Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00402/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e nel caso di specie i giudici hanno attribuito rilievo ai precedenti penali e alla reiterata inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che ha comportato il progressivo aggravamento delle misure cautelari applicate; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mnnende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere esensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e nel caso di specie i giudici hanno attribuito rilievo ai precedenti penali e alla reiterata inosservanza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che ha comportato il progressivo aggravamento delle misure cautelari applicate; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mnnende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere esensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 00402/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris