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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07664/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6756/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' ORGANIZZATA –ANBSC, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026GAMBINO MADDALENA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1521/2021depositata il 26/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 1993 [OSCURATO:PERSONA], promissario acquirente di un immobilein Palermo in forza di preliminare con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ne ottenevail possesso; nel 1995 il bene veniva confiscato con acquisizione alpatrimonio dello Stato.Nonostante ciò, nel 2013 [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Petralia,concedeva l’immobile in locazione ai signori [OSCURATO:PERSONA] e Schittone, salvo,nel 2017, manifestare la volontà di rientrare anticipatamente nelpossesso dell’immobile locato.

Peraltro, a seguito della diffusione dellanotizia della confisca, i conduttori sospendevano il pagamento deicanoni, e pertanto la Gambino intimava sfratto per morosità, cui gliintimati tuttavia si opponevano eccependo il suo difetto di legittimazioneCon sentenza n. 2720/2019, il Tribunale di Palermo rigettaval’eccezione di difetto di legittimazione attiva, dichiarava valido edefficace il contratto di locazione, e ne pronunciava la risoluzione pergrave inadempimento dei conduttori, condannandoli al rilascio ed alpagamento dei canoni dovuti.2.

Avverso tale sentenza i conduttori proponevano appello, cuiresisteva la locatrice.Nel giudizio interveniva l’ANBSC - Agenzia NazionaleAmministrazione [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati allaNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026Criminalita' Organizzata, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia dellalocazione e la condanna di locatrice e conduttori al risarcimento peroccupazione sine titulo, ovvero, in subordine ed in via gradata, nel casoin cui fosse confermata la validità ed efficacia del contratto, la condannaalla restituzione delle somme percepite dalla locatrice Gambino.3.

Con sentenza n. 1521/2021, la Corte d’Appello di Palermoaccoglieva parzialmente il gravame, affermando che la confisca avevacomportato l’acquisto a titolo originario del bene e che pertanto ilcontratto di locazione doveva essere dichiarato inefficace ed inopponibilenei confronti dello Stato; tuttavia, ne riteneva la validità inter partes,riconoscendo alla locatrice Gambino il diritto a percepire i canoni finoalla notifica del provvedimento dell’ANBSC.

La Corte riconosceva inoltreall’Agenzia il risarcimento del danno da occupazione, condannando alpagamento in solido la locatrice ed i conduttori, in misura paritaria, puravendo in motivazione evidenziato una diversa graduazione dellerispettive colpe, addebitando alla prima la certa consapevolezzadell’altruità del bene, ed ai secondi di non aver colto, facendo uso dellanormale diligenza, la particolarità della condizione giuridica del plessoimmobiliare, desumibile dalla verosimile risonanza pubblica delle vicendedi rilievo penalistico riguardanti la proprietà del complesso edilizio.4.

Avverso tale sentenza i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e Schittonepropongono ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.Resiste con controricorso la ANBSC.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA].

Rileva il Collegio in via preliminare che il precedente difensore deiricorrenti risulta aver dismesso il mandato in data 3 marzo 2025 e che,in pari data, si è costituito un nuovo difensore, ritualmente munito diNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026procura speciale.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 45 comma 1 e 52 comma 4 del d.lgs. 159/2011,nonché dell’art. 823 cod. civ., in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc.civ., per avere l’impugnata sentenza erroneamente affermato che ilcontratto di locazione di un bene, stipulato in violazione della normativacd.

“antimafia”, sia inefficace nei confronti dello Stato, ma continui adessere valido e produttivo di effetti tra le parti laddove la confisca siaintervenuta successivamente all’immissione in possesso sul bene.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Le norme speciali invocate dal ricorrente, soprattutto, (mentrel’evocato art. 832 cod. civ. attiene specificatamente al regime dei benidemaniali, aspetto, questo, che non pare dirimente in relazione allecensure svolte), sono inequivocabili nel prevedere che i diritti digodimento ed i contratti in corso su beni acquisiti al patrimonio delloStato a seguito di confisca vengono travolti.L’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011 (con cui è stata riformatala legge n. 575/1965) dispone che “A seguito della confisca definitiva diprevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da onerie pesi.

La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle formedi cui al titolo IV”., mentre il successivo art. 52, comma 4 (con cui hainizio il predetto Titolo IV), nel testo vigente ratione temporis stabilisce:“La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contrattiaventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzionedei diritti reali di godimento sui beni stessi”.1.3.

Questa Suprema Corte, inoltre, ha già avuto modo di affermareche “La confisca penale sui beni della mafia estingue le ipotechesull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato.

Lasalvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificioinflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento oNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio” (Cass., Sez.Un., n. 10532/2013) e che l'acquisto, da parte dello Stato, di un benesottoposto alla misura di prevenzione della confisca di cui alla legge n.575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, naturaoriginaria e non derivativa (Cass., n. 12586/2017; Cass., n. 1868/1999).Si è, ancora di recente, chiarito come il principio - per cui l'acquisto,da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzionedella confisca ex

1. n. 575 del 1965 ha, dopo l'entrata in vigore dellalegge n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa (Cass., n.6068/2021; Cass. n. 30990/18; Cass. n. 12586/17; Cass., Sez.

Un., n.10532/13) - è valido anche per la confisca ex art. 240 cod. pen.,essendo identico il meccanismo ablatorio, attesa la sostanziale identitàfinalistica fra il sistema della l. n. 575 del 1965 e, poi, del d.lgs. n. 159del 2011, e quello relativo alla confisca quale misura di sicurezza penale(cfr. Cass., n. 6068/2021; Cass., n. 28242/10).1.4.

Tanto premesso, sebbene questa Corte abbia già avuto modo diaffermare che l'art. 1571 cod. civ. affatto include, tra i requisiti divalidità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da partedel locatore (v. anche Cass., n. 25339/2024; Cass., n. 15292/2019), peraltro verso è stato precisato che eccezione a tale principio è costituitadall’ipotesi di violazione di norme di ordine pubblico (Cass., n.15292/2019), posto, peraltro, che in tal caso l’invalidità del contrattoderiverebbe non dal difetto di legittimazione del locatore, bensì dallailliceità ovvero dalla impossibilità del suo oggetto (cfr. Cass., n.26487/2024: “In tema di invalidità del contratto per contrarietà a normeimperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizionedelle parti, impongono all'oggetto del contratto determinatecaratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento deicontraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio perimpossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità daNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026inadempimento”; Cass., n. 37804/2022: “L'impossibilità dell'oggetto allaquale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità delcontratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essereeffettuata per la sussistenza di impedimenti originari di caratteremateriale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essaera diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravinell'esecuzione della stessa”).2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1337 e 1375 cod. civ. in relazione all’art.360, n. 3, cod. proc. civ. per avere l’impugnata sentenza consideratovalido ed efficace il contratto di locazione stipulato tra le parti,nonostante la malafede della parte locatrice.Lamentano che erroneamente la corte di merito ha ritenuto valido edefficace tra le parti il contratto, pur stipulato in patente violazione degliartt. 1337 e 1375 cod. civ., dato che la locatrice doveva saperedell’intervenuta confisca dell’immobile, con la conseguenza che iconduttori, odierni ricorrenti si trovano a dover tuttora corrispondere, infavore di un soggetto che, in forza di richiamate norme imperative dilegge (cfr. art. 52, comma quarto del cd.

“[OSCURATO:PERSONA]”), è privo diqualsivoglia titolo, le ulteriori somme a titolo di canoni per cui vi è stataerronea ed ingiusta condanna.2.1.

Il motivo è fondato.Per le ragioni esposte nello scrutinio del primo motivo, il contrattotra i conduttori e la locatrice è stato travolto dalla intervenuta confisca,per cui la locatrice medesima (la cui mala fede è, oltretutto, stataaccertata ed espressamente affermata nell’impugnata sentenza) alcundiritto aveva al pagamento dei canoni.In proposito, neppure persuadono le argomentazioni svolte nelcontroricorso, secondo cui la confisca di prevenzione non avrebberiguardato l’immobile oggetto del preliminare, ma soltanto la suaNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026iscrizione tra le immobilizzazioni materiali del bilancio della societàModerna [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote erano in parte detenute dal soggettocolpito dalla misura: questi rilievi, infatti, risultano inconferenti rispettoal granitico principio, che va qui ribadito, per cui la confisca determinal’acquisto a titolo originario del bene in favore dello Stato.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. in relazioneall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere l’impugnata sentenza ritenutoi conduttori responsabili del danno lamentato dall’ANBSC perl’occupazione sine titulo dell’immobile, sulla base di mere presunzioni,prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.3.1.

Il motivo è fondato.3.2.

Nel riconoscere alla ANBSC il diritto al risarcimento del dannoda occupazione abusiva, assumendo che i conduttori fossero consapevolidella confisca o comunque colpevoli di non averla percepita conl’ordinaria diligenza, la corte territoriale ha desunto tale consapevolezzadalla “verosimile risonanza pubblica” delle vicende penalisticheriguardanti il complesso immobiliare, nonché dalla “inerzia nella gestionee manutenzione degli immobili”.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, incorre in falsaapplicazione dell’art. 2739 cod. civ. il giudice che, pur facendo correttoriferimento a tale norma, erra nel ritenere i fatti individuati come gravi,precisi e concordanti, mentre invece non lo sono affatto (v.

Cass.,18946/2019, nonché, da ultimo, Cass., n. 21762/2025: “In tema diricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva puòessere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non giàper il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in unmodo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga algiudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando ilNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che siapplichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi ilgrado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare laprecisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, pervalutare la concordanza”.Nel caso di specie, la corte di merito ha evocato alcune circostanzein maniera puramente assertiva e generica, in manifesta violazione deisuindicati principi di diritto.4.

Dalla ritenuta fondatezza del primo, del secondo e del terzomotivo deriva, per quanto di ragione, l’accoglimento del ricorso, mentredevono essere dichiarati assorbiti il motivo quarto (con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c. per avere l’impugnata sentenza riconosciuto il dirittodell’Agenzia al risarcimento dei danni pur in assenza di prova in ordinealle specifiche conseguenze pregiudizievoli presuntivamente cagionatedalla condotta ritenuta abusiva), il quinto (con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazioneall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per avere l’impugnata sentenzacondannato in solido e per l’intero i conduttori e la locatrice a rifondere idanni lamentati dall’Agenzia per l’occupazione sine titulo pur nellacertezza del diverso apporto degli uni e dell’altra nella causazionedell’evento) ed il sesto (con cui si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 5, cod.proc. civ. per avere l’impugnata sentenza anche omesso l’esame deiseguenti fatti decisivi per la controversia, e cioè del momento in cui lalocatrice aveva manifestato la volontà di non voler proseguire il rapportolocatizio, e della circostanza che le indennità di occupazione pretesedall’Agenzia (anche) da parte dei conduttori erano state già corrisposteda questi ultimi alla locatrice, a titolo di canoni di locazione).5.

L’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motiviNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in altra sezione ecomunque in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazionedei summenzionati principi di diritto, sinora disattesi, ed anche perprovvedere alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;dichiara assorbiti gli altri.Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte d’Appello di Palermo, in altra sezione e comunque in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 14 gennaio 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6756/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' ORGANIZZATA –ANBSC, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026GAMBINO MADDALENA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1521/2021depositata il 26/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 1993 [OSCURATO:PERSONA], promissario acquirente di un immobilein Palermo in forza di preliminare con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ne ottenevail possesso; nel 1995 il bene veniva confiscato con acquisizione alpatrimonio dello Stato.Nonostante ciò, nel 2013 [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Petralia,concedeva l’immobile in locazione ai signori [OSCURATO:PERSONA] e Schittone, salvo,nel 2017, manifestare la volontà di rientrare anticipatamente nelpossesso dell’immobile locato. Peraltro, a seguito della diffusione dellanotizia della confisca, i conduttori sospendevano il pagamento deicanoni, e pertanto la Gambino intimava sfratto per morosità, cui gliintimati tuttavia si opponevano eccependo il suo difetto di legittimazioneCon sentenza n. 2720/2019, il Tribunale di Palermo rigettaval’eccezione di difetto di legittimazione attiva, dichiarava valido edefficace il contratto di locazione, e ne pronunciava la risoluzione pergrave inadempimento dei conduttori, condannandoli al rilascio ed alpagamento dei canoni dovuti.2. Avverso tale sentenza i conduttori proponevano appello, cuiresisteva la locatrice.Nel giudizio interveniva l’ANBSC - Agenzia NazionaleAmministrazione [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati allaNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026Criminalita' Organizzata, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia dellalocazione e la condanna di locatrice e conduttori al risarcimento peroccupazione sine titulo, ovvero, in subordine ed in via gradata, nel casoin cui fosse confermata la validità ed efficacia del contratto, la condannaalla restituzione delle somme percepite dalla locatrice Gambino.3. Con sentenza n. 1521/2021, la Corte d’Appello di Palermoaccoglieva parzialmente il gravame, affermando che la confisca avevacomportato l’acquisto a titolo originario del bene e che pertanto ilcontratto di locazione doveva essere dichiarato inefficace ed inopponibilenei confronti dello Stato; tuttavia, ne riteneva la validità inter partes,riconoscendo alla locatrice Gambino il diritto a percepire i canoni finoalla notifica del provvedimento dell’ANBSC. La Corte riconosceva inoltreall’Agenzia il risarcimento del danno da occupazione, condannando alpagamento in solido la locatrice ed i conduttori, in misura paritaria, puravendo in motivazione evidenziato una diversa graduazione dellerispettive colpe, addebitando alla prima la certa consapevolezzadell’altruità del bene, ed ai secondi di non aver colto, facendo uso dellanormale diligenza, la particolarità della condizione giuridica del plessoimmobiliare, desumibile dalla verosimile risonanza pubblica delle vicendedi rilievo penalistico riguardanti la proprietà del complesso edilizio.4. Avverso tale sentenza i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e Schittonepropongono ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.Resiste con controricorso la ANBSC.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA]. Rileva il Collegio in via preliminare che il precedente difensore deiricorrenti risulta aver dismesso il mandato in data 3 marzo 2025 e che,in pari data, si è costituito un nuovo difensore, ritualmente munito diNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026procura speciale.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 45 comma 1 e 52 comma 4 del d.lgs. 159/2011,nonché dell’art. 823 cod. civ., in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc.civ., per avere l’impugnata sentenza erroneamente affermato che ilcontratto di locazione di un bene, stipulato in violazione della normativacd. “antimafia”, sia inefficace nei confronti dello Stato, ma continui adessere valido e produttivo di effetti tra le parti laddove la confisca siaintervenuta successivamente all’immissione in possesso sul bene.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Le norme speciali invocate dal ricorrente, soprattutto, (mentrel’evocato art. 832 cod. civ. attiene specificatamente al regime dei benidemaniali, aspetto, questo, che non pare dirimente in relazione allecensure svolte), sono inequivocabili nel prevedere che i diritti digodimento ed i contratti in corso su beni acquisiti al patrimonio delloStato a seguito di confisca vengono travolti.L’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011 (con cui è stata riformatala legge n. 575/1965) dispone che “A seguito della confisca definitiva diprevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da onerie pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle formedi cui al titolo IV”., mentre il successivo art. 52, comma 4 (con cui hainizio il predetto Titolo IV), nel testo vigente ratione temporis stabilisce:“La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contrattiaventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzionedei diritti reali di godimento sui beni stessi”.1.3. Questa Suprema Corte, inoltre, ha già avuto modo di affermareche “La confisca penale sui beni della mafia estingue le ipotechesull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato. Lasalvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificioinflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento oNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio” (Cass., Sez.Un., n. 10532/2013) e che l'acquisto, da parte dello Stato, di un benesottoposto alla misura di prevenzione della confisca di cui alla legge n.575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, naturaoriginaria e non derivativa (Cass., n. 12586/2017; Cass., n. 1868/1999).Si è, ancora di recente, chiarito come il principio - per cui l'acquisto,da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzionedella confisca ex 1. n. 575 del 1965 ha, dopo l'entrata in vigore dellalegge n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa (Cass., n.6068/2021; Cass. n. 30990/18; Cass. n. 12586/17; Cass., Sez. Un., n.10532/13) - è valido anche per la confisca ex art. 240 cod. pen.,essendo identico il meccanismo ablatorio, attesa la sostanziale identitàfinalistica fra il sistema della l. n. 575 del 1965 e, poi, del d.lgs. n. 159del 2011, e quello relativo alla confisca quale misura di sicurezza penale(cfr. Cass., n. 6068/2021; Cass., n. 28242/10).1.4. Tanto premesso, sebbene questa Corte abbia già avuto modo diaffermare che l'art. 1571 cod. civ. affatto include, tra i requisiti divalidità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da partedel locatore (v. anche Cass., n. 25339/2024; Cass., n. 15292/2019), peraltro verso è stato precisato che eccezione a tale principio è costituitadall’ipotesi di violazione di norme di ordine pubblico (Cass., n.15292/2019), posto, peraltro, che in tal caso l’invalidità del contrattoderiverebbe non dal difetto di legittimazione del locatore, bensì dallailliceità ovvero dalla impossibilità del suo oggetto (cfr. Cass., n.26487/2024: “In tema di invalidità del contratto per contrarietà a normeimperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizionedelle parti, impongono all'oggetto del contratto determinatecaratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento deicontraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio perimpossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità daNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026inadempimento”; Cass., n. 37804/2022: “L'impossibilità dell'oggetto allaquale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità delcontratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essereeffettuata per la sussistenza di impedimenti originari di caratteremateriale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essaera diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravinell'esecuzione della stessa”).2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1337 e 1375 cod. civ. in relazione all’art.360, n. 3, cod. proc. civ. per avere l’impugnata sentenza consideratovalido ed efficace il contratto di locazione stipulato tra le parti,nonostante la malafede della parte locatrice.Lamentano che erroneamente la corte di merito ha ritenuto valido edefficace tra le parti il contratto, pur stipulato in patente violazione degliartt. 1337 e 1375 cod. civ., dato che la locatrice doveva saperedell’intervenuta confisca dell’immobile, con la conseguenza che iconduttori, odierni ricorrenti si trovano a dover tuttora corrispondere, infavore di un soggetto che, in forza di richiamate norme imperative dilegge (cfr. art. 52, comma quarto del cd. “[OSCURATO:PERSONA]”), è privo diqualsivoglia titolo, le ulteriori somme a titolo di canoni per cui vi è stataerronea ed ingiusta condanna.2.1. Il motivo è fondato.Per le ragioni esposte nello scrutinio del primo motivo, il contrattotra i conduttori e la locatrice è stato travolto dalla intervenuta confisca,per cui la locatrice medesima (la cui mala fede è, oltretutto, stataaccertata ed espressamente affermata nell’impugnata sentenza) alcundiritto aveva al pagamento dei canoni.In proposito, neppure persuadono le argomentazioni svolte nelcontroricorso, secondo cui la confisca di prevenzione non avrebberiguardato l’immobile oggetto del preliminare, ma soltanto la suaNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026iscrizione tra le immobilizzazioni materiali del bilancio della societàModerna [OSCURATO:SOCIETA]., le cui quote erano in parte detenute dal soggettocolpito dalla misura: questi rilievi, infatti, risultano inconferenti rispettoal granitico principio, che va qui ribadito, per cui la confisca determinal’acquisto a titolo originario del bene in favore dello Stato.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. in relazioneall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere l’impugnata sentenza ritenutoi conduttori responsabili del danno lamentato dall’ANBSC perl’occupazione sine titulo dell’immobile, sulla base di mere presunzioni,prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.3.1. Il motivo è fondato.3.2. Nel riconoscere alla ANBSC il diritto al risarcimento del dannoda occupazione abusiva, assumendo che i conduttori fossero consapevolidella confisca o comunque colpevoli di non averla percepita conl’ordinaria diligenza, la corte territoriale ha desunto tale consapevolezzadalla “verosimile risonanza pubblica” delle vicende penalisticheriguardanti il complesso immobiliare, nonché dalla “inerzia nella gestionee manutenzione degli immobili”.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, incorre in falsaapplicazione dell’art. 2739 cod. civ. il giudice che, pur facendo correttoriferimento a tale norma, erra nel ritenere i fatti individuati come gravi,precisi e concordanti, mentre invece non lo sono affatto (v. Cass.,18946/2019, nonché, da ultimo, Cass., n. 21762/2025: “In tema diricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, laviolazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva puòessere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non giàper il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in unmodo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga algiudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando ilNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che siapplichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi ilgrado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare laprecisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, pervalutare la concordanza”.Nel caso di specie, la corte di merito ha evocato alcune circostanzein maniera puramente assertiva e generica, in manifesta violazione deisuindicati principi di diritto.4. Dalla ritenuta fondatezza del primo, del secondo e del terzomotivo deriva, per quanto di ragione, l’accoglimento del ricorso, mentredevono essere dichiarati assorbiti il motivo quarto (con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c. per avere l’impugnata sentenza riconosciuto il dirittodell’Agenzia al risarcimento dei danni pur in assenza di prova in ordinealle specifiche conseguenze pregiudizievoli presuntivamente cagionatedalla condotta ritenuta abusiva), il quinto (con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazioneall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per avere l’impugnata sentenzacondannato in solido e per l’intero i conduttori e la locatrice a rifondere idanni lamentati dall’Agenzia per l’occupazione sine titulo pur nellacertezza del diverso apporto degli uni e dell’altra nella causazionedell’evento) ed il sesto (con cui si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 5, cod.proc. civ. per avere l’impugnata sentenza anche omesso l’esame deiseguenti fatti decisivi per la controversia, e cioè del momento in cui lalocatrice aveva manifestato la volontà di non voler proseguire il rapportolocatizio, e della circostanza che le indennità di occupazione pretesedall’Agenzia (anche) da parte dei conduttori erano state già corrisposteda questi ultimi alla locatrice, a titolo di canoni di locazione).5. L’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motiviNumero registro generale 6756/2022Numero sezionale 110/2026Numero di raccolta generale 7664/2026Data pubblicazione 30/03/2026accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in altra sezione ecomunque in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazionedei summenzionati principi di diritto, sinora disattesi, ed anche perprovvedere alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;dichiara assorbiti gli altri.Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte d’Appello di Palermo, in altra sezione e comunque in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 14 gennaio 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
Sentenza Cassazione n. 07664/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris