Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 13022/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21310/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, e ADER -AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., entrambe domiciliate in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOavverso la sentenza n. 4544/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C ommissione tributaria provinciale di Como, l'intimazione di pagamento notificat a gli dall'agente della riscossione, a seguito del consolidamento di alcune cartelle di pagamento non impugnate; la C.T.P. di Como, con sentenza n. 101/2018, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella di pagamento n. 0332150006921632000; avverso tale decisione ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4544/2019, depositata il 14/11/2019, rigettò l'appello, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva -non provata la notifica della detta cartella, difettando qualunque collegamento tra l'estratto di ruolo e la copia della cartolina di ricevimento: non v'è alcun riferimento identificativo che consenta di collegare l'estratto di ruolo (e la relativa cartella) con quella determinata cartolina di notifica; avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE e ADER - AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380 - biscod. proc. civ.; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , depositando successiva memoria; la causa è stata rimessa dalla sesta sezione alla sezione ordinaria e fissata per l’udienza camerale del 13 aprile 2023, ed entrambe le parti hanno depositato memoria, le ricorrenti instando per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. - deduce - totalmente travisato la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento in questione, come emergente: 1) dalla relata attestante l'accesso del messo notificatore presso la residenza del destinatario, contenente in basso a destra la numerazione dell'atto da notificare (cfr. ricorso, p. 5, ultimo rigo), coincidente, per l'appunto, con quella della cartella per cui è causa; 2) dall'elenco degli atti depositati presso il Comune di Veniano, che individua il numero della cartella e il nominativo del destinatario (cfr. ivi, p. 6); 3) dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite exart. 140 c.p.c. [ove] viene espressamente indicato il numero della raccomandata contenente l'informativa di avvenuto deposito, che nella fattispecie in oggetto corrisponde a 689261157144, numerazione espressamente riportata nell'avviso di ricevimento contenente la firma del destinatario (cfr. ivi, p. 6). 2.L’ammissibilità della deduzione, nel ricorso per cassazione, del cd. travisamento della prova, posto a fondamento dell’unico motivo proposto dall’Agenzia, è oggetto in Corte di due differenti orientamenti che hanno indotto Cass. 29/03/2023, n. 8895, perdurando il contrasto tra le Sezioni e trattandosi di questione di massima di particolare importanza, a rimettere gli atti alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite; appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa di tali determinazioni.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21310/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, e ADER -AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., entrambe domiciliate in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOavverso la sentenza n. 4544/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C ommissione tributaria provinciale di Como, l'intimazione di pagamento notificat a gli dall'agente della riscossione, a seguito del consolidamento di alcune cartelle di pagamento non impugnate; la C.T.P. di Como, con sentenza n. 101/2018, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella di pagamento n. 0332150006921632000; avverso tale decisione ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 4544/2019, depositata il 14/11/2019, rigettò l'appello, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva -non provata la notifica della detta cartella, difettando qualunque collegamento tra l'estratto di ruolo e la copia della cartolina di ricevimento: non v'è alcun riferimento identificativo che consenta di collegare l'estratto di ruolo (e la relativa cartella) con quella determinata cartolina di notifica; avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE e ADER - AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380 - biscod. proc. civ.; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , depositando successiva memoria; la causa è stata rimessa dalla sesta sezione alla sezione ordinaria e fissata per l’udienza camerale del 13 aprile 2023, ed entrambe le parti hanno depositato memoria, le ricorrenti instando per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte. Considerato che: 1.Con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. - deduce - totalmente travisato la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento in questione, come emergente: 1) dalla relata attestante l'accesso del messo notificatore presso la residenza del destinatario, contenente in basso a destra la numerazione dell'atto da notificare (cfr. ricorso, p. 5, ultimo rigo), coincidente, per l'appunto, con quella della cartella per cui è causa; 2) dall'elenco degli atti depositati presso il Comune di Veniano, che individua il numero della cartella e il nominativo del destinatario (cfr. ivi, p. 6); 3) dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite exart. 140 c.p.c. [ove] viene espressamente indicato il numero della raccomandata contenente l'informativa di avvenuto deposito, che nella fattispecie in oggetto corrisponde a 689261157144, numerazione espressamente riportata nell'avviso di ricevimento contenente la firma del destinatario (cfr. ivi, p. 6). 2.L’ammissibilità della deduzione, nel ricorso per cassazione, del cd. travisamento della prova, posto a fondamento dell’unico motivo proposto dall’Agenzia, è oggetto in Corte di due differenti orientamenti che hanno indotto Cass. 29/03/2023, n. 8895, perdurando il contrasto tra le Sezioni e trattandosi di questione di massima di particolare importanza, a rimettere gli atti alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite; appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa di tali determinazioni. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione
Sentenza Cassazione n. 13022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris