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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 30291/2025

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09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16061/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso.

Sentito il difensore,avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, che si riporta alle conclusioni del ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto 1.E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice d’appello cautelare, che ha respinto il gravame ex art. 310 cod. proc. pen. promossa dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] la decisione del giudice per le indagini preliminari, che ne aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della misura coercitiva personale della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen..

2. Il ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato ad un solo, composito motivo, che ha lamentato vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo della ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 275 comma 4 cod. proc. pen. in ragione dell’assoluta impossibilità di accudimento della prole di età inferiore ad anni sei per la madre, convivente dell’indagato, detenuto in custodia cautelare, nei confronti del quale, pertanto, la restrizione inframuraria non avrebbe potuto essere mantenuta.

Il Tribunale di Catanzaro, una volta superate le argomentazioni del giudice per indagini preliminari sulla ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, avrebbe dovuto accogliere le doglianze difensive, senza incorrere in aporìe logiche fondate su presunte alternative in verità non idonee a garantire l’imprescindibile ruolo genitoriale nella cura dei figli minori. 3.Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto 1.Il ricorso, che lambisce l’inammissibilità,è nel complesso infondato , perché in primo luogo affetto da genericità intrinseca ed estrinseca; il motivo di ricorso non chiarisce quali elementi specifici avrebbero giustificato l’accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura cautelare e, per altro verso, difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (in motivazione, sez.

U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli). 2.In secondo luogo, il deducente, con l’appello cautelare, si è limitato a sostenere che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, nel concentrarsi sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, avrebbe implicitamente riconosciuto l’esistenza dei presupposti del divieto di applicazione e perduranza della custodia in carcere da lui originariamente invocati alla luce dell’assunta impossibilità, per la madre di prole di età non superiore a sei anni (art. 275 comma 4 cod. proc. pen.), di provvedere alla necessaria assistenzadei minori; e - a fronte della replica del Tribunale, che ha respinto il gravame precisando il perimetro dello scrutinio e circoscrivendolo all’esame di questo secondo, unico profilo di rilevanza del thema decidendum – ha nella sostanza omesso di confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dal provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, che ha rilevato una carenza di prova appagante dell’improponibilità di possibili forme di assistenza alternative (baby sitter, familiari, amici), tali da precludere l’accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura coercitivaex art. 275 comma 4 cod. proc. pen., perché quello era il tema posto dall’iniziativa difensiva.

All’incongruenza delle osservazioni formulate dal primo giudice, il collegio di seconda istanzaha infatti posto rimedio come senz’altro consentitogli da un principio generale radicato in materia, secondo il quale spetta al giudice del riesame o dell’appello cautelare il controllo di legittimità sulle misure cautelari e, di conseguenza, anche il potere di sostituire la motivazione del provvedimento impugnato nei limiti del devoluto; e si è significativamente affermato che, in tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (sez.3, n. 845 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265646; sez.1, n. 27677 del 10/06/2009, Genchi, Rv.244718). 3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegu e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento . 4.Deve essere dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.. 5.La natura della questione, che contiene riferimento a persone minori di età, impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, che si dispone d’ufficio.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16061/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. Sentito il difensore,avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, che si riporta alle conclusioni del ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice d’appello cautelare, che ha respinto il gravame ex art. 310 cod. proc. pen. promossa dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] la decisione del giudice per le indagini preliminari, che ne aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della misura coercitiva personale della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato ad un solo, composito motivo, che ha lamentato vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo della ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 275 comma 4 cod. proc. pen. in ragione dell’assoluta impossibilità di accudimento della prole di età inferiore ad anni sei per la madre, convivente dell’indagato, detenuto in custodia cautelare, nei confronti del quale, pertanto, la restrizione inframuraria non avrebbe potuto essere mantenuta. Il Tribunale di Catanzaro, una volta superate le argomentazioni del giudice per indagini preliminari sulla ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, avrebbe dovuto accogliere le doglianze difensive, senza incorrere in aporìe logiche fondate su presunte alternative in verità non idonee a garantire l’imprescindibile ruolo genitoriale nella cura dei figli minori. 3.Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso, che lambisce l’inammissibilità,è nel complesso infondato , perché in primo luogo affetto da genericità intrinseca ed estrinseca; il motivo di ricorso non chiarisce quali elementi specifici avrebbero giustificato l’accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura cautelare e, per altro verso, difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (in motivazione, sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli). 2.In secondo luogo, il deducente, con l’appello cautelare, si è limitato a sostenere che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, nel concentrarsi sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, avrebbe implicitamente riconosciuto l’esistenza dei presupposti del divieto di applicazione e perduranza della custodia in carcere da lui originariamente invocati alla luce dell’assunta impossibilità, per la madre di prole di età non superiore a sei anni (art. 275 comma 4 cod. proc. pen.), di provvedere alla necessaria assistenzadei minori; e - a fronte della replica del Tribunale, che ha respinto il gravame precisando il perimetro dello scrutinio e circoscrivendolo all’esame di questo secondo, unico profilo di rilevanza del thema decidendum – ha nella sostanza omesso di confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dal provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione, che ha rilevato una carenza di prova appagante dell’improponibilità di possibili forme di assistenza alternative (baby sitter, familiari, amici), tali da precludere l’accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura coercitivaex art. 275 comma 4 cod. proc. pen., perché quello era il tema posto dall’iniziativa difensiva. All’incongruenza delle osservazioni formulate dal primo giudice, il collegio di seconda istanzaha infatti posto rimedio come senz’altro consentitogli da un principio generale radicato in materia, secondo il quale spetta al giudice del riesame o dell’appello cautelare il controllo di legittimità sulle misure cautelari e, di conseguenza, anche il potere di sostituire la motivazione del provvedimento impugnato nei limiti del devoluto; e si è significativamente affermato che, in tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (sez.3, n. 845 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265646; sez.1, n. 27677 del 10/06/2009, Genchi, Rv.244718). 3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegu e la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento . 4.Deve essere dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.. 5.La natura della questione, che contiene riferimento a persone minori di età, impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, che si dispone d’ufficio. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli a
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