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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19888/2026

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tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Salerno in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania sez.dist. di Salerno n.2181/2021 depositata il 12/03/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25908/2021Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 19888/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Salerno in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania sez.dist. di Salerno n.2181/2021 depositata il 12/03/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25908/2021Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 19888/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19888/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris