CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 44705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 5/3/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 27/6/2023 che, in esito al giudizio abbreviato, esclusa la contestata recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina impropriaper avere, dopo essersi impossessato di una 54_ confezione di minestrone, minacciato di morte l'addetto alla sicurezza e il responsabile del negozio che lo avevano fermato, per garantirsi l'impunità. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia il quale senza contestare la dinamica dei fatti, si duole della mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena lamentando l'eccessività della sanzione rispetto all'entità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Ai fini della determinazione della pena occorre tener conto che, nelle more del giudizio di cassazione, è intervenuta una modifica dell'assetto sanzionatorio del delitto di rapina. Infatti, la Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, co. 2, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via conseguenziale, per gli stessi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del primo comma dell'art. 628 c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. Si tratta dell'estensione al delitto di rapina di quanto deciso dalla sentenza n 120 del 2023 per l'estorsione, delitto caratterizzato anch'esso dall'elevato minimo edittale di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di basso impatto personale e patrimoniale. La sentenza di appello va dunque annullata con rinvio perché il giudice di appello valuti la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità alla luce del novum normativo introdotto dalla Corte cost. con la sentenza n. 86/2024 (Sez. U., n.13681/2016, Rv. 266594, Sez.3, n. 21474/2015, Rv. 263693; Sez. F., n. 36500/2015, Rv. 264703), dovendosi ribadire che nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013, Rv. 255674; Sez. 3, n. 4595 del 27/6/2017, Rv 271795; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, Rv. 285862; Sez. 2, n. 19938 del 15/5/2024, Rv. 286432). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente della lieve entità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Roma, 25/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] CANCrLLARI