CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di opposizione, proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], all'ordinanza di confisca - emessa dalla stessa Corte in data 25/06/2021 - in relazione ai profitti dei reati di riciclaggio di cui ai capi D), Dbis) e Dter) della sentenza emessa dalla medesima Corte il 15/01/2021, passata poi in giudicato, ha rideterminato «l'importo da sottoporre a confisca fino al valore di C 1.184.250,80». 2. Avverso tale ordinanza Cervino, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 648-bis, 648-quater e 192 cod. pen. Rileva la difesa che dalla lettura della sentenza di primo grado l'unico dato incontrastabile sarebbe che parte dell'importo fatturato venisse trattenuta per sostenere le spese reali oggetto dell'operazione sottostante (trattandosi di sovraffatturazione) e parte, invece, venisse suddivisa tra i vari protagonisti della vicenda quale compenso per le restituzioni in denaro della sovraffatturazione. Secondo la difesa, in base a tale sentenza, la provvigione trattenuta da Cervino sarebbe del 3% su ogni singolo trasferimento di denaro e non del 5%, come considerato dalla Corte a qua nel disporre la confisca sulla base di una ricostruzione postuma della Procura. Osserva il difensore cheise è vero che per la giurisprudenza di legittimità il profitto del riciclaggio (come quello oggetto di confisca) può essere individuato anche mediante elementi di tipo presuntivo, è anche vero che gli stessi debbano essere ancorati a concrete circostanze di fatto. La difesa, inoltre, rileva di avere eccepito che era stata disposta confisca anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concorrente con Cervino nel reato di cui al capo D), per somme certamente maggiori rispetto a quelle oggetto del presente procedimento; e che, a fronte di tale eccezione, la Corte di appello si è limitata a sostenere l'irrilevanza dell'ammontare della somma confiscata, trascurando il principio solidaristico che, secondo la giurisprudenza di legittimità, informa la disciplina del concorso di persone nel reato. La Corte di appello avrebbe dovuto, pertanto, verificare quanto già confiscato a Ricciotti ed eventualmente disporre in questa sede la confisca del residuo non coperto.Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La Corte di appello di Bari, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha determinato l'ammontare del profitto dei reati di riciclaggio sulla base delle condotte delittuose come cristallizzate nei capi di imputazione della sentenza di riferimento, anche con riguardo agli importi ivi indicati. La Corte, in particolare, ha dato atto degli elementi risultanti dalle emergenze processuali (ammissioni dello stesso Cervino; riscontri alle medesime offerti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato anche una percentuale più elevata; dichiarazioni del teste assistito Alvares), da cui aveva dedotto un profitto pari al 5 % dell'importo delle fatture, nel quale erano compresi sia i costi effettivamente sostenuti, sia l'illecito profitto degli imputati, diviso in percentuali sulla base di tale ultimo importo. Determinando, così, in base a tale calcolo, l'importo del profitto personale di Cervino. E' evidente che le doglianze difensive sopra riportate che, a fronte di tali argomentazioni, contestano tale determinazione, riferendola ad una ricostruzione postuma della Procura e insistono genericamente sul fatto che non tutte le operazioni sarebbero specificamente indicate e provate, manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità per genericità e non autosufficienza. Generica e non autosufficiente è, poi, l'ultima censura difensiva, nella quale non si quantifica l'importo oggetto di confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] (né si documenta la sua qualità di concorrente nel reato), limitandosi a lamentare un'omessa verifica a tale riguardo della Corte di appello. Invero, nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" nè l'ammontare del profitto complessivo, nè - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio (Sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015, Bertelli e altri, Rv. 264343: fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di confisca, con rinvio per l'individuazione del profitto anche avendo riguardo alla necessità di individuare gli specifici reati fine attribuibili a ciascun coimputato). Yr: 44, chi +1.4.j ~ ,A.1(.4"2/1,2, 0.1k,tba-t.„ '-- 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual