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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06348/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì Appello di Genova confermava la condanna di EI [OSCURATO:PERSONA] per i reati di simulazione di reato, falso in atto pubblico e soppressione di atto vero.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p.

3. Il ricorso é inammissibile.

Invero le doglianze della ricorrente consistono in mere censure in punto di fatto indeducibili in questa sede e comunque non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ancorato la prova della responsabilità dell'imputata ad una serie ulteriore di elementi rispetto a quelli sui quali si è concentrato il ricorso.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA]..;ìkt...., t DEpo -7-1',.70. !N C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì Appello di Genova confermava la condanna di EI [OSCURATO:PERSONA] per i reati di simulazione di reato, falso in atto pubblico e soppressione di atto vero. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p. 3. Il ricorso é inammissibile. Invero le doglianze della ricorrente consistono in mere censure in punto di fatto indeducibili in questa sede e comunque non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ancorato la prova della responsabilità dell'imputata ad una serie ulteriore di elementi rispetto a quelli sui quali si è concentrato il ricorso. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA]..;ìkt...., t DEpo -7-1',.70. !N C
Sentenza Cassazione n. 06348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris