo alle ragioni del porto del coltello,osservando che l’imputato non aveva fornito prova del fatto di avere acquistato il coltellopoco prima dell’evento in piazza, per utilizzarlo nel suo mestiere.Riteneva anche insussistenti gli elementi costitutivi della scriminante putativa dellalegittima difesa, esclusa dal fatto che non sussistendo quelli della legittima difesa, non erascrutinabile l’errore di valutazione del pericolo e l’inadeguatezza dei mezzi usati.Quanto alla riqualificazione della condotta in lesioni personali gravi, osservava che ladirezione dei colpi inferti, torace e addome, non era compatibile con la volontà di arrecaresolo lesioni e, quindi, che doveva escludersi la possibilità di configurare il dolo comeeventuale, potendo ravvisarsi, al più, un dolo alternativo.Riteneva, infine, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e rideterminava lapena nei limiti sopra riportati.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato,articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)cod. proc. pen., la difesa lamenta travisamento dei fatti e illogicità econtraddittorietà della motivazione. Osserva che la ricostruzione dei fatti operatain sentenza si fonda su una lettura parziale della dichiarazione testimoniale dellasorella dell’imputato, avendo omesso di valutare la fase della colluttazione nelcorso della quale, XXXXXXX, giratosi di colpo, dopo essere stato bloccato albacino e al collo dalla stretta dell’aggressore, veniva nuovamente afferrato estretto al collo o al petto con le braccia dal suo aggressore che gli facevaabbassare il capo, sinché, ad un tratto, XXXXXXXXXXXXXXXXXX mollava lapresa. È questa seconda frazione della condotta aggressiva che, secondo ladifesa, è stata ignorata dalla Corte, durate la quale, invece, ben si sarebbepotuta innestare la reazione difensiva di XXXXXXX. Tale ricostruzione, nellalettura difensiva, trovava conferma nel fatto che le testimoni presenti nonavevano percepito i fendenti, proprio perché sferrati in un momento nel qualeera ancora in corso la colluttazione e nella localizzazione dei colpi, laterali, e,quindi, compatibili con una situazione di corpi ravvicinati e a stretto contatto.Ritiene, quindi, la difesa che la ricostruzione dei fatti si fondi su una motivazionemeramente congetturale e presuntiva. Infine, rileva che la situazione divulnerabilità in cui si trovava XXXXXXX, di corporatura esile, già attinto da colpiripetuti e stretto al collo, aveva giustificato l’uso del coltello, unico strumento inpossesso del ricorrente per sottrarsi alla presa del suo aggressore, con il qualeaveva in fe r to co lp i casua l i , per po i a l lon tanars i non appenaXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva a l len ta to la p resa .2.2Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento della scriminante putativa della legittimadifesa. Osserva che l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nellaricostruzione fattuale in relazione all’attualità del pericolo, ha fuorviato ladecisione anche in ordine alla scriminante putativa.2.3Con il terzo motivo, la difesa denuncia illogicità e contraddittorietà dellamotivazione nella qualificazione del reato. Osserva che la Corte ha qualificatol’elemento soggettivo dell’agente come dolo alternativo, mentre, in realtà, hadescritto una fattispecie di dolo eventuale non compatibile con la fattispecie deltentato omicidio e compatibile, invece, con quella di lesioni personali. Osserva,inoltre, che la situazione di concitazione nella quale sono stati inferti i colpi, nonconsentiva all’agente di direzionarli, sicché, anche sotto tale profilo, non èconfigurabile un dolo omicidiario.Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Haosservato che la dinamica dei fatti induce a ritenere che l’imputato abbia colpito nelmomento in cui il suo aggressore si era già distaccato per effetto dell’intervento della propriasorella, il che escluderebbe la proporzione e l’inevitabilità della reazione aggressiva e,conseguentemente, anche l’opzione della legittima difesa putativa. Quanto allariqualificazione della condotta invocata dalla difesa, ha sottolineato che la questione èstrettamente collegata alla precedente e che l’animus necandi è desumibile dal fatto cheXXXXXXX non era in grado di mirare. Richiama, inoltre, la tipologia di arma, il tipo di lesionie le circostanze che escludono la possibilità di qualificare come lesioni grave la condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2. Questa Corte, con sentenza della Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011,Rv. 251516 – 01 ha affermato che «Il sindacato del giudice di legittimitàsulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto averificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisioneadottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi puntiessenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazionedelle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovveroesente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risultilogicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in terminispecifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) inmisura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilologico. (La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente asostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsiin contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, madevono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativatale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'interoragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicaliincompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua ocontraddittoria la motivazione) ».Con riferimento alla mancata considerazione di taluni elementi fattualiemersi dall’istruttoria, ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, aifini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolvenell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazionedella prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti ladecisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparatomotivazionale sottoposto a critica» (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020,Rv. 280117 – 01; conf. Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc.Todisco, Rv. 234162). Si è chiarito che il vizio del travisamento è quello checomparationis, al f ine di ri levarne la mancanza, l ' i l logicità o lacontraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso, ma altri atti delprocesso specificatamente indicati nei motivi di gravame. Attraversol'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa siconsente alla Corte di Cassazione di verificare la correttezza dellamotivazione (sotto il profilo della sua non contradditorietà e completezza)rispetto al processo» (Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc.Todisco, Rv. 234162).D’altro canto, è necessario che il dato a contenuto probatorio, che siassume travisato o omesso, abbia la caratteristica della decisività,ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica.3. Nel caso in esame, la Corte ha omesso di valutare la deposizioneresa dalla teste XXXXXXXXXXXX nella sua interezza, benchéespressamente ritenuta decisiva e attendibile, e nonostante nell’atto diappello fosse stata specificamente evidenziato il profilo di interesse, fattooggetto di censura rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice di primogrado.In particolare, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti sulla basedella deposizione della teste, prendendo in considerazione, però, solo laparte iniziale della narrazione. Sulla base di tale porzione di testimonianza,la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente non potesse aver colpito ilsuo aggressore quando era avvinto da dietro, in quanto la posizione dellelesioni da arma da taglio sulla persona offesa era incompatibile con talericostruzione. Ha, invece, ritenuto che i colpi siano stati inferti dall'odiernoricorrente da posizione frontale rispetto al contendente, quando egli, giàlibero dalla presa, grazie all’intervento della sorella, poteva girarsi e colpirefrontalmente la persona offesa. Nella ricostruzione della Corte territoriale,l’essersi svincolato dalla presa di XXXXXXXXXXXXXXXX avrebbe impostoa XXXXXXX di allontanarsi, essendo venuta meno l’attualità del pericolo.In tale ricostruzione, tuttavia, la Corte omette di valutare il secondosegmento di condotta, riferito da XXXXXXXXXXXX. La lettura integrale delladeposizione della donna sul punto, quale riportata tra virgolette nellasentenza impugnata, fornisce prova di un ulteriore frazione di condotta. Ellaha riferito che, dopo il suo intervento, vedeva Leonardo XXXXXXX«girarsi dicolpo», ma venire nuovamente afferrato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX chelo stringeva al collo e al petto con entrambe le braccia, abbassandogli latesta. Mentre ella continuava a “tirare” l’aggressore, avvertiva che questimollava la presa e vedeva il fratello allontanarsi.Ebbene, questa frazione di condotta, specificamente dedotta dalladifesa in sede di appello, non è stata valutata dalla Corte territoriale, laquale non si è confrontata con la stessa neppure per smentirla o superarla.Tale circostanza, tuttavia, è di rilievo in quanto allo stessa è collegatala tesi difensiva della legittima difesa.3. Si osserva che requisiti necessari per l’applicazione dell’esimentedella legittima difesa sono la sussistenza e l’attualità del pericolo,l’ingiustizia dell’offesa e la proporzione della difesa. Per poter ritenerelegittima la reazione di fronte all’imminenza del pericolo è necessario chesussista la necessità di difendersi, che può riconoscersi solo qualora ilsoggetto si trovi nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non puòsottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore (Sez. 1, n. 6811 del21/04/1994, Rv. 198115-01). Ne consegue che non è giustificabile lareazione quando l’azione lesiva sia ormai esaurita (Sez. 1, n. 9695 del15/04/1999, Rv. 214936-01; Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080-01) e che, qualora la persona che versa in stato di pericolo possaallontanarsi per evitare l’offesa, questa deve essere la soluzione obbligata,in quanto la reazione costituisce un atto violento al quale si può ricorreresolo come extrema ratio (Sez. 4, n. 9256 del 25/05/1993, Rv. 195837-01). Alla luce dei principi esposti, si comprende, pertanto, la ragione per laquale è necessario valutare i fatti alla luce della testimonianza resa daltestimone diretto XXXXXXXXXXXX, nella sua interezza. [OSCURATO:PERSONA], nel tralasciare, nella ricostruzione della dinamica dei fatti, laporzione di condotta riferita dalla teste, secondo la quale, dopo il suointervento finalizzato a “staccare XXXXXX” dal fratello, vedeva XXXXXXXgirarsi di colpo, ma XXXXXX riuscire “ad afferrarlo di nuovo e a stringerloper il collo o petto con entrambe le braccia, abbassandogli la testa”, haomesso di verificare se, alla luce di tale segmento di condotta, potesseritenersi l’aggressione ancora attuale nel momento in cui sono stati sferrati itre colpi ovvero se, in quel momento, XXXXXXX avesse acquistato quellalibertà di movimento sufficiente ad allontanarsi, sfuggendo all’aggressione e,quindi, al pericolo o se si trovasse ancora sotto la pressione fisica del suoaggressore.Si tratta di un punto sul quale la Corte non ha fornito motivazionealcuna, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante possa essere, inastratto, circostanza idonea a disarticolare il ragionamento ricostruttivo dellaCorte.4. Solo una volta ricostruita la dinamica avendo valutato l’incidenza ditutte le fasi dell’aggressione e della reazione, potranno essere tratte leconclusioni sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dellascriminante invocata, sia in ipotesi, quella della scriminante putativa, nellavalutazione della quale, peraltro, dovrà tenersi conto dell’intero contesto incui è maturato l’episodio, ovvero tenere conto delle precedenti aggressioniverbali e fisiche della persona offesa ai danni dell’imputato, anche al fine diesplorare con la dovuta completezza la percezione dell’imputato rispetto alleintenzioni della persona offesa.5. La lacuna ricostruttiva e motivazionale impone, pertanto,l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio adiversa sezione della Corte di appello di Catania, perchè rivaluti la questionealla luce della complessiva testimonianza indicata e colmi le lacunemotivazionali indicate.L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la necessità dellarivalutazione anche del secondo e del terzo alla luce della ricostruzione deifatti che tenga conto dell’intero articolarsi della condotta. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Catania.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 18207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris