CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ORDINANZA sul ricorso 14695/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] COOPrappresentata e difesa da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchécontro RG 14695/20 Endrizzi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO d i [OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 109/2019 depositata il 21/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con la sentenza che si riporta in epigrafe ha respinto il gravame degli odierni ricorrenti avverso il rigetto in primo grado delle domande da loro proposte – intese, tra l'altro, a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato ai fini di ripianare la situazione debitoria di una società terza e l'usurarietà del tasso di mora in esso previsto– e, confermando, perciò, le determinazioni assunte dal primo giudice, ha ritenuto che il mutuo non potesse considerarsi simulato in quanto effettivamente voluto, che non fosse altrimenti nullo per il preteso difetto della consegna della somma mutuata, in quanto all'uopo era bastevole la mera messa a disposizione di essa, che ne fosse altresì lecita la stipulazione in favore di una società terza essendo esso stato contrattato da chi ne era stato suo amministratore e che non fosse stata altresì lesa la par condicio creditorum afferendo essa alla società debitrice poi fallita, ma non al suo amministratore; ed, in ultimo, che il tasso di mora non fosse usurario in quanto, sostituendosi al tasso corrispettivo, restava sotto soglia. Per la cassazione di detta sentenza i soccombenti si affidano a due motivi di ricorso, a cui replica la banca con controricorso e memoria. Chiamata inizialmente in trattazione all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza interlocutoria 1158/2025, la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. in materia di mutuo solutorio. RG 14695/20 Endrizzi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1813, 1418, 1344, 1325 e 1343 cod. civ. per aver il decidente divisato la liceità del negozio di finanziamento, sebbene, contraddicendo la realità di esso, la somma relativa non fosse stata mai resa disponibile in favore del mutuatario – è privo di fondamento giacchéva osservato che la lic eità del mutuo so l utorio è stata oggetto del recente pronunciamento delle SS.UU. 5841/2025, chene hanno riconosciuto la validità sulla considerazione che esso si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. La sentenza impugnata si colloca in questo novero di idee e non merita dunque l’emenda reclamata. 3. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 cod. civ. per aver il decidente denegato l’usurarietà del tasso di mora, sebbene, contraddicendo la tessitura contrattuale, in ragione della quale la mora convenuta avrebbe dovuto sostituire gli interessi corrispettivi, la mora fosse stata calcolata sull’intera rata –è infondato. La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli RG 14695/20 Endrizzi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass 14214/22). La corte ha accertato che il contratto prevede non il cumulo, ma la sostituzione degli interessi corrispettivi con quelli di mora, aggiungendo che la sommatoria degli interessi (che sarebbe comunque una violazione del contratto, e non una nullità) non era mai stata allegata dagli appellanti, statuizione quest’ultima non oggetto di censura. 4. In conclusione il ricorso va respinto. 5. Le spese, considerate le novità intervenute con riferimento alla prevalente questione di cui al primo motivo di ricorso, possono essere integralmente compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Respinge il ricorso ecompensa le spese del giudizio. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] RG 14695/20 Endrizzi-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli