CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
era fatto carico, in esito ad apposita riunione della locale Commissione paritetica, dell’intero costo di quel ricovero,; la domanda è stata accolta in primo grado dal Tribunale di Padova nei confronti del Comune di Dolo fino al 30.6.2002, respingendola invece nei confronti della AUSL 13; la pronuncia del Tribunale, appellata dal Comune di Dolo ed in via incidentale dal Comune di Padova, ma sul solo profilo della mancata estensione della condanna rispetto alle ulteriori annualità, fino al 31.12.2010, rivendicate in corso di causa e ritenute domanda nuova dal giudice di prime cure, è stata riformata dalla Corte d’Appello di Venezia; la Corte territoriale ha ritenuto che il Comune di Dolo non fosse tenuto per quei costi ed ha dichiarato, in accoglimento di domanda in proposito coltivata dal medesimo Comune in sede di gravame, la responsabilità per le predette spese della AUSL 13 fino al 31.12.2000, dichiarando assorbito l’appello incidentale del Comune di Padova; la sentenza di appello riteneva che fosse decisivo, al fine di radicare l’obbligo integrale in capo alla AUSL 13, l’impegno da essa assunto in sede di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale osservava come le risultanze di causa non attestassero il venir meno del sostegno farmacologico, che aveva inizialmente giustificato l’onere a carico dell’Azienda, sicché permaneva l’obbligo in quanto rientrante nelle competenze sanitarie; il Comune di Padova e la AUSL 13 hanno proposto distinti ricorsi per cassazione ciascuno sulla base di due motivi; il Comune di Dolo ha presentato controricorso rispetto ad entrambi i ricorsi per cassazione, con anche, nel controricorso riguardante l’impugnazione del Comune di Padova, un motivo di ricorso incidentale condizionato; la AUSL 13 ed il Comune di Padova hanno depositato, ciascuno, controricorso in risposta al ricorso per cassazione dell’altro; tutte le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662; Cass. 23 novembre 2021, n. 36057; Cass. 20 marzo 2015, n. 5695). Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso del Comune di Padova perché risulta notificato e depositato prima del ricorso della AUSL 13 che deve essere, pertanto, considerato incidentale. con il primo motivo di ricorso il Comune di Padova adduce la violazione dell’art. 72 L. 6972/1890 (c.d. Legge Crispi) in relazione agli art. 1292 ss. c.c., sostenendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso la responsabilità, anche solidale, del Comune di Dolo rispetto al debito riguardante la c.d. quota sociale e dunque i costi residenziali e ciò sebbene la stessa sentenza impugnata avesse riconosciuto l’irrilevanza, rispetto alla residenza dell’interessato, dei trasferimenti della di lui madre, per l’affievolimento della potestà di quest’ultima e l’insussistenza di un nucleo familiare presso il quale il disabile potesse considerarsi residente, il che avrebbe imposto di riconoscere, secondo la disciplina ancora vigente fino al sopravvenire della L. 328/2000, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento presso il predetto Comune di Dolo del c.d. domicilio di soccorso idoneo a radicare gli obblighi assistenziali del Comune stesso; con il secondo motivo il Comune di Padova assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, co. 5, c.p.c., in relazione all’art.163 c.p.c., sostenendo che erroneamente la Corte territoriale avesse limitato l’accertamento dell’obbligo di rimborso solo fino al 31.12.2000, ovverosia al periodo di cui alla citazione originaria, escludendo dalla pronuncia non solo l’ulteriore periodo già escluso dalla condanna in primo grado a carico del Comune di Dolo e che anche il Tribunale aveva ritenuto tardivamente dedotto in causa, ma anche il periodo, tra il 1.1.2001 ed il 30.6.2002, rispetto al quale in primo grado vi era stata pronuncia di condanna a favore del Comune di Padova e nei riguardi del Comune di Dolo; il successivo ricorso della AUSL 13, da considerare come ricorso incidentale, come si è detto, e comunque, come tale, tempestivamente proposto, adduce, con il primo motivo, la violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 30 L. 730/1983, anche in relazione agli artt. 6 L. R. Veneto 55/1982 e 13-bisL.R. Veneto 5/1 996, sostenendo che nessun obbligo avrebbe potuto essere posto a carico della AUSL rispetto a quanto oggetto del processo, ovverosia la sola quota c.d. sociale e quindi prestazioni di natura assistenziale, sia secondo la normativa statale, sia secondo quella regionale; il secondo motivo del ricorso della AUSL 13 denuncia l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché l’illogicità manifesta e l’irriducibile contrasto motivazionale tra affermazioni inconciliabili, sostenendo ancora che la Corte di merito avesse trascurato come fossero mancate contestazioni in ordine alla natura assistenziale delle prestazioni rese presso la residenza di Sambuceto; aggiunge ancora il motivo che la Corte aveva trascurato come l’assunzione degli obblighi fosse avvenuta, nel 1997, in ragione di una situazione contingente e che viceversa tali oneri erano stati posti a carico della AUSL 13 anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell’assistito, senza contare che dopo quella presa in carico del 1997, vi era stato trasferimento del disabile dalla residenza di Oriago a quella di Sambuceto, decisa però dalla AUSL 16 di Padova, cui semmai dovevano istituzionalmente far carico i costi sanitari cagionati dalle condizioni psico-fisiche del disabile; tutti i suesposti motivi, stante la connessione tra essi esistente, vanno esaminati congiuntamente, secondo la loro concatenazione logico-giuridica; in punto di fatto, la Corte territoriale ha ritenuto, come già chiarito nello storico di lite, che l’originaria decisione della AUSL 13 di farsi carico dei costi del ricovero del disabile al 100% fosse dovuta alla loro natura «rientrante nelle competenze sanitarie», anche in ragione della necessità di sostegno farmacologico che aveva inizialmente giustificato l’impegno della stessa AUSL e che nessun elemento sopravvenuto consentiva di ritenere venuta meno; si tratta di accertamento rispetto al quale sono sterili i rilievi di cui al secondo motivo del ricorso della AUSL 13 in ordine alla mancanza di contestazione, perché evidentemente la natura (sanitaria o assistenziale di una prestazione) è profilo valutativo che va risolto sulla base di apprezzamenti anche giuridico-tecnici, rispetto ai quali non può operare la regola della non contestazione, riguardante soltanto i puri fatti storici e non le valutazioni probatorie (Cass. 5 marzo 2020, n. 6172) o tanto meno le conclusioni giuridiche; d’altra parte, rispetto al profilo di fatto della necessità di sostegno farmacologico, le difese di cui sempre al secondo motivo esprimono, peraltro in forma generica, una diversa valutazione di circostanze, quali l’assenza di elementi idonei a giustificare un giudizio tale da escludere il venire meno della predetta esigenza, già apprezzate dalla Corte territoriale in modo tutt’altro che implausibile, dato il fatto che ci si trova di fronte a persona in stato di grave disabilità fin dalla nascita e dunque ad una situazione rispetto alla quale di norme non vi sono evoluzioni in senso positivo rispetto alle necessità di cure; ciò posto, questa S.C. ritiene di dare continuità al proprio orientamento secondo cui «in tema di prestazioni a carico del S.S.N., l'art. 30 della L. 730/ 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della L. 833/1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio- assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.» (Cass. 9 novembre 2016, n. 22776), con assetto ribadito, rispetto al successivo sistema di cui all'art. 3- septiesdel d. lgs. 502/1992, quale introdotto d. lgs. 229/1999, nel senso che l'ospitalità in apposite residenze rientra in ambito esclusivamente sanitario, con le più forti garanzie di gratuità di cui al SSN, non tanto in ragione della «situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale» ove gli si prestano anche cure, ma per la «individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» che, per le sue intrinseche caratteristiche, «non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale» (Cass. 28 settembre 2017, n. 28321; poi in senso analogo, v. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39438; Cass. 27 marzo 2021, n. 21528 ed anche Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3377; Cons., Stato, sez. V. 10 febbraio 2004, n. 479), la cui inscindibilità comporta l'intero e definitivo carico pubblico dei costi (Cass. 22776/2016 cit.); in breve, la fornitura di cure o di copertura sanitaria che siano prestate presso la struttura residenziale ove il disabile sia accolto mantiene la distinzione tra costi sanitari (a carico del SSN) e costi residenziali (a carico del Comune), ma ciò non più quando sia proprio la struttura a rendere possibile la contestuale accoglienza residenziale e la prestazione di un’adeguata assistenza terapeutica; queste ultime caratteristiche sono esattamente quelle accertate dalla Corte territoriale, secondo quanto sopra riepilogato, e, si osserva, esse trovano piena conferma nel verbale della [OSCURATO:PERSONA], trascritto integralmente nel ricorso del Comune di Padova, ove il carico del 100 % al SSN fu definito sulla base dell’esigenza di una struttura in cui «sia possibile un contenimento ed un monitoraggio farmacologico», sicché ne resta individuato un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale (Cass. 28321/2017 cit.; Cass. 22776/2016, cit., quest’ultima cui si fa rinvio anche per ulteriori dettagli normativi); del resto, è indubbio che i predetti interventi, ove intesi rispetto ad un disabile psichico, hanno nel loro insieme caratura terapeutica, dovendosi rettamente intendersi per salute, in tali situazioni, la salvaguardia della persona in modo da assicurare le condizioni attraverso cui essa possa essere non pericolosa per sé o per gli altri, sotto controllo medico atto ad assicurare al contempo cura e dignità (v. ancora Cass. 22776/2016 cit.); tutto ciò comporta conferma che l’integralità degli oneri cagionati dal ricovero del disabile, nel caso di specie, siano pertinenti al sistema sanitario nazionale, in conseguenza dell’originaria assunzione in carico da parte della AUSL 13, ma evidentemente non solo per effetti negoziali, improponibili in subiecta materia, quanto per il corrispondere esattamente di quell’impegno all’assetto degli oneri economici dell’ambito in esame; l’accertamento espresso nella sentenza impugnata rispetto all’esistenza dell’obbligo in capo alla AUSL 13 è quindi del tutto fondato; sostiene peraltro la AUSL 13, nel controricorso, che la Corte territoriale, pronunciando quell’accertamento, avrebbe violato il giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado ad opera del Comune di Padova e che comunque la sentenza di appello non potrebbe essere intesa come tale da avere fissato l’obbligo oggetto di causa nei termini di cui si è sopra detto in capo alla AUSL 13 stessa; si tratta di difesa inaccoglibile; va intanto premesso che l’esistenza dell’accertamento di quell’obbligo è inconfutabile; il dispositivo di appello si esprime «dichiarando sussistente l’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 13 del Veneto al pagamento degli oneri per il ricovero di M.A. fino al 31 dicembre 2000 » e ciò in piena coerenza con quanto affermato in motivazione, secondo cui quella da assumere era la «declaratoria dell’obbligo della Ulss n. 13 di sostenere le spese relative al ricovero del signor M.» fino a quella stessa data; tale pronuncia costituiva del resto piano accoglimento dell’appello del Comune di Dolo, in cui oltre al rigetto della domanda proposto dal Comune di Padova nei propri confronti, era contenuta proprio anche la richiesta di accertamento dell’obbligo in capo alla AUSL è poi parimenti certo che l’obbligo al cui accertamento ha fatto riferimento la sentenza è proprio quello su cui aveva fatto leva il Comune di Padova nell’agire in giudizio, stante il fatto che la datazione è stata colta dalla Corte territoriale dalla originaria citazione introduttiva, che l’unico ricovero esistente era appunto quello cui aveva fatto riferimento il Comune di Padova stesso e che sull’estensione dell’obbligo oltre quella data la Corte di merito riteneva di non pronunciare anche perché si sarebbero aggiunti altri fatti costitutivi rispetto a quelli della citazione originaria, consistenti nelle «successive anticipazioni dei pagamenti», che sono quelle cui aveva fatto riferimento il Comune attore; ciò posto, si deve considerare che la sentenza di riforma pronunciata in appello ha naturalmente effetto sostitutivo rispetto alla sentenza di primo grado (per il principio v. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3655) e non vi è dubbio alcuno che quella così pronunciata, proprio per essere confluita nell’accertamento degli obblighi riguardanti tutte le parti in causa, è sentenza di riforma totale della decisione assunta dal Tribunale; d’altra parte, si determinerebbe un’inaccettabile contraddittorietà, ove si ritenesse che l’ordinamento processuale imponga il litisconsorzio (c.d. processuale o successivo) quando, tra più convenuti, ancora in grado di appello (qui, per domanda espressamente coltivata dal Comune di Dolo), si dibatta sull’esclusiva responsabilità di uno di essi (tra lemolte, v. Cass. 26 gennaio 2010, n. 1535) e poi, quando il giudice di appello si pronunci rispetto all’obbligo di uno di tali convenuti verso l’attore anch’esso presente in causa, si potesse affermare che la pronuncia non abbia effetto, una volta che essasia in concreto assunta in tali termini, anche verso l’attore; a fronte dell’effetto caducatorio conseguente alla pronuncia di appello, non vi è dunque luogo a discutere di giudicato, se non previo accertamento del fatto che su quella domanda del Comune di Dolo, per qualsiasi ragione, la Corte territoriale non potesse pronunciare; tuttavia, a tal fine, sarebbe stata necessario un motivo di ricorso per cassazione finalizzato, appunto, per profili di ultra/extra petizione o per altri pertinenti aspetti processuali, a far accertare la nullità di tale pronuncia, al cui esito soltanto si sarebbe potuto eventualmente discutere, in via di ipotesi, su effetti intangibili di giudicato rivenienti dalla mancata impugnazione del Comune di Padova verso la AUSL 13 rispetto alla sentenza di primo grado; 6.2.1 in altre parole, qualora, a fronte di una causa che coinvolga due convenuti tra i quali sorga questione sull’esclusiva responsabilità di uno di essi verso l’attore, l’espressa pronuncia in appello sulla responsabilità di uno di essi, in riforma della sentenza di primo grado che aveva viceversa escluso la responsabilità di quello stesso convenuto, ha effetto sostitutivo della pronuncia di prime cure, sicché i potenziali effetti di giudicato di quest’ultima a favore del convenuto dichiarato responsabile solo in appello possono manifestarsi solo se sia dichiarata la nullità, in parte qua, della sentenza di secondo grado, in ragione di vizi di ultra/extra petizione o per altri pertinenti aspetti processuali; si deve soltanto escludere, stante l’ipotetica rilevabilità d’ufficio, una carenza di interesse del Comune di Dolo a quella pronuncia; è infatti palese il ricorrere di un’incertezza che oggettivamente, dato l’intreccio fattuale e giuridico oltre che stanti le persistenti contestazioni reciproche tra gli originari convenuti, coinvolgeva anche quell’ente rispetto a quei costi, dal che derivava pianamente l’utilità di definire, nei confronti dei contendenti in causa, l’assetto degli obblighi esistenti, con portata di giudicato sulle premesse logico giuridiche della pronuncia ed in modo utile a proiettare gli effetti, nel persistere o riprodursi in modo eguale degli elementi fattuali e giuridici, anche in futuro; profili tutti che radicano senza alcun dubbio l’interesse ad agire di quel Comune, nel contesto della presente causa, in via di accertamento e ad insistere in tal senso anche nell’appello introdotto per contestare la propria responsabilità che si assumeva ingiustamente affermata in primo grado; tutto ciò, dunque, esclude qualsiasi fondatezza all’eccezione di giudicato; va infine esaminato l’assunto, di cui al secondo motivo del ricorso della AUSL n. 13, in forza del quale, se la spesa avesse avuto natura sanitaria, l’obbligo sarebbe stato da ravvisare in capo alla AUSL Padova; la sentenza di appello non ha omesso di motivare sulla prosecuzione dell’obbligo anche sotto il profilo territoriale, sulla base di due argomentazioni; la prima, svolta anche sul presupposto, implicito in vari passaggi della pronuncia, che dapprima la residenza del disabile fosse in Dolo, afferma la mancanza di rilievo della sopravvenuta irreperibilità anagrafica del disabile; la seconda argomentazione assume che i mutamenti anagrafici non inciderebbero sugli obblighi di cura assunti in carico da una certa AUSL; la seconda affermazione è in sé errata, avendo questa S.C. affermato che «in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione ai malati cronici, il trasferimento della residenza anagrafica dell'assistito comporta, ai sensi degli artt. 19, commi 3 e 4, della l. n. 833 del 1978, 12, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 502 del 1992, e 17, comma 3, l. n. 887 del 1994, il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo posto a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicché la AUSL tenuta al rimborso va individuata in quella del luogo di nuova residenza» (Cass. 3 agosto 2017, n. 29353); tuttavia, in tanto si potrebbe avere spostamento della competenza territoriale sugli obblighi sanitari, in quanto sia certo il verificarsi di un mutamento di residenza, profilo sul quale il motivo nulla dice di concreto al fine di contrastare efficacemente gli assunti in fatto della sentenza impugnata; è infatti evidente che il verificarsi di una situazione di irreperibilità anagrafica, senza ancora radicazione certa della residenza altrove, inevitabilmente protrae gli obblighi in capo all’ente che fino a quel momento li ha sostenuti, né potendo avere rilievo, per la genericità rispetto agli elementi in concreto fondativi dell’assunto, la mera affermazione della AUSL n. 13, in sede di legittimità e per giunta solo nella memoria finale, in ordine al fatto che il ricorrente non sarebbe stato o non sarebbe più residente in Dolo; in definitiva ne resta confermato l’assetto degli oneri economici quale concretamente stabilito dalla Corte territoriale, il che esclude la fondatezza sia del primo motivo di ricorso del Comune di Padova, sia dei motivi di ricorso della AUSL 13; venendo al secondo motivo di ricorso del Comune di Padova, si rileva che la domanda accolta nella sentenza di appello non è stata quella di condanna dispiegata da tale ente ma quella, di accertamento, svolta dal Comune di Dolo; fermi gli effetti del giudicato, destinati a dispiegarsi tra tutte le parti del giudizio, non può essere il Comune di Padova ad insistere per l’estensione di una domanda di condanna verso la AUSL 13 che non è mai stata come tale accolta e che da esso non era stata coltivata in appello verso quell’ente; il rigetto dei ricorsi dispiegati contro il Comune di Dolo assorbe il motivo di ricorso incidentale proposto da tale ente e finalizzato a far accertare il difetto di legittimazione del Comune di Padova, il cui esame è stato espressamente condizionato dalla parte all’eventuale accoglimentodei motivi avversari, che non vi è stato; solo osservandosi, per completezza, che il terzo che abbia pagato un debito altrui non è totalmente sprovvisto di azione verso il reale debitore (Cass., S.U., 29 aprile 2009, n. 9946), sicché non vi è luogo a rilievi officiosi di difetto di legittimazione, stante la necessità, in ipotesi, di accertamenti in fatto, non ammissibili in sede di legittimità e necessari per escludere, sempre in ipotesi, la titolarità attiva del diritto al recupero di quanto corrisposto al creditore, non affermabile tout court e pertanto neppure rilevabile d’ufficio; la complessità di causa, una volta tenuto conto del regime giuridico che, risalendo l’inizio della causa al 2001, governa il regime delle spese, giustifica la compensazione, anche quanto al giudizio di legittimità, tra tutti i contendenti; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per cassazione del Comune di Padova ed il ricorso per cassazione della AUSL 13 del Veneto, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del