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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02603/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 19/5/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 23/6/2020 che, in accoglimento del concordato tra le parti, aveva determinato in anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena inflitta in primo grado all'imputato in relazione a tre distinti delitti di rapina pluriaggravata e ai connessi reati di lesioni e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. 2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, comma 1 lett. c), e 634, comma 1, cod.proc.pen.

Il difensore, premesso che l'istante [OSCURATO:PERSONA] si identifica nella persona del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla stregua del certificato rilasciato dalle autorità albanesi, corredato da traduzione giurata, dalla quale consta che [OSCURATO:PERSONA] ha cambiato il proprio nome in Erald con verbale del 4/7/2008, sostiene che la Corte capitolina ha effettuato un vero e proprio esame nel merito delle prove nuove dedotte con la richiesta di revisione, contravvenendo alla regola di diritto che distingue la fase rescindente, riservata alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum, da quella c.d. rescissoria, che si instaura mediante citazione del condannato e che consiste nella celebrazione del giudizio nelle forme e modalità proprie del dibattimento.

Alla luce del penetrante scrutinio effettuato dalla Corte territoriale degli elementi di novità addotti dall'istante emerge che la stessa ha travalicato i limiti del giudizio di ammissibilità anticipando temi decisori demandati alla fase successiva nel contraddittorio tra le parti. 2.2 Con motivi nuovi trasmessi il 13 ottobre 2023 il difensore ha depositato documentazione intesa ad escludere la coincidenza tra il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Nazareth e le visite praticate dal medesimo in Albania. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente rilevarsi che i documenti allegati al ricorso e quelli depositati in sede di motivi aggiunti non sono ricevibili.

Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609-01;Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390-01), condizioni che non appaiono nella specie sussistenti, attesa l'epoca di formazione dei documenti e la valenza loro accreditata dal ricorrente.

2. Le censure proposte con il ricorso principale e con i motivi nuovi sono manifestamente infondate.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di revisione la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029 - 01).

Deve, pertanto, ritenersi che ai fini del giudizio sull'inammissibilità della richiesta di revisione la Corte territoriale abbia un seppur circoscritto potere di valutazione anche nel merito dei nova prospettati, al fine di saggiarne l'oggettiva potenzialità dimostrativa in funzione di una pronunzia assolutoria e in detta prospettiva risulta legittima e finanche dovuta la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza de gli elementi addotti (in tal senso, Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Rv. 271306 - 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/6/2012, Rv. 253437 01).

Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretto governo nella preliminare verifica circa l'attitudine a scardinare il giudicato delle circostanze poste a base dell'istanza di revisione in rapporto al compendio probatorio cristallizzato nella pronunzia di condanna.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 21 Novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 19/5/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 23/6/2020 che, in accoglimento del concordato tra le parti, aveva determinato in anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena inflitta in primo grado all'imputato in relazione a tre distinti delitti di rapina pluriaggravata e ai connessi reati di lesioni e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, comma 1 lett. c), e 634, comma 1, cod.proc.pen. Il difensore, premesso che l'istante [OSCURATO:PERSONA] si identifica nella persona del condannato [OSCURATO:PERSONA] alla stregua del certificato rilasciato dalle autorità albanesi, corredato da traduzione giurata, dalla quale consta che [OSCURATO:PERSONA] ha cambiato il proprio nome in Erald con verbale del 4/7/2008, sostiene che la Corte capitolina ha effettuato un vero e proprio esame nel merito delle prove nuove dedotte con la richiesta di revisione, contravvenendo alla regola di diritto che distingue la fase rescindente, riservata alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum, da quella c.d. rescissoria, che si instaura mediante citazione del condannato e che consiste nella celebrazione del giudizio nelle forme e modalità proprie del dibattimento. Alla luce del penetrante scrutinio effettuato dalla Corte territoriale degli elementi di novità addotti dall'istante emerge che la stessa ha travalicato i limiti del giudizio di ammissibilità anticipando temi decisori demandati alla fase successiva nel contraddittorio tra le parti. 2.2 Con motivi nuovi trasmessi il 13 ottobre 2023 il difensore ha depositato documentazione intesa ad escludere la coincidenza tra il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Nazareth e le visite praticate dal medesimo in Albania. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente rilevarsi che i documenti allegati al ricorso e quelli depositati in sede di motivi aggiunti non sono ricevibili. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609-01;Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390-01), condizioni che non appaiono nella specie sussistenti, attesa l'epoca di formazione dei documenti e la valenza loro accreditata dal ricorrente. 2. Le censure proposte con il ricorso principale e con i motivi nuovi sono manifestamente infondate. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di revisione la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029 - 01). Deve, pertanto, ritenersi che ai fini del giudizio sull'inammissibilità della richiesta di revisione la Corte territoriale abbia un seppur circoscritto potere di valutazione anche nel merito dei nova prospettati, al fine di saggiarne l'oggettiva potenzialità dimostrativa in funzione di una pronunzia assolutoria e in detta prospettiva risulta legittima e finanche dovuta la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza de gli elementi addotti (in tal senso, Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Rv. 271306 - 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/6/2012, Rv. 253437 01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretto governo nella preliminare verifica circa l'attitudine a scardinare il giudicato delle circostanze poste a base dell'istanza di revisione in rapporto al compendio probatorio cristallizzato nella pronunzia di condanna. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 21 Novembre 202
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