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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 34628/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

190/2021depositata il 14/06/2021.Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 2190/2021, pubblicata in data 14 giugno 2021,la Corte d’appello di Napoli, decidendo sugli appelli - principale edincidentale - proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 965/2018, pubblicata in data19 marzo 2018, ha respinto l’appello principale e in accoglimentodell’appello incidentale, ha rideterminato il saldo alla data del 30dicembre 2013 del conto corrente n. 10518/76 intestato allaSERENELLA S.R.L. in € 276.331,32 a credito della correntista.2.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito chiedendo di accertarein relazione al rapporto di conto corrente ad essa intestato l’assenza divalide pattuizioni scritte in relazione a interessi superiori al tassolegale, anatocismo, spese e commissioni anche di massimo scoperto,interessi superiori al tasso-soglia, chiedendo la rideterminazione delsaldo del rapporto di conto corrente e la condanna dell’odiernaricorrente principale alla ripetizione di quanto indebitamente percepito.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA].p.A. ed istruita la controversia mediante consulenza tecnica d’ufficio,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato improponibilela domanda di ripetizione ma aveva rideterminato il saldo creditore delrapporto in € 248.599,28.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva quindiproposto appello e – per quanto ancora rileva nella presente sede,aveva censurato la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultimaaveva: I) dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi “a farSez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025data dal mese di luglio 2000” - o quantomeno in epoca successiva al16 febbraio 2006 - II) escluso totalmente gli addebiti per commissionedi massimo scoperto.Al riguardo, l’odierna ricorrente aveva richiamato sia lacomunicazione effettuata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - con la qualesi rendeva nota la previsione della medesima cadenza dell’applicazionedegli interessi creditori e debitori sui conti correnti in essere – sia uncontratto tra le parti datato 16 febbraio 2006 - contemplante lacapitalizzazione trimestrale, con pari cadenza temporale, degli interessiad un saggio determinato, l’ammontare della CMS e le relative modalitàdi calcolo - in ordine al quale l’odierna ricorrente deduceva non essersipronunciato il giudice di prime cure.Aveva proposto appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. censurandola decisione impugnata nella parte in cui la stessa aveva rideterminatoil saldo del conto corrente escludendo la capitalizzazione trimestralesolo sino alla data del 1° luglio 2000, osservando che potevapresumersi che la Banca “soggetta ai controlli di legge, si sia adeguata,non dovendosi applicare alcuna capitalizzazione”.4.

In relazione all’appello principale, la Corte d’appello – per quantoancora rileva nella presente sede - ha, in primo luogo, disatteso lededuzioni dell’odierna ricorrente in ordine al mancato riconoscimentodell’anatocismo, rilevando che – contrariamente a quanto asserito nelgravame – la decisione di prime cure aveva fatto proprio un conteggiodel consulente tecnico che applicava la capitalizzazione a far tempo dal1° luglio 2000 e quindi si era espresso sul punto in senso favorevoleall’appellante, al punto da dare luogo all’appello incidentale dell’odiernacontroricorrente.Sez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025Sono state, poi, disattese le deduzioni relative alla legittimità degliaddebiti per commissione di massimo scoperto ed interessi calcolatimediante rinvio agli usi sulla piazza, avendo la Corte d’appelloosservato che:− l’originario contratto di conto corrente bancario contemplava –sia per la commissione di massimo scoperto sia per ladeterminazione degli interessi - una clausola nulla perindeterminatezza;− la successiva lettera 16 febbraio 2006 – peraltro nonsottoscritta dalla correntista - richiamando al proprio art. 2, aifini della determinazione dei tassi di interesse, “le condizionieconomiche previste dai singoli contratti che il cliente abbiastipulato in precedenza”, e quindi le condizioni del precedentecontratto di conto corrente, risultava parimenti viziata perindeterminatezza.La Corte territoriale ha invece accolto l’appello incidentale,osservando che, appunto, la decisione di prime cure aveva riconosciutola capitalizzazione degli interessi a far tempo dal 1° luglio 2000, mache la capitalizzazione medesima non poteva dirsi legittima, nonessendo a tal fine sufficiente la comunicazione ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed essendoinvece necessaria una specifica pattuizione scritta tra le parti, “maichiesta e mai intervenuta”.Conseguentemente, la Corte territoriale ha rideterminato il saldodel conto corrente adottando l’ipotesi di calcolo della consulenzatecnica d’ufficio svolta in prime cure che aveva operato l’espunzione ditutti gli addebiti per anatocismo, spese, commissione di massimoscoperto ed aveva sostituito il tasso convenzionale di interesse con iltasso ex art. 117 T.U.B.Sez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/20255.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoliricorre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n.4), c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato ex art. 112 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “La sentenza è viziata perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoex art. 112 c.p.c. e per violazione del “giudicato interno”, laddoverigettando l’appello principale della Banca sull’erroneità della sentenzadi primo grado nella parte in cui non aveva preso in considerazione lalettera contratto di credito del 16/2/2006, ove erano pattuiti tassi eCMS in misura determinata, ha accolto l’appello incidentalerideterminando il credito della correntista in € 276.331,71, secondo ilricalcolo offerto dal CTU nel giudizio di primo grado alla tabella “C”(pag. 11 CTU depositata nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primogrado), così decidendo su questione (quella relativa alla legittimitàdella lettera contratto di credito e alla sua idoneità a valere comeidoneo regolamento contrattuale) coperta da “giudicato” e non oggettodi impugnazione ad opera di controparte”.La ricorrente, in particolare, censura la statuizione adottata dallaCorte d’appello, in quanto quest’ultima:Sez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025− avrebbe fatto proprio un conteggio che prevedeva l’espunzionenon solo della capitalizzazione, ma anche di ogni voce di spesae commissione e l’applicazione dei tassi ex art. 117 TUB, sullabase del presupposto della nullità di tutti i contratti, laddovel’appello dell’odierna controricorrente investiva il solo profilodel riconoscimento della capitalizzazione degli interessi per ilperiodo successivo al 1° luglio 2000;− avrebbe omesso di rilevare che non era stata impugnata ladecisione del Tribunale sia nella parte in cui aveva disattesol’eccezione di nullità della lettera datata 16 febbraio 2006 perassenza di sottoscrizione della Banca – essendo quindi sceso ilgiudicato sulla “legittimità” di tale lettera “e sulla sua idoneitàa costituire un valido regolamento contrattuale” – sia nellaparte in cui aveva fatto propri i conteggi della CTU “checonsiderava i tassi pattuiti”, in tal modo violando il giudicato.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1367 c.c.; 115, 116 e 324 c.p.c.; 117 TUB “per avere la Corteterritoriale erroneamente interpretato le clausole di cui alla letteracontratto di credito del 16/2/2006, ritenendo che la stessa noncontenesse espressa pattuizione dei tassi contrattuali, così facendoapplicazione dei tassi ex art. 117 TUB e per avere la Corte territorialedeciso su questione coperta da “giudicato interno”, non impugnatadall’appellante principale”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “Si impugna la sentenzadella Corte d’Appello n. 2190/2021 per avere la Corte territoriale, daun lato, fatto erronea applicazione delle regole ermeneutiche in materiadi clausole contrattuali, riformando la sentenza di primo grado sullabase dell’erroneo presupposto che la lettera contratto di credito delSez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicaz ion e 29/12/202516/2/2006 non contenesse idonee pattuizioni di tassi e condizionieconomiche, poiché l’art. 2 avrebbe fatto rinvio al cd. uso piazza;dall’altro, per avere erroneamente accolto l’appello incidentale dellaSerenella s.r.l., omettendo di considerare che sulla legittimità dei tassie delle condizioni pattuiti con lettera contratto di credito del 16/2/2006,accertata dal Tribunale, era intervenuto il giudicato, non avendocontroparte impugnato la sentenza di primo grado sul punto, cosìaccogliendo l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto allarideterminazione del saldo del conto corrente n. 2 10518,76 in €276.331,32, anziché disporre un’integrazione di CTU volta alla solaespunzione degli interessi anatocistici”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui haritenuto nulla per indeterminatezza la clausola n. 2 della 16 febbraio2006 e, dopo aver riprodotto la clausola medesima nel suo tenoreintegrale, deduce che la Corte d’appello:− avrebbe operato una lettura parziale della clausola, limitandosiad un solo passaggio della medesima, senza procedere ad unalettura ed interpretazione complessiva, omettendo inparticolare di rilevare l’espressa determinazione di tassi diinteresse nella clausola medesima contenuti;− avrebbe omesso di considerare che l’odierna controricorrentenon aveva “espressamente impugnato la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimapattuizione dei tassi contrattuali di cui alla lettera contratto dicredito del 16/2/2006 con accoglimento dell’ipotesiricostruttiva del saldo del c/c n. 10518,76 che prevedeva ilricalcolo con applicazione dal 16/2/2006 dei tassicontrattualmente pattuiti”.Sez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/20251.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 115e 116 c.p.c.; 117 TUB nonché della Legge n. 2/2009, “per avere laCorte territoriale dichiarato la nullità della CMS pattuita conl’indicazione dell’aliquota percentuale, rigettando il secondo motivo diappello della Banca”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “La sentenza della Corted’Appello di Napoli è erronea nella parte in cui ha ritenuto illegittima laCMS applicata al c/c n. 10518,76 perché l’art. 7 del contratto di contocorrente bancario avrebbe rinviato alla clausola “uso piazza” anche perla determinazione della CMS, ragion per cui essa risultava nulla ai sensidell’art. 1346 c.c., per indeterminatezza e indeterminabilitàdell’oggetto e per violazione degli obblighi informativi della Bancanonché ove afferma che la Banca non avrebbe censurato la decisionedel Tribunale per omessa applicazione della CMS, sebbene l’istituto dicredito avesse espressamente impugnato la sentenza di primo gradosul punto, dolendosi della mancata valutazione delle condizionieconomiche contrattualmente previste dalla lettera contratto di creditodel 16/2/2006”.2.

I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, privi di pregio.2.1.

Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto – comeevidenziato dalla stessa decisione impugnata – il giudice di prime cureaveva già proceduto alla espunzione sia dell’anatocismo per il periodoanteriore al 1° luglio 2000 sia di ogni altra voce di spese e di c.m.s. edel tasso di interesse ultralegale, sulla scorta della inesistenza di idoneapattuizione scritta.Alla luce delle statuizioni del giudice di prime cure, quindi, l’odiernacontroricorrente non era gravata dell’onere di impugnazione se non inrelazione al profilo che la stessa controricorrente ha reso oggetto diSez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025uno specifico motivo di appello, e cioè il riconoscimento dellacapitalizzazione per il periodo successivo al 1° luglio 2000.È stata, semmai, proprio l’odierna ricorrente ad invocare a propriofavore il profilo della “determinatezza” della lettera del 16 febbraio2006 quale argomento a sostegno del proprio gravame ed al fine diconseguire la riforma della decisione di prime cure.Ove si consideri, poi, che è la stessa ricorrente a chiarire che ilgiudice di prime cure aveva escluso la nullità della lettera in questionein relazione al solo profilo dell’assenza di sottoscrizione della Banca,senza tuttavia occuparsi di altri profili di validità di nullità dellamedesima lettera, appare evidente che, sul profilo della validità dellalettera del 16 febbraio 2006, non si era formato alcun giudicato pereffetto della decisione del Tribunale e che, pertanto, la nullità permancata specifica approvazione delle condizioni del rapporto da partedella correntista ben poteva essere rilevata d’ufficio dalla Corted’appello senza incorrere in preclusione alcuna.2.2.

L’inammissibilità del secondo mezzo discende, in primo luogo,dalla constatazione che lo stesso individua, quale regolamentonegoziale da interpretare, proprio quella lettera del 16 febbraio 2006la cui valenza, come visto anche in relazione al precedente motivo, èstata radicalmente esclusa dalla Corte territoriale, per effetto dellamancata sottoscrizione della correntista, senza che tale ratio decidendisia stata impugnata nella presente sede, non rilevando, a tal finel’affermazione della ricorrente per cui il correntista aveva sottoscrittola lettera, in quanto a venire in rilievo era – ed è – il tema della specificaapprovazione delle condizioni.Richiamato quanto già osservato sempre in sede di esame del primomotivo, allora, emerge l’inammissibilità anche del secondo profilodedotto nel mezzo – e cioè la censura per avere la Corte territorialeSez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicaz ion e 29/12/2025accolto l’appello incidentale dell’odierna controricorrente nonostantenon fosse stato impugnato il riconoscimento di legittimità della letteramedesima – in quanto tale profilo è stato, appunto, già disatteso insede di valutazione del primo mezzo, nel momento in cui si è rilevatala radicale assenza di un vincolo di giudicato sul punto.2.3.

Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità anche del terzo mezzo, considerato che il perno anchedi tale doglianza è costituito ancora una volta dalla lettera del 16febbraio 2006, in relazione alla quale, nuovamente, si deve richiamarela ratio non impugnata della decisione della Corte territoriale, costituitadall’assenza di specifica approvazione per iscritto da parte dellacorrentista.3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo,disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosiantistatario.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, condistrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 dicembre 2025.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 11 di 11Numero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Correzioneerrore materialeROSARIO CAIAZZO - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereEDUARDO CAMPESE - ConsigliereUd. 10/06/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEnel procedimento d’ufficio iscritto al n. 1949/2026 R.G. e relativo allacorrezione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Cortesuprema di Cassazione n. 34628/2025, pubblicata in data29/12/2025, con la quale è stato definito il giudizio di legittimitàBANCA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026– controricorrente –Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025, ha – nel contraddittorio con lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] - respinto il ricorso presentato daBANCA [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte d'appello di Napoli n. 2190/2021, depositata il 14/06/2021Con decreto del 21 gennaio 2026 è stata disposta l’iscrizione anuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materialed’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Nella sentenza n. 34628/2025 di questa Corte sussiste unevidente errore materiale, in quanto nell’epigrafe del provvedimento ilnominativo della parte controricorrente viene indicato come“[OSCURATO:PERSONA]”, anziché - come sarebbe corretto - “SERENELLASRL”.2.

Si tratta di un evidente errore materiale, agevolmentedesumibile, tra l’altro, dalla lettura complessiva del provvedimento,nel quale il nominativo della controricorrente viene reiteratamenteindicato nel modo corretto.3.

In conclusione la sentenza di questa Corte n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025 deve essere oggetto di correzionecorretta nel senso che nell’epigrafe, dove il provvedimento recascritto “[OSCURATO:PERSONA]” deve intendersi e ritenersi per scritto“[OSCURATO:PERSONA]”.Sez.

S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026P.

Q. M.La Corte,dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellasentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 34628/2025, pubblicatain data 29/12/2025, nel senso che nell’epigrafe, dove ilprovvedimento reca scritto:“[OSCURATO:PERSONA]”deve intendersi e ritenersi per scritto:“[OSCURATO:PERSONA].Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 3Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
190/2021depositata il 14/06/2021.Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2190/2021, pubblicata in data 14 giugno 2021,la Corte d’appello di Napoli, decidendo sugli appelli - principale edincidentale - proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e da [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 965/2018, pubblicata in data19 marzo 2018, ha respinto l’appello principale e in accoglimentodell’appello incidentale, ha rideterminato il saldo alla data del 30dicembre 2013 del conto corrente n. 10518/76 intestato allaSERENELLA S.R.L. in € 276.331,32 a credito della correntista.2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito chiedendo di accertarein relazione al rapporto di conto corrente ad essa intestato l’assenza divalide pattuizioni scritte in relazione a interessi superiori al tassolegale, anatocismo, spese e commissioni anche di massimo scoperto,interessi superiori al tasso-soglia, chiedendo la rideterminazione delsaldo del rapporto di conto corrente e la condanna dell’odiernaricorrente principale alla ripetizione di quanto indebitamente percepito.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA].p.A. ed istruita la controversia mediante consulenza tecnica d’ufficio,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato improponibilela domanda di ripetizione ma aveva rideterminato il saldo creditore delrapporto in € 248.599,28.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva quindiproposto appello e – per quanto ancora rileva nella presente sede,aveva censurato la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultimaaveva: I) dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi “a farSez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025data dal mese di luglio 2000” - o quantomeno in epoca successiva al16 febbraio 2006 - II) escluso totalmente gli addebiti per commissionedi massimo scoperto.Al riguardo, l’odierna ricorrente aveva richiamato sia lacomunicazione effettuata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - con la qualesi rendeva nota la previsione della medesima cadenza dell’applicazionedegli interessi creditori e debitori sui conti correnti in essere – sia uncontratto tra le parti datato 16 febbraio 2006 - contemplante lacapitalizzazione trimestrale, con pari cadenza temporale, degli interessiad un saggio determinato, l’ammontare della CMS e le relative modalitàdi calcolo - in ordine al quale l’odierna ricorrente deduceva non essersipronunciato il giudice di prime cure.Aveva proposto appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. censurandola decisione impugnata nella parte in cui la stessa aveva rideterminatoil saldo del conto corrente escludendo la capitalizzazione trimestralesolo sino alla data del 1° luglio 2000, osservando che potevapresumersi che la Banca “soggetta ai controlli di legge, si sia adeguata,non dovendosi applicare alcuna capitalizzazione”.4. In relazione all’appello principale, la Corte d’appello – per quantoancora rileva nella presente sede - ha, in primo luogo, disatteso lededuzioni dell’odierna ricorrente in ordine al mancato riconoscimentodell’anatocismo, rilevando che – contrariamente a quanto asserito nelgravame – la decisione di prime cure aveva fatto proprio un conteggiodel consulente tecnico che applicava la capitalizzazione a far tempo dal1° luglio 2000 e quindi si era espresso sul punto in senso favorevoleall’appellante, al punto da dare luogo all’appello incidentale dell’odiernacontroricorrente.Sez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025Sono state, poi, disattese le deduzioni relative alla legittimità degliaddebiti per commissione di massimo scoperto ed interessi calcolatimediante rinvio agli usi sulla piazza, avendo la Corte d’appelloosservato che:− l’originario contratto di conto corrente bancario contemplava –sia per la commissione di massimo scoperto sia per ladeterminazione degli interessi - una clausola nulla perindeterminatezza;− la successiva lettera 16 febbraio 2006 – peraltro nonsottoscritta dalla correntista - richiamando al proprio art. 2, aifini della determinazione dei tassi di interesse, “le condizionieconomiche previste dai singoli contratti che il cliente abbiastipulato in precedenza”, e quindi le condizioni del precedentecontratto di conto corrente, risultava parimenti viziata perindeterminatezza.La Corte territoriale ha invece accolto l’appello incidentale,osservando che, appunto, la decisione di prime cure aveva riconosciutola capitalizzazione degli interessi a far tempo dal 1° luglio 2000, mache la capitalizzazione medesima non poteva dirsi legittima, nonessendo a tal fine sufficiente la comunicazione ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. n. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed essendoinvece necessaria una specifica pattuizione scritta tra le parti, “maichiesta e mai intervenuta”.Conseguentemente, la Corte territoriale ha rideterminato il saldodel conto corrente adottando l’ipotesi di calcolo della consulenzatecnica d’ufficio svolta in prime cure che aveva operato l’espunzione ditutti gli addebiti per anatocismo, spese, commissione di massimoscoperto ed aveva sostituito il tasso convenzionale di interesse con iltasso ex art. 117 T.U.B.Sez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/20255. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoliricorre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n.4), c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato ex art. 112 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “La sentenza è viziata perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoex art. 112 c.p.c. e per violazione del “giudicato interno”, laddoverigettando l’appello principale della Banca sull’erroneità della sentenzadi primo grado nella parte in cui non aveva preso in considerazione lalettera contratto di credito del 16/2/2006, ove erano pattuiti tassi eCMS in misura determinata, ha accolto l’appello incidentalerideterminando il credito della correntista in € 276.331,71, secondo ilricalcolo offerto dal CTU nel giudizio di primo grado alla tabella “C”(pag. 11 CTU depositata nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primogrado), così decidendo su questione (quella relativa alla legittimitàdella lettera contratto di credito e alla sua idoneità a valere comeidoneo regolamento contrattuale) coperta da “giudicato” e non oggettodi impugnazione ad opera di controparte”.La ricorrente, in particolare, censura la statuizione adottata dallaCorte d’appello, in quanto quest’ultima:Sez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025− avrebbe fatto proprio un conteggio che prevedeva l’espunzionenon solo della capitalizzazione, ma anche di ogni voce di spesae commissione e l’applicazione dei tassi ex art. 117 TUB, sullabase del presupposto della nullità di tutti i contratti, laddovel’appello dell’odierna controricorrente investiva il solo profilodel riconoscimento della capitalizzazione degli interessi per ilperiodo successivo al 1° luglio 2000;− avrebbe omesso di rilevare che non era stata impugnata ladecisione del Tribunale sia nella parte in cui aveva disattesol’eccezione di nullità della lettera datata 16 febbraio 2006 perassenza di sottoscrizione della Banca – essendo quindi sceso ilgiudicato sulla “legittimità” di tale lettera “e sulla sua idoneitàa costituire un valido regolamento contrattuale” – sia nellaparte in cui aveva fatto propri i conteggi della CTU “checonsiderava i tassi pattuiti”, in tal modo violando il giudicato.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1367 c.c.; 115, 116 e 324 c.p.c.; 117 TUB “per avere la Corteterritoriale erroneamente interpretato le clausole di cui alla letteracontratto di credito del 16/2/2006, ritenendo che la stessa noncontenesse espressa pattuizione dei tassi contrattuali, così facendoapplicazione dei tassi ex art. 117 TUB e per avere la Corte territorialedeciso su questione coperta da “giudicato interno”, non impugnatadall’appellante principale”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “Si impugna la sentenzadella Corte d’Appello n. 2190/2021 per avere la Corte territoriale, daun lato, fatto erronea applicazione delle regole ermeneutiche in materiadi clausole contrattuali, riformando la sentenza di primo grado sullabase dell’erroneo presupposto che la lettera contratto di credito delSez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicaz ion e 29/12/202516/2/2006 non contenesse idonee pattuizioni di tassi e condizionieconomiche, poiché l’art. 2 avrebbe fatto rinvio al cd. uso piazza;dall’altro, per avere erroneamente accolto l’appello incidentale dellaSerenella s.r.l., omettendo di considerare che sulla legittimità dei tassie delle condizioni pattuiti con lettera contratto di credito del 16/2/2006,accertata dal Tribunale, era intervenuto il giudicato, non avendocontroparte impugnato la sentenza di primo grado sul punto, cosìaccogliendo l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto allarideterminazione del saldo del conto corrente n. 2 10518,76 in €276.331,32, anziché disporre un’integrazione di CTU volta alla solaespunzione degli interessi anatocistici”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui haritenuto nulla per indeterminatezza la clausola n. 2 della 16 febbraio2006 e, dopo aver riprodotto la clausola medesima nel suo tenoreintegrale, deduce che la Corte d’appello:− avrebbe operato una lettura parziale della clausola, limitandosiad un solo passaggio della medesima, senza procedere ad unalettura ed interpretazione complessiva, omettendo inparticolare di rilevare l’espressa determinazione di tassi diinteresse nella clausola medesima contenuti;− avrebbe omesso di considerare che l’odierna controricorrentenon aveva “espressamente impugnato la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimapattuizione dei tassi contrattuali di cui alla lettera contratto dicredito del 16/2/2006 con accoglimento dell’ipotesiricostruttiva del saldo del c/c n. 10518,76 che prevedeva ilricalcolo con applicazione dal 16/2/2006 dei tassicontrattualmente pattuiti”.Sez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/20251.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 115e 116 c.p.c.; 117 TUB nonché della Legge n. 2/2009, “per avere laCorte territoriale dichiarato la nullità della CMS pattuita conl’indicazione dell’aliquota percentuale, rigettando il secondo motivo diappello della Banca”.Come sintetizzato nello stesso ricorso, “La sentenza della Corted’Appello di Napoli è erronea nella parte in cui ha ritenuto illegittima laCMS applicata al c/c n. 10518,76 perché l’art. 7 del contratto di contocorrente bancario avrebbe rinviato alla clausola “uso piazza” anche perla determinazione della CMS, ragion per cui essa risultava nulla ai sensidell’art. 1346 c.c., per indeterminatezza e indeterminabilitàdell’oggetto e per violazione degli obblighi informativi della Bancanonché ove afferma che la Banca non avrebbe censurato la decisionedel Tribunale per omessa applicazione della CMS, sebbene l’istituto dicredito avesse espressamente impugnato la sentenza di primo gradosul punto, dolendosi della mancata valutazione delle condizionieconomiche contrattualmente previste dalla lettera contratto di creditodel 16/2/2006”.2. I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, privi di pregio.2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto – comeevidenziato dalla stessa decisione impugnata – il giudice di prime cureaveva già proceduto alla espunzione sia dell’anatocismo per il periodoanteriore al 1° luglio 2000 sia di ogni altra voce di spese e di c.m.s. edel tasso di interesse ultralegale, sulla scorta della inesistenza di idoneapattuizione scritta.Alla luce delle statuizioni del giudice di prime cure, quindi, l’odiernacontroricorrente non era gravata dell’onere di impugnazione se non inrelazione al profilo che la stessa controricorrente ha reso oggetto diSez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025uno specifico motivo di appello, e cioè il riconoscimento dellacapitalizzazione per il periodo successivo al 1° luglio 2000.È stata, semmai, proprio l’odierna ricorrente ad invocare a propriofavore il profilo della “determinatezza” della lettera del 16 febbraio2006 quale argomento a sostegno del proprio gravame ed al fine diconseguire la riforma della decisione di prime cure.Ove si consideri, poi, che è la stessa ricorrente a chiarire che ilgiudice di prime cure aveva escluso la nullità della lettera in questionein relazione al solo profilo dell’assenza di sottoscrizione della Banca,senza tuttavia occuparsi di altri profili di validità di nullità dellamedesima lettera, appare evidente che, sul profilo della validità dellalettera del 16 febbraio 2006, non si era formato alcun giudicato pereffetto della decisione del Tribunale e che, pertanto, la nullità permancata specifica approvazione delle condizioni del rapporto da partedella correntista ben poteva essere rilevata d’ufficio dalla Corted’appello senza incorrere in preclusione alcuna.2.2. L’inammissibilità del secondo mezzo discende, in primo luogo,dalla constatazione che lo stesso individua, quale regolamentonegoziale da interpretare, proprio quella lettera del 16 febbraio 2006la cui valenza, come visto anche in relazione al precedente motivo, èstata radicalmente esclusa dalla Corte territoriale, per effetto dellamancata sottoscrizione della correntista, senza che tale ratio decidendisia stata impugnata nella presente sede, non rilevando, a tal finel’affermazione della ricorrente per cui il correntista aveva sottoscrittola lettera, in quanto a venire in rilievo era – ed è – il tema della specificaapprovazione delle condizioni.Richiamato quanto già osservato sempre in sede di esame del primomotivo, allora, emerge l’inammissibilità anche del secondo profilodedotto nel mezzo – e cioè la censura per avere la Corte territorialeSez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicaz ion e 29/12/2025accolto l’appello incidentale dell’odierna controricorrente nonostantenon fosse stato impugnato il riconoscimento di legittimità della letteramedesima – in quanto tale profilo è stato, appunto, già disatteso insede di valutazione del primo mezzo, nel momento in cui si è rilevatala radicale assenza di un vincolo di giudicato sul punto.2.3. Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità anche del terzo mezzo, considerato che il perno anchedi tale doglianza è costituito ancora una volta dalla lettera del 16febbraio 2006, in relazione alla quale, nuovamente, si deve richiamarela ratio non impugnata della decisione della Corte territoriale, costituitadall’assenza di specifica approvazione per iscritto da parte dellacorrentista.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo,disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosiantistatario.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 24364/2021Numero sezionale 4515/2025Numero di raccolta generale 34628/2025Data pubblicazione 29/12/2025condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, condistrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 dicembre 2025.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 24364/2021 – CC 18/12/2025 - Pagina nr. 11 di 11Numero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Correzioneerrore materialeROSARIO CAIAZZO - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereEDUARDO CAMPESE - ConsigliereUd. 10/06/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEnel procedimento d’ufficio iscritto al n. 1949/2026 R.G. e relativo allacorrezione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Cortesuprema di Cassazione n. 34628/2025, pubblicata in data29/12/2025, con la quale è stato definito il giudizio di legittimitàBANCA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026– controricorrente –Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025, ha – nel contraddittorio con lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] - respinto il ricorso presentato daBANCA [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte d'appello di Napoli n. 2190/2021, depositata il 14/06/2021Con decreto del 21 gennaio 2026 è stata disposta l’iscrizione anuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materialed’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Nella sentenza n. 34628/2025 di questa Corte sussiste unevidente errore materiale, in quanto nell’epigrafe del provvedimento ilnominativo della parte controricorrente viene indicato come“[OSCURATO:PERSONA]”, anziché - come sarebbe corretto - “SERENELLASRL”.2. Si tratta di un evidente errore materiale, agevolmentedesumibile, tra l’altro, dalla lettura complessiva del provvedimento,nel quale il nominativo della controricorrente viene reiteratamenteindicato nel modo corretto.3. In conclusione la sentenza di questa Corte n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025 deve essere oggetto di correzionecorretta nel senso che nell’epigrafe, dove il provvedimento recascritto “[OSCURATO:PERSONA]” deve intendersi e ritenersi per scritto“[OSCURATO:PERSONA]”.Sez. S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026P. Q. M.La Corte,dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellasentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 34628/2025, pubblicatain data 29/12/2025, nel senso che nell’epigrafe, dove ilprovvedimento reca scritto:“[OSCURATO:PERSONA]”deve intendersi e ritenersi per scritto:“[OSCURATO:PERSONA].Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 3Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 34628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris