CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30555-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 617/2021 della CORTE d'APPELLO di POTENZA, depositata il 01/10/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 617 del 1/10/2021, ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Matera e, accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta dalla dante causa del Ragazzo, la madre [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la prescrizione del diritto di credito di cui al precetto notificato il 29/09/2011, con dichiarazione conseguente di nullità dell’atto di precetto. Avverso la sentenza ricorre, con un unico motivo, [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 479 e 480 cod. proc. civ. e 2943 e 2945 cod. civ. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità e, comunque di infondatezza del ricorso, del ricorso, è stata ritualmente comunicata. La sola ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è infondato, avendo la Corte territoriale individuato il momento di interruzione della prescrizione in quello di notificazione dell’originario atto di precetto, in data 11/01/1990, con la conseguenza che da quel momento veniva a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che risultava, pertanto, ampiamente maturato alla data del 21/04/2010 data dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. nella procedura esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quindi, a maggior ragione alla data del nuovo atto di precetto, in data 20/09/2011, notificato da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] all’esecuzione è stata accolta, per la ritenuta prescrizione, sulla base di due distinte ragioni decisorie (rationes decidendi): 1) la riserva contenuta nel precetto di voler procedere alla ripetizione dell’importo di rate di mutuo non ancora giunte a scadenza non ha efficacia interruttiva di prescrizione; 2) ove anche l’avesse, il precetto ha solo effetto interruttivo istantaneo per cui l’intervento nel processo esecutivo, avente ad oggetto l’importo per le rate scadute dopo l’originario precetto, dopo dieci anni dal precetto e successivamente la notifica dinuovo precetto risultano compiuti a prescrizione ormai decorsa. Con il motivo di ricorso si impugna solo la prima ragione del decidere adottata dalla Corte territoriale, sicché la censura è priva di decisività: si afferma infatti che vi sarebbe comunque l’effetto interruttivo permanente del pignoramento, ma il giudice del merito ha accertato che con riferimento alle rate di mutuo ulteriori il credito era stato fatto valere con l’intervento di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto, dunque, non con il pignoramento seguito all’originario precetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quest’ultimo accertamento non è stato impugnato per cui resta fermo che il credito era stato esecutivamente azionato non con il pignoramento ma con l’intervento e non può pertanto dirsi idoneamente impugnata la seconda ragione del decidere. Deve, in ogni caso, ribadirsi che per la giurisprudenza di questa Corte, richiamata pure dalla sentenza in scrutinio e alla quale il Collegio intende assicurare continuità, la riserva di esigere per un importo ulteriore rispettoa quello attualmente azionato non ha efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. n. 25500 del 30/11/2006 Rv. 594166 – 01; Cass. n. 03371 del 12/02/2010 (Rv. 611605 -01). Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore del difensoredel controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co