CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 04529/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4529/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 678/2025* * * UP 07/11/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * *che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato lasentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Modena nei confrontidi * * per il reato di cui all art. 612 bis comma 2 cod. pen. con l irrogazione dellapena di anni uno e mesi quattro di reclusione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione * * per il tramitedel difensore di fiducia avv. * * deducendo tre motivi di ricorso di seguitoindicati.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. l erronea applicazione degli artt. 612 bis e 612 n. 2 cod. pena. lì dove lasentenza impugnata rigettando il primo motivo di appello ha confermato la sentenza diprimo grado affermando che la gravità e la reiterazione delle minacce ex art. 612 bis quartocomma cod. pen. risultano dalla descrizione della condotta contenuta nel capo diimputazione così determinando l irrevocabilità della querela.Ad avviso della difesa la circostanza di cui all art. 612 comma 2 cod. pen. include unacomponente valutativa ovvero le ragioni per le quali la minaccia deve giudicarsi gravecosicché se tale giudizio non viene contenuto nella contestazione l aggravante non puòritenersi integrata. Nel capo di imputazione infatti non sarebbero indicate le ragioni per lequali le minacce reiterate siano da ritenere di natura grave con la conseguenza che laquerela doveva ritenersi revocabile.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell art. 606 comma 1 lett.e cod. proc. pen. la mancanza della motivazione con riferimento al trattamentosanzionatorio.In particolare il ricorrente ha eccepito che nella determinazione del trattamentosanzionatorio la sentenza di appello non ha vagliato gli elementi proposti dal difensorenell atto di appello ovvero che l imputato non si è mai avvicinato alla persona offesa giàprima dell applicazione della misura cautelare limitandosi a inviare messaggi che ilturbamento arrecato è stato minimo sia per il ristretto lasso di tempo in cui si è verificata lacondotta sia alla luce del rifiuto della persona offesa di essere collocata in una strutturaprotetta sia alla luce della remissione della querela indicativa della volontà conciliativa.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell art. 606 lett. e cod. proc.pen. la contraddittorietà illogicità e carenza della motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.Il ricorrente ha eccepito che non emergerebbe dagli atti che l imputato abbia interrottovolontariamente la condotta illecita per essere venuto a conoscenza di essere statodenunciato sicché la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con tale elementoprospettato con l atto di appello.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Va in via preliminare evidenziato che i motivi di ricorso si presentano generici inquanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano gli argomenti già prospettati nell attodi appello ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte esaustive infatto e corrette in diritto che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cuinon ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzatinel provvedimento impugnato limitandosi in maniera per l appunto inammissibilmentegenerica a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione explurimis * 2 n. 27816 del 22/03/2019 * * 276970 – 01 * 2 n. 42046 del17/07/2019 * * 277710 – 01 * 3 n. 44882 del 18/07/2014 * *260608 – 01 * 6 n. 20377 del 11/03/2009 * e altri * 243838 012. Tanto premesso con riferimento al primo motivo la Corte di appello hapuntualmente risposto affermando di aderire all indirizzo interpretativo secondo cui in temadi atti persecutori ai fini dell irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità dellereiterate minacce sia oggetto di specifica contestazione non costituendo una circostanzaaggravante ma una modalità di realizzazione della condotta * 5 n. 34412 del11/05/2023 M. * 284992 – 01 * 5 n. 7994 del 09/12/2020 dep. 2021 S. * 280726 01 .* consapevoli di una difforme pronuncia * 5 n. 3034 del 17/12/2020 dep. 2021C. * 280258 01 che muove invece dalla necessità di estendere alla fattispecie inesame il principio stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019* * 275436 – 01 secondo cui in relazione all art. 476 cod. pen. dalla spiccatacomponente valutativa concernente l atto fidefacente deriva la necessità della contestazionedell aggravante di cui al comma 2 del medesimo articolo i giudici di appello hanno posto inevidenza come nella fattispecie concreta la gravità e la reiterazione delle minacce siaricavabile dal capo di imputazione nel quale si è indicato che l imputato reiteratamenteminacciava di uccidere la donna e il suo compagno da qui conseguendo il regime diirrevocabilità.A fronte dell articolata motivazione sul punto le doglianze difensive si sono limitate allamera prospettazione della condivisione della diversa opzione interpretativa eccependosigenericamente la mancata indicazione nella sentenza impugnata dei motivi che hannoindotto a giudicare gravi le minacce profferite dall imputato nonostante come appenaevidenziato la sentenza ne avesse indicato esaustivamente le ragioni.3. * è anche la censura oggetto del secondo motivo giacché non si misuracon le argomentazioni della sentenza che ha dato puntuale risposta al motivo di appelloevidenziando che la durata dell attività persecutoria pari a circa una ventina di giorni non èelemento significativo al fine di un ancor più mite trattamento sanzionatorio inconsiderazione della gravità delle minacce e in ragione dell applicazione di una pena che sicolloca al di sotto della media edittale.La Corte ha in tal modo adeguatamente adempiuto all onere motivazionale dalmomento che la mediaedittalerappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice * 5 n. 36407 del 02/10/2025* * 288953 – 014. * dedotto è anche il terzo motivo di ricorso che reitera la doglianza giàproposta in sede di appello relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche puravendo la sentenza rilevato l irrilevanza del fatto che l imputato si sia astenuto da successivecondotte persecutorie prima dell esecuzione della misura cautelare in ragione della gravitàdelle minacce nonché dei precedenti dell imputato sintomatici della non trascurabilepericolosità dello stesso.Né del resto la difesa ha prospettato ulteriori elementi positivi alla luce dei quali la Cortedi appello avrebbe dovuto ritenere il ricorrente meritevole delle circostanze attenuantigeneriche.5. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. * alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Sidispone in caso di diffusione del presente provvedimento l omissione delle generalità edegli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dallalegge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4529/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 678/2025* * * UP 07/11/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore * *che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato lasentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Modena nei confrontidi * * per il reato di cui all art. 612 bis comma 2 cod. pen. con l irrogazione dellapena di anni uno e mesi quattro di reclusione.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione * * per il tramitedel difensore di fiducia avv. * * deducendo tre motivi di ricorso di seguitoindicati.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. bcod. proc. pen. l erronea applicazione degli artt. 612 bis e 612 n. 2 cod. pena. lì dove lasentenza impugnata rigettando il primo motivo di appello ha confermato la sentenza diprimo grado affermando che la gravità e la reiterazione delle minacce ex art. 612 bis quartocomma cod. pen. risultano dalla descrizione della condotta contenuta nel capo diimputazione così determinando l irrevocabilità della querela.Ad avviso della difesa la circostanza di cui all art. 612 comma 2 cod. pen. include unacomponente valutativa ovvero le ragioni per le quali la minaccia deve giudicarsi gravecosicché se tale giudizio non viene contenuto nella contestazione l aggravante non puòritenersi integrata. Nel capo di imputazione infatti non sarebbero indicate le ragioni per lequali le minacce reiterate siano da ritenere di natura grave con la conseguenza che laquerela doveva ritenersi revocabile.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell art. 606 comma 1 lett.e cod. proc. pen. la mancanza della motivazione con riferimento al trattamentosanzionatorio.In particolare il ricorrente ha eccepito che nella determinazione del trattamentosanzionatorio la sentenza di appello non ha vagliato gli elementi proposti dal difensorenell atto di appello ovvero che l imputato non si è mai avvicinato alla persona offesa giàprima dell applicazione della misura cautelare limitandosi a inviare messaggi che ilturbamento arrecato è stato minimo sia per il ristretto lasso di tempo in cui si è verificata lacondotta sia alla luce del rifiuto della persona offesa di essere collocata in una strutturaprotetta sia alla luce della remissione della querela indicativa della volontà conciliativa.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto ai sensi dell art. 606 lett. e cod. proc.pen. la contraddittorietà illogicità e carenza della motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle attenuanti generiche.Il ricorrente ha eccepito che non emergerebbe dagli atti che l imputato abbia interrottovolontariamente la condotta illecita per essere venuto a conoscenza di essere statodenunciato sicché la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con tale elementoprospettato con l atto di appello.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Va in via preliminare evidenziato che i motivi di ricorso si presentano generici inquanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano gli argomenti già prospettati nell attodi appello ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte esaustive infatto e corrette in diritto che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cuinon ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzatinel provvedimento impugnato limitandosi in maniera per l appunto inammissibilmentegenerica a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione explurimis * 2 n. 27816 del 22/03/2019 * * 276970 – 01 * 2 n. 42046 del17/07/2019 * * 277710 – 01 * 3 n. 44882 del 18/07/2014 * *260608 – 01 * 6 n. 20377 del 11/03/2009 * e altri * 243838 012. Tanto premesso con riferimento al primo motivo la Corte di appello hapuntualmente risposto affermando di aderire all indirizzo interpretativo secondo cui in temadi atti persecutori ai fini dell irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità dellereiterate minacce sia oggetto di specifica contestazione non costituendo una circostanzaaggravante ma una modalità di realizzazione della condotta * 5 n. 34412 del11/05/2023 M. * 284992 – 01 * 5 n. 7994 del 09/12/2020 dep. 2021 S. * 280726 01 .* consapevoli di una difforme pronuncia * 5 n. 3034 del 17/12/2020 dep. 2021C. * 280258 01 che muove invece dalla necessità di estendere alla fattispecie inesame il principio stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019* * 275436 – 01 secondo cui in relazione all art. 476 cod. pen. dalla spiccatacomponente valutativa concernente l atto fidefacente deriva la necessità della contestazionedell aggravante di cui al comma 2 del medesimo articolo i giudici di appello hanno posto inevidenza come nella fattispecie concreta la gravità e la reiterazione delle minacce siaricavabile dal capo di imputazione nel quale si è indicato che l imputato reiteratamenteminacciava di uccidere la donna e il suo compagno da qui conseguendo il regime diirrevocabilità.A fronte dell articolata motivazione sul punto le doglianze difensive si sono limitate allamera prospettazione della condivisione della diversa opzione interpretativa eccependosigenericamente la mancata indicazione nella sentenza impugnata dei motivi che hannoindotto a giudicare gravi le minacce profferite dall imputato nonostante come appenaevidenziato la sentenza ne avesse indicato esaustivamente le ragioni.3. * è anche la censura oggetto del secondo motivo giacché non si misuracon le argomentazioni della sentenza che ha dato puntuale risposta al motivo di appelloevidenziando che la durata dell attività persecutoria pari a circa una ventina di giorni non èelemento significativo al fine di un ancor più mite trattamento sanzionatorio inconsiderazione della gravità delle minacce e in ragione dell applicazione di una pena che sicolloca al di sotto della media edittale.La Corte ha in tal modo adeguatamente adempiuto all onere motivazionale dalmomento che la mediaedittalerappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice * 5 n. 36407 del 02/10/2025* * 288953 – 014. * dedotto è anche il terzo motivo di ricorso che reitera la doglianza giàproposta in sede di appello relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche puravendo la sentenza rilevato l irrilevanza del fatto che l imputato si sia astenuto da successivecondotte persecutorie prima dell esecuzione della misura cautelare in ragione della gravitàdelle minacce nonché dei precedenti dell imputato sintomatici della non trascurabilepericolosità dello stesso.Né del resto la difesa ha prospettato ulteriori elementi positivi alla luce dei quali la Cortedi appello avrebbe dovuto ritenere il ricorrente meritevole delle circostanze attenuantigeneriche.5. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. * alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Sidispone in caso di diffusione del presente provvedimento l omissione delle generalità edegli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dallalegge. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 07/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 07/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *