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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36816/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la sospensione del procedimento per consentire alla persona offesa di essere informata della possibilità di proporre querela e, in difetto di querela, che si dichiari non doversi procedere; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 24 settembre 2021 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Innocente e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento, nonché, quanto alla Garlaschelli, dalla recidiva specifica e, quanto al Dell'Innocente, dalla recidiva reiterata specifica e, applicate le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante ed alla rispettive recidive, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Innocente e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza della condizione della procedibilità, nonché la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. con conseguente esclusione dell'aggravante, dovendo il fatto essere riqualificato come appropriazione indebita, c::on esclusione della procedibilità di ufficio.

Evidenziano i ricorrenti che il reato loro ascritto, un furto aggravato dal mezzo fraudolento, rientra tra quelli divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e che la querela non è stata sporta dalla persona offesa, trattandosi di una mera denuncia, priva dell'istanza di punizione, trasmessa attraverso la posta ed inviata da soggetto privo del potere di rappresentare la persona offesa.

In ogni caso, non è applicabile l'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che il furto è stato commesso non mediante un allaccio abusivamente realizzato, ma attraverso un allaccio attivato dalla società erogatrice, la quale, una volta venuto a scadenza il contratto, si era dimenticata o comunque aveva omesso di disattivarlo, senza che venisse attuata alcuna violenza sulle cose o manomissione, che la stessa Corte di appello ha escluso.

Il reato, non essendo applicabile l'aggravante, era procedibile a querela già prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs.

L'erogazione dell'energia elettrica era, quindi, proseguita spontaneamente da parte della società erogatrice, senza alcuna condotta di sottrazione, cosicché il fatto andava riqualificato come appropriazione indebita, reato anch'esso procedibile a querela.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

Evidenziano che l'energia era stata erogata in virtù di un regolare contratto e che, sebbene questo fosse venuto a scadenza, la società aveva proseguito la somministrazione, dimenticandosi di asportare il contatore, cosicché non poteva affermarsi che l'energia fosse stata sottratta, essendo essa stata spontaneamente erogata dalla società, cosicché il rapporto doveva intendersi tacitamente rinnovato.

Mancavano, quindi, l'elemento oggettivo e quello soggettivo del delitto di furto.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa o errata valutazione di due bollette emesse dalla società erogatrice; con la prima si richiedeva la corresponsione della somma di euro 9.691,70 a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica erogata e con la seconda si stornava la somma di euro 10.220,48, rimanendo un credito a favore dell'utente pari ad euro 528,78.

Sulla base delle comunicazioni inviate dalla società erogatrice, a questa non era dovuto alcun importo per la elettricità consumata.

La Corte di appello ha, invece, omesso di motivare in ordine alla irrilevanza di detta documentazione e, del tutto illogicamente, ha finanche escluso la possibilità di applicare il minimo edittale ed il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dell'omesso pagamento di quanto dovuto alla predetta società.

2.3. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius fissato dall'art. 597 cod. proc. pen., perché le due sentenze di merito hanno irrogato una pena superiore a quella base fissata nel decreto penale di condanna e comunque eccessiva, senza fornire adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è ammissibille.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto contestato ai due odierni ricorrenti è divenuto procedibile a querela.

Il sopravvenuto regime di procedibilità a querela, in quanto più favorevole per i ricorrenti, opera retroattivamente, trattandosi di norme di natura sostanziale i cui effetti retroagiscono e risultano applicabili anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. (vedi Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924, che, in relazione alla modifica, introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, del regime di procedibilità nei procedirnenti in corso per il delitto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen., ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).

Gli imputati, con i loro ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore del citato d.lgs., hanno eccepito la mancanza della querela e la loro eccezione non può ritenersi tardiva, in quanto la possibilità per essi di invocare il mutato regime è sorta solo a seguito dell'entrata in vigore della riforma.

Questa Corte di cassazione ha già affermato che, nei giudizi già pendenti in sede di legittimità, l'innprocedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176).

Laddove, infatti, il ricorso sia stato proposto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 ed il ricorso sia inammissibile, questo non è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, cosicché il giudicato sostanziale viene a formarsi già al momento della proposizione del ricorso, ossia prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. e quindi in un momento in cui non è ancora mutato il regime di procedibilità.

Successivamente all'entrata in vigore della riforma, il mutato regime di procedibilità, non essendo equiparabile ad una abolitio criminis, non è in grado di travolgere il giudicato già formatosi (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Nel caso di specie, invece, il ricorso è stato proposto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, i cui effetti, quanto alla procedibilità a querela, si sono già prodotti anche per i fati:i anteriori alla sua entrata in vigore e possono quindi essere validamente invocati dai ricorrenti.

2. Il primo motivo di ricorso è, peraltro, anche fondato, atteso che dal fascicolo processuale non risulta che sia stato proposta una valida querela, ma solo una mera denuncia priva dell'istanza di punizione e la Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado, appositamente interpellata in ordine alla eventuale proposizione della querela nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs., ha risposto con nota del 29 giugno 2023 che non è mai stata sporta querela dalla persona offesa.

3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per diFetto di querela.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M..

Annulla senza rinvio la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la sospensione del procedimento per consentire alla persona offesa di essere informata della possibilità di proporre querela e, in difetto di querela, che si dichiari non doversi procedere; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 24 settembre 2021 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Innocente e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento, nonché, quanto alla Garlaschelli, dalla recidiva specifica e, quanto al Dell'Innocente, dalla recidiva reiterata specifica e, applicate le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante ed alla rispettive recidive, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Innocente e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza della condizione della procedibilità, nonché la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. con conseguente esclusione dell'aggravante, dovendo il fatto essere riqualificato come appropriazione indebita, c::on esclusione della procedibilità di ufficio. Evidenziano i ricorrenti che il reato loro ascritto, un furto aggravato dal mezzo fraudolento, rientra tra quelli divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e che la querela non è stata sporta dalla persona offesa, trattandosi di una mera denuncia, priva dell'istanza di punizione, trasmessa attraverso la posta ed inviata da soggetto privo del potere di rappresentare la persona offesa. In ogni caso, non è applicabile l'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che il furto è stato commesso non mediante un allaccio abusivamente realizzato, ma attraverso un allaccio attivato dalla società erogatrice, la quale, una volta venuto a scadenza il contratto, si era dimenticata o comunque aveva omesso di disattivarlo, senza che venisse attuata alcuna violenza sulle cose o manomissione, che la stessa Corte di appello ha escluso. Il reato, non essendo applicabile l'aggravante, era procedibile a querela già prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. L'erogazione dell'energia elettrica era, quindi, proseguita spontaneamente da parte della società erogatrice, senza alcuna condotta di sottrazione, cosicché il fatto andava riqualificato come appropriazione indebita, reato anch'esso procedibile a querela. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Evidenziano che l'energia era stata erogata in virtù di un regolare contratto e che, sebbene questo fosse venuto a scadenza, la società aveva proseguito la somministrazione, dimenticandosi di asportare il contatore, cosicché non poteva affermarsi che l'energia fosse stata sottratta, essendo essa stata spontaneamente erogata dalla società, cosicché il rapporto doveva intendersi tacitamente rinnovato. Mancavano, quindi, l'elemento oggettivo e quello soggettivo del delitto di furto. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa o errata valutazione di due bollette emesse dalla società erogatrice; con la prima si richiedeva la corresponsione della somma di euro 9.691,70 a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica erogata e con la seconda si stornava la somma di euro 10.220,48, rimanendo un credito a favore dell'utente pari ad euro 528,78. Sulla base delle comunicazioni inviate dalla società erogatrice, a questa non era dovuto alcun importo per la elettricità consumata. La Corte di appello ha, invece, omesso di motivare in ordine alla irrilevanza di detta documentazione e, del tutto illogicamente, ha finanche escluso la possibilità di applicare il minimo edittale ed il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dell'omesso pagamento di quanto dovuto alla predetta società. 2.3. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius fissato dall'art. 597 cod. proc. pen., perché le due sentenze di merito hanno irrogato una pena superiore a quella base fissata nel decreto penale di condanna e comunque eccessiva, senza fornire adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è ammissibille. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto contestato ai due odierni ricorrenti è divenuto procedibile a querela. Il sopravvenuto regime di procedibilità a querela, in quanto più favorevole per i ricorrenti, opera retroattivamente, trattandosi di norme di natura sostanziale i cui effetti retroagiscono e risultano applicabili anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. (vedi Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924, che, in relazione alla modifica, introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, del regime di procedibilità nei procedirnenti in corso per il delitto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all'art. 339 cod. pen., ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti). Gli imputati, con i loro ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore del citato d.lgs., hanno eccepito la mancanza della querela e la loro eccezione non può ritenersi tardiva, in quanto la possibilità per essi di invocare il mutato regime è sorta solo a seguito dell'entrata in vigore della riforma. Questa Corte di cassazione ha già affermato che, nei giudizi già pendenti in sede di legittimità, l'innprocedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176). Laddove, infatti, il ricorso sia stato proposto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 ed il ricorso sia inammissibile, questo non è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, cosicché il giudicato sostanziale viene a formarsi già al momento della proposizione del ricorso, ossia prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. e quindi in un momento in cui non è ancora mutato il regime di procedibilità. Successivamente all'entrata in vigore della riforma, il mutato regime di procedibilità, non essendo equiparabile ad una abolitio criminis, non è in grado di travolgere il giudicato già formatosi (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Nel caso di specie, invece, il ricorso è stato proposto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, i cui effetti, quanto alla procedibilità a querela, si sono già prodotti anche per i fati:i anteriori alla sua entrata in vigore e possono quindi essere validamente invocati dai ricorrenti. 2. Il primo motivo di ricorso è, peraltro, anche fondato, atteso che dal fascicolo processuale non risulta che sia stato proposta una valida querela, ma solo una mera denuncia priva dell'istanza di punizione e la Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado, appositamente interpellata in ordine alla eventuale proposizione della querela nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs., ha risposto con nota del 29 giugno 2023 che non è mai stata sporta querela dalla persona offesa. 3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per diFetto di querela. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M.. Annulla senza rinvio la sentenza impugna
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