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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04231/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30482/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] B. Tortolini 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1507/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal cons.

Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossero condannati a corrisponderle, pro quota, il corrispettivo relativo ai lavori di urbanizzazione primaria eseguiti dalla società in favore della lottizzazione Rejna 2, sulla base di un contratto di appalto concluso con alcuni dei proprietari dei terreni rientranti nel piano di lottizzazione, o in subordine l'indennizzo per indebito arricchimento.

2. I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno all'interno della lottizzazione, eccepivano sia di non aver conferito alcun incarico né stipulato alcun contratto di appalto con la società attrice, sia che la cattiva esecuzione dei lavori nelle zone interne al piano di lottizzazione aveva causato danni alla loro proprietà, in relazione ai quali chiedevano in via riconvenzionale di essere risarciti, e dei quali comunque chiedevano si tenesse conto in eventuale compensazione, ove le domande attrici fossero state accolte.

3. In primo grado le domande proposte dalla società venivano rigettate, per mancanza di un rapporto contrattuale diretto con i convenuti, e per mancanza del requisito della sussidiarietà, quanto all'azione di indebito arricchimento.

3.1. Parimenti, era rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dai convenuti, perché il tribunale, pur ritenendo accertata l'esistenza di danni per un certo ammontare alla proprietà dei ricorrenti (legati all'abbandono di materiale di risulta sul terreno ed all'erroneo posizionamento di un muro di cinta, all'interno dell'area di proprietà esclusiva dei convenuti rispetto a quanto risultante dagli atti), non riteneva accertato quale impresa avesse provocato i danni, e se in particolare essi fossero stati provocati dalla [OSCURATO:PERSONA], atteso che diverse imprese edili si erano avvicendate nell'esecuzione dell'appalto.

4. In appello, la domanda di pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata a seguito dU una cessione rispetto all'originario contraente, veniva rigettata7raccertato che i coniugi odierni ricorrenti non ebbero a sottoscrivere alcun contratto di appalto, con questa o con altra ditta, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno della lottizzazione della quale faceva parte anche un lotto di loro proprietà.

4.1. Accertata l'avvenuta esecuzione dei lavori, la domanda attorea veniva invece accolta sotto il profilo dell'indebito arricchimento, in quanto la corte d'appello riteneva sussistente il requisito della sussidiarietà: la sentenza qui impugnata afferma che la società non aveva azione nei confronti degli effettivi committenti, obbligati solo in relazione alle rispettive quote proprietarie, e non aveva azione nei confronti dell'originario appaltatore, non essendo subentrata in virtù di un subappalto ma di una cessione del contratto di appalto.

Riteneva quindi che essa avesse diritto di recuperare l'importo corrispondente al proprio impoverimento conseguente alla esecuzione dei lavori comunque svolti, sotto forma di pagamento dell'indennizzo per indebito arricchimento dai sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dell'avvenuta esecuzione lavori di urbanizzazione primaria nelle aree comuni si erano comunque giovati, pur in mancanza di alcuna previsione contrattuale.

4.2. L'ammontare dell'indennizzo veniva dalla corte d'appello parametrato all'intero importo dei lavori eseguiti sulla base del contratto di appalto, detratto l'utile di impresa, in relazione alla quota di proprietà dei ricorrenti, e quindi in misura pari all'impoverimento della società (98.000 euro circa al 2003), somma che veniva rivalutata e sulla quale erano riconosciuti gli interessi compensativi, essendo un credito di valore e congruo nel suo ammontare in quanto inferiore ai prezziari regionali.

4.3. EscludevaYche potesse tenersi conto dei danni lamentati dagli odierni ricorrenti ed accertati dal c.t.u. in conseguenza della tardività dell'appello incidentale proposto.

4.3. Escludeva altresì che potesse dedursi il predetto importo in compensazione, perché ormai risultava definitivamente escluso che la responsabilità di quei danni recati alla proprietà dei ricorrenti fosse ascrivibile alla società appellante.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la cassazione della sentenza n. 1507\2019, pubblicata il 12 luglio 2019, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

Sostengono che la domanda di indebito arricchimento non fosse stata riproposta in appello, che mancava il requisito della sussidiarietà e che comunque l'importo riconosciuto in favore della società, a titolo di indebito arricchimento, fosse esorbitante.

Aggiungono che dall'importo liquidato all'avversaria a titolo di indennizzo avrebbe dovuto essere scomputato l'ammontare dei danni loro procurati dalla cattiva esecuzione dei lavori.

Riferiscono che la loro eccezione di compensazione sarebbe stata ritenuta inammissibile in appello in virtù della tardività della costituzione, mentre, trattandosi di mera eccezione, non avrebbe dovuto soggiacere al regime previsto per le domande riconvenzionali.

Sviluppano poi queste censure, dapprima riassuntivamente e cumulativamente esposte, in quattro motivi di ricorso.

6. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

8. Non vi sono conclusioni scritte del P.G. e non sono state depositate memorie dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione agli artt.99,112 e 346 c.p.c.

Evidenziano che la sentenza d'appello, pur confermando la decisione di primo grado laddove si negava l'esistenza di alcun rapporto contrattuale con la società, nondimeno avrebbe poi accolto la domanda di indebito arricchimento proposta in origine dalla società, domanda che - sostengono i ricorrenti - sarebbe stata abbandonata in appello, avendo la società modificato le conclusioni di appello rispetto a quelle di primo grado, sicché il relativo capo doveva ritenersi ormai coperto dal giudicato.

2. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 2041, 2042 e 2967 c.c. perché la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, non proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione.

Sostengono che nel caso di specie la società avrebbe potuto esercitare l'azione verso la società a cui era subentrata nel contratto di appalto.

3. Col terzo motivo denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c. laddove la sentenza d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione riproposta in appello perché travolta dalla tardività della costituzione in appello, in quanto la tardività della costituzione preclude l'esame delle sole domande riconvenzionali e non anche delle eccezioni riconvenzionali.

4. Infine, con il quarto motivo, denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 2041,2042 e 2967 c.c., per non aver tenuto conto, in relazione alla misura dell'indennizzo, dei danni che i difetti di realizzazione delle opere avevano determinato a carico dei ricorrenti.

Sostengono che, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul capo relativo al risarcimento dei danni, nel momento in cui la corte d'appello provvedeva a quantificare l'indennizzo per indebito arricchimento avrebbe dovuto tener conto del solo lavoro utilmente svolto e quindi che non avrebbe dovuto porre a loro carico il costo della realizzazione di lavori viziati o che comunque erano stati fonte di danni.

La misura dell'indennizzo avrebbe caso mai dovuto esser determinata tenendo conto del minor valore delle opere, in quanto, stante l'esistenza dei danni (a prescindere dalla individuazione del responsabile), l'arricchimento dei ricorrenti non poteva ritenersi pari all'importo complessivo dei lavori eseguiti a vantaggio della loro proprietà, ma all'importo dei lavori al netto dei danni.

5. Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che seguono.

6. Quanto al primo motivo, non può ritenersi che la corte d'appello abbia pronunciato ultrapetita, sulla domanda subordinata di indebito arricchimento, per essere la stessa stata abbandonata dalla società in appello.

Effettivamente nelle conclusioni, come riportate dalla sentenza di appello, la domanda subordinata di indebito arricchimento non risulta essere stata espressamente e formalmente riproposta.

Il tenore delle conclusioni, per come riprodotte dalla sentenza di appello, non è però tale da evidenziare la rinuncia alla domanda subordinata, perché la formula utilizzata (e correlata con i fatti dedotti in giudizio) è ampia e suscettibile di essere letta in senso comprensivo sia dell'azione contrattuale che dell'azione residuale di indebito arricchimento: "accertare e dichiarare l'inadempimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] agli obblighi derivanti a loro carico con conseguenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione della lottizzazione "Rejna2" e per l'effetto condannarli al pagamento...".

Quindi, il dato formale risultante dalla sentenza impugnata non è univoco nel senso dell'abbandono né dirimente.

Proseguendo nella lettura della sentenza si evince poi con chiarezza che la domanda di indebito arricchimento era stata comunque oggetto di uno specifico motivo di appello, preso in considerazione ed esaminato dalla sentenza impugnata.

Nella sentenza a pag. 4 si dice infatti: "con il secondo motivo (la società appellante, n.d.a.) lamentava il mancato accoglimento della domanda di indebito arricchimento per avere i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indubbiamente goduto delle opere di urbanizzazione criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il difetto del requisito della sussidiarietà che invece derivava proprio dalla improponibilità dell'azione contrattuale".

Deve quindi ritenersi che la censura evidenzi soltanto la formulazione delle conclusioni come riportate in sentenza, senza esaminare e sottoporre all'attenzione della Corte il contenuto dell'atto di appello, dal quale emerge, al contrario, come fosse comunque stata sviluppata e mantenuta, con un autonomo motivo, la linea subordinata volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per indebito arricchimento, dando in tal modo agli appellati, odierni ricorrenti, la possibilità di difendersi sul punto appalesando la riproposizione della domanda subordinata, e che la Corte d'appello si sia pronunciata tenendo conto delle argomentazioni di entrambe le parti.

7. Il secondo motivo è inammissibile.

L'intero ricorso soffre di una carente esposizione dei fatti di causa, comprensibili con difficoltà nella loro complessiva portata senza far ricorso agli elementi emergenti dalla lettura della sentenza e dal controricorso.

Ciò è particolarmente evidente in relazione al secondo motivo, ove sostengono i ricorrenti, senza aver bene esposto i fatti di causa, che l'azione mancava di sussidiarietà perché la società avrebbe dovuto provare di non potersi rivolgere all'originario appaltatore o agli originari committenti, e a tal scopo avrebbe dovuto produrre il contratto di subappalto.

Tuttavia, fino a questo momento non avendo esposto compiutamente i fatti, il motivo risulta oscuro, e indurrebbe, per un suo compiuto esame nel merito, ad estrarre i fatti rilevanti, traendoli per deduzione logica dalle scarne affermazioni dei ricorrenti, in tal modo inducendo la Corte, inammissibilmente, a sostituirsi al loro onere di illustrazione ed anche di selezione dei fatti da illustrare a sostegno del motivo, in definitiva, alla costruzione della loro stessa linea difensiva.

Si aggiunga che il motivo viola anche l'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., giacché, pur fondandosi sul tenore del contratto di appalto e su circostanze fattuali, quali il subentro della controricorrente nella esecuzione dei lavori, non ne fornisce una indicazione specifica, e sollecita anche, là dove ragiona sulla omessa produzione del contratto, una inammissibile rivalutazione della quaestio facti.

In più, il ricorso non si confronta affatto con le ragioni della decisione.8.

Il terzo motivo è infondato e non si correla alla motivazione.

La Corte d'appello afferma che dei danni provocati alla proprietà dei ricorrenti, pur accertati dal primo giudice sulla base della consulenza tecnica, non si può tener conto in compensazione del credito vantato dall'appaltatore non perché non può essere valutata l'eccezione di compensazione, ma perché è passato in giudicato, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, l'accertamento condotto dal primo giudice sulla non imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] di quei danni lamentati dai ricorrenti e da addurre in compensazione (che consistono nell'abbandono di materiale di risulta sul loro terreno e nel posizionamento del muro in modo tale da sottrarre alcuni metri quadri di terreno alla proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) perché, secondo quanto afferma il primo giudice, con affermazione non impugnata, potrebbe essere stata una qualsiasi delle ditte che si sono avvicendate sui terreni a causare i danni.

Quindi la corte d'appello ha correttamente preso in considerazione l'eccezione riconvenzionale di compensazione, non travolta dalla tardività dell'appello incidentale, e l'ha rigettata ritenendo che l'accertamento della non imputabilità di quei danni alla ditta controricorrente fosse ormai divenuto definitivo, stante il formarsi del giudicato sul punto e pertanto ha escluso che gli eventuali danni potessero dedursi in compensazione.

Il quarto motivo, relativo alla entità dell'indennizzo, è inammissibile: esso, per la sua carente formulazione, che non illustra adeguatamente in cosa consisterebbe la denunciata violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., non è idoneo a suscitare una vera analisi in diritto sui criteri di quantificazione dell'indennizzo in materia di indebito arricchimento, ma tende piuttosto, inammissibilmente, a provocare un riesame del fatto, ovvero dell'esito di tale valutazione.Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30482/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] B. Tortolini 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1507/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fossero condannati a corrisponderle, pro quota, il corrispettivo relativo ai lavori di urbanizzazione primaria eseguiti dalla società in favore della lottizzazione Rejna 2, sulla base di un contratto di appalto concluso con alcuni dei proprietari dei terreni rientranti nel piano di lottizzazione, o in subordine l'indennizzo per indebito arricchimento. 2. I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno all'interno della lottizzazione, eccepivano sia di non aver conferito alcun incarico né stipulato alcun contratto di appalto con la società attrice, sia che la cattiva esecuzione dei lavori nelle zone interne al piano di lottizzazione aveva causato danni alla loro proprietà, in relazione ai quali chiedevano in via riconvenzionale di essere risarciti, e dei quali comunque chiedevano si tenesse conto in eventuale compensazione, ove le domande attrici fossero state accolte. 3. In primo grado le domande proposte dalla società venivano rigettate, per mancanza di un rapporto contrattuale diretto con i convenuti, e per mancanza del requisito della sussidiarietà, quanto all'azione di indebito arricchimento. 3.1. Parimenti, era rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dai convenuti, perché il tribunale, pur ritenendo accertata l'esistenza di danni per un certo ammontare alla proprietà dei ricorrenti (legati all'abbandono di materiale di risulta sul terreno ed all'erroneo posizionamento di un muro di cinta, all'interno dell'area di proprietà esclusiva dei convenuti rispetto a quanto risultante dagli atti), non riteneva accertato quale impresa avesse provocato i danni, e se in particolare essi fossero stati provocati dalla [OSCURATO:PERSONA], atteso che diverse imprese edili si erano avvicendate nell'esecuzione dell'appalto. 4. In appello, la domanda di pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata a seguito dU una cessione rispetto all'originario contraente, veniva rigettata7raccertato che i coniugi odierni ricorrenti non ebbero a sottoscrivere alcun contratto di appalto, con questa o con altra ditta, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno della lottizzazione della quale faceva parte anche un lotto di loro proprietà. 4.1. Accertata l'avvenuta esecuzione dei lavori, la domanda attorea veniva invece accolta sotto il profilo dell'indebito arricchimento, in quanto la corte d'appello riteneva sussistente il requisito della sussidiarietà: la sentenza qui impugnata afferma che la società non aveva azione nei confronti degli effettivi committenti, obbligati solo in relazione alle rispettive quote proprietarie, e non aveva azione nei confronti dell'originario appaltatore, non essendo subentrata in virtù di un subappalto ma di una cessione del contratto di appalto. Riteneva quindi che essa avesse diritto di recuperare l'importo corrispondente al proprio impoverimento conseguente alla esecuzione dei lavori comunque svolti, sotto forma di pagamento dell'indennizzo per indebito arricchimento dai sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dell'avvenuta esecuzione lavori di urbanizzazione primaria nelle aree comuni si erano comunque giovati, pur in mancanza di alcuna previsione contrattuale. 4.2. L'ammontare dell'indennizzo veniva dalla corte d'appello parametrato all'intero importo dei lavori eseguiti sulla base del contratto di appalto, detratto l'utile di impresa, in relazione alla quota di proprietà dei ricorrenti, e quindi in misura pari all'impoverimento della società (98.000 euro circa al 2003), somma che veniva rivalutata e sulla quale erano riconosciuti gli interessi compensativi, essendo un credito di valore e congruo nel suo ammontare in quanto inferiore ai prezziari regionali. 4.3. EscludevaYche potesse tenersi conto dei danni lamentati dagli odierni ricorrenti ed accertati dal c.t.u. in conseguenza della tardività dell'appello incidentale proposto. 4.3. Escludeva altresì che potesse dedursi il predetto importo in compensazione, perché ormai risultava definitivamente escluso che la responsabilità di quei danni recati alla proprietà dei ricorrenti fosse ascrivibile alla società appellante. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la cassazione della sentenza n. 1507\2019, pubblicata il 12 luglio 2019, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Sostengono che la domanda di indebito arricchimento non fosse stata riproposta in appello, che mancava il requisito della sussidiarietà e che comunque l'importo riconosciuto in favore della società, a titolo di indebito arricchimento, fosse esorbitante. Aggiungono che dall'importo liquidato all'avversaria a titolo di indennizzo avrebbe dovuto essere scomputato l'ammontare dei danni loro procurati dalla cattiva esecuzione dei lavori. Riferiscono che la loro eccezione di compensazione sarebbe stata ritenuta inammissibile in appello in virtù della tardività della costituzione, mentre, trattandosi di mera eccezione, non avrebbe dovuto soggiacere al regime previsto per le domande riconvenzionali. Sviluppano poi queste censure, dapprima riassuntivamente e cumulativamente esposte, in quattro motivi di ricorso. 6. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso. 7. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 8. Non vi sono conclusioni scritte del P.G. e non sono state depositate memorie dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione agli artt.99,112 e 346 c.p.c. Evidenziano che la sentenza d'appello, pur confermando la decisione di primo grado laddove si negava l'esistenza di alcun rapporto contrattuale con la società, nondimeno avrebbe poi accolto la domanda di indebito arricchimento proposta in origine dalla società, domanda che - sostengono i ricorrenti - sarebbe stata abbandonata in appello, avendo la società modificato le conclusioni di appello rispetto a quelle di primo grado, sicché il relativo capo doveva ritenersi ormai coperto dal giudicato. 2. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 2041, 2042 e 2967 c.c. perché la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, non proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione. Sostengono che nel caso di specie la società avrebbe potuto esercitare l'azione verso la società a cui era subentrata nel contratto di appalto. 3. Col terzo motivo denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c. laddove la sentenza d'appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione riproposta in appello perché travolta dalla tardività della costituzione in appello, in quanto la tardività della costituzione preclude l'esame delle sole domande riconvenzionali e non anche delle eccezioni riconvenzionali. 4. Infine, con il quarto motivo, denunciano la violazione di legge e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 2041,2042 e 2967 c.c., per non aver tenuto conto, in relazione alla misura dell'indennizzo, dei danni che i difetti di realizzazione delle opere avevano determinato a carico dei ricorrenti. Sostengono che, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul capo relativo al risarcimento dei danni, nel momento in cui la corte d'appello provvedeva a quantificare l'indennizzo per indebito arricchimento avrebbe dovuto tener conto del solo lavoro utilmente svolto e quindi che non avrebbe dovuto porre a loro carico il costo della realizzazione di lavori viziati o che comunque erano stati fonte di danni. La misura dell'indennizzo avrebbe caso mai dovuto esser determinata tenendo conto del minor valore delle opere, in quanto, stante l'esistenza dei danni (a prescindere dalla individuazione del responsabile), l'arricchimento dei ricorrenti non poteva ritenersi pari all'importo complessivo dei lavori eseguiti a vantaggio della loro proprietà, ma all'importo dei lavori al netto dei danni. 5. Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che seguono. 6. Quanto al primo motivo, non può ritenersi che la corte d'appello abbia pronunciato ultrapetita, sulla domanda subordinata di indebito arricchimento, per essere la stessa stata abbandonata dalla società in appello. Effettivamente nelle conclusioni, come riportate dalla sentenza di appello, la domanda subordinata di indebito arricchimento non risulta essere stata espressamente e formalmente riproposta. Il tenore delle conclusioni, per come riprodotte dalla sentenza di appello, non è però tale da evidenziare la rinuncia alla domanda subordinata, perché la formula utilizzata (e correlata con i fatti dedotti in giudizio) è ampia e suscettibile di essere letta in senso comprensivo sia dell'azione contrattuale che dell'azione residuale di indebito arricchimento: "accertare e dichiarare l'inadempimento dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] agli obblighi derivanti a loro carico con conseguenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione della lottizzazione "Rejna2" e per l'effetto condannarli al pagamento...". Quindi, il dato formale risultante dalla sentenza impugnata non è univoco nel senso dell'abbandono né dirimente. Proseguendo nella lettura della sentenza si evince poi con chiarezza che la domanda di indebito arricchimento era stata comunque oggetto di uno specifico motivo di appello, preso in considerazione ed esaminato dalla sentenza impugnata. Nella sentenza a pag. 4 si dice infatti: "con il secondo motivo (la società appellante, n.d.a.) lamentava il mancato accoglimento della domanda di indebito arricchimento per avere i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indubbiamente goduto delle opere di urbanizzazione criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il difetto del requisito della sussidiarietà che invece derivava proprio dalla improponibilità dell'azione contrattuale". Deve quindi ritenersi che la censura evidenzi soltanto la formulazione delle conclusioni come riportate in sentenza, senza esaminare e sottoporre all'attenzione della Corte il contenuto dell'atto di appello, dal quale emerge, al contrario, come fosse comunque stata sviluppata e mantenuta, con un autonomo motivo, la linea subordinata volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per indebito arricchimento, dando in tal modo agli appellati, odierni ricorrenti, la possibilità di difendersi sul punto appalesando la riproposizione della domanda subordinata, e che la Corte d'appello si sia pronunciata tenendo conto delle argomentazioni di entrambe le parti. 7. Il secondo motivo è inammissibile. L'intero ricorso soffre di una carente esposizione dei fatti di causa, comprensibili con difficoltà nella loro complessiva portata senza far ricorso agli elementi emergenti dalla lettura della sentenza e dal controricorso. Ciò è particolarmente evidente in relazione al secondo motivo, ove sostengono i ricorrenti, senza aver bene esposto i fatti di causa, che l'azione mancava di sussidiarietà perché la società avrebbe dovuto provare di non potersi rivolgere all'originario appaltatore o agli originari committenti, e a tal scopo avrebbe dovuto produrre il contratto di subappalto. Tuttavia, fino a questo momento non avendo esposto compiutamente i fatti, il motivo risulta oscuro, e indurrebbe, per un suo compiuto esame nel merito, ad estrarre i fatti rilevanti, traendoli per deduzione logica dalle scarne affermazioni dei ricorrenti, in tal modo inducendo la Corte, inammissibilmente, a sostituirsi al loro onere di illustrazione ed anche di selezione dei fatti da illustrare a sostegno del motivo, in definitiva, alla costruzione della loro stessa linea difensiva. Si aggiunga che il motivo viola anche l'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., giacché, pur fondandosi sul tenore del contratto di appalto e su circostanze fattuali, quali il subentro della controricorrente nella esecuzione dei lavori, non ne fornisce una indicazione specifica, e sollecita anche, là dove ragiona sulla omessa produzione del contratto, una inammissibile rivalutazione della quaestio facti. In più, il ricorso non si confronta affatto con le ragioni della decisione.8. Il terzo motivo è infondato e non si correla alla motivazione. La Corte d'appello afferma che dei danni provocati alla proprietà dei ricorrenti, pur accertati dal primo giudice sulla base della consulenza tecnica, non si può tener conto in compensazione del credito vantato dall'appaltatore non perché non può essere valutata l'eccezione di compensazione, ma perché è passato in giudicato, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, l'accertamento condotto dal primo giudice sulla non imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] di quei danni lamentati dai ricorrenti e da addurre in compensazione (che consistono nell'abbandono di materiale di risulta sul loro terreno e nel posizionamento del muro in modo tale da sottrarre alcuni metri quadri di terreno alla proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) perché, secondo quanto afferma il primo giudice, con affermazione non impugnata, potrebbe essere stata una qualsiasi delle ditte che si sono avvicendate sui terreni a causare i danni. Quindi la corte d'appello ha correttamente preso in considerazione l'eccezione riconvenzionale di compensazione, non travolta dalla tardività dell'appello incidentale, e l'ha rigettata ritenendo che l'accertamento della non imputabilità di quei danni alla ditta controricorrente fosse ormai divenuto definitivo, stante il formarsi del giudicato sul punto e pertanto ha escluso che gli eventuali danni potessero dedursi in compensazione. Il quarto motivo, relativo alla entità dell'indennizzo, è inammissibile: esso, per la sua carente formulazione, che non illustra adeguatamente in cosa consisterebbe la denunciata violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., non è idoneo a suscitare una vera analisi in diritto sui criteri di quantificazione dell'indennizzo in materia di indebito arricchimento, ma tende piuttosto, inammissibilmente, a provocare un riesame del fatto, ovvero dell'esito di tale valutazione.Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver