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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 22100/2026

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sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale rilasciata su foglio separato unito al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza n. 280/2021, emessa dalla Corte di appello diAncona, depositata il 9.3.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato in data 09.06.2011, laSo.ca.bi.

S.r.l. (ora S.p.A.) otteneva un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo n. 1082/2011, con cui il Tribunale diMacerata aveva ingiunto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il pagamentodella somma di euro 38.540,00, oltre interessi e spese di procedura,Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026sulla base di una nota di debito, emessa dalla Società ricorrente, perNumero di raccolta generale 22100/2026sanare l’erronea applicazione dell’aliquota IVA (in misura Ddatea lp u1bb0lic%azio ne 27/06/2026anziché del 20%) nella fattura n. 255 del 30.12.2009.

Detta fatturaera relativa alla esecuzione di lavori di riqualificazione di PiazzaMarotta e dei marciapiedi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da contratto di appalto stipulato trale parti in data 14.05.2007.Si costituiva il Comune ingiunto, contestando la misura dellamaggiore aliquota applicata e deducendo che i lavori eseguitirientravano tra gli interventi di cui all’art. 31 della l. n. 475 del 1978.Il Tribunale ordinario di Macerata, con sentenza n. 1039 del 2016,pubblicata il 14.09.2016, accoglieva l’opposizione del Comune diPotenza Picena e revocava il decreto ingiuntivo n. 1082/11;condannava, inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’opponente lespese di lite, affermando che correttamente la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaapplicato in fattura l’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista per leopere di urbanizzazione primaria e secondaria, poiché i lavorieseguiti erano consistiti in interventi di recupero, rientranti nellefattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della l. n. 457del 1978, ed avevano interessato opere di urbanizzazione primaria,ai sensi dell’art. 4 della l. n. 847 del 1964.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta sentenza, censurandolaper la mancata applicazione della normativa di cui alla tabella A),parte II, del d.P.R. n. 633 del 1973 e per l’omessa valutazione dellerisoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, della giurisprudenza dimerito e della l. n. 427 del 1993 nonché per l’omessa valutazionedelle prove documentali e per l’omesso espletamento della provaorale su circostanza rilevante, quale la natura dei lavori.3.

La Corte di Appello di Ancona respingeva l’appello proposto dallaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., affermando l’insussistenza della pretesa creditoria.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione avverso la pronuncia delGiudice di appello, formulando quattro motivi di impugnazione.2 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/20265.

Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.Numero di raccolta generale 22100/20266.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria difensivaD. ata pubblicazione 27/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, si denunzia la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché pertravisamento delle risultanze processuali e violazione di legge, exart. art. 115 c.p.c., l’art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’art. 26,comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.In particolare, la ricorrente impugna la sentenza della Corte diappello per avere applicato il disposto dell’articolo 60, comma 7, deld.P.R. n. 633 del 1972 - che disciplina la rivalsa del cedente neiconfronti del cessionario in caso di avviso di accertamento dimaggiore imposta, in assenza del presupposto consistente in unaccertamento definitivo - in luogo dell’art. 26, comma 1, del d.P.R.n. 633 del 1972, che regola il maggiore ammontare della fattura darettificare per qualsiasi motivo.2.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.La ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione della legge(art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed art. 26, comma 1, dello stessod.P.R.) per travisamento delle risultanze processuali e violazione dilegge con riferimento alla affermazione della Corte di appello, per laquale l’operazione fiscale era conclusa e non vi era alcuna provarelativa al pagamento dell’IVA richiesta dalla ricorrente nei confrontidella controparte.

La S. C. ha affermato che “in tema di ricorso percassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c.qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè,sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti algiudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata trattaun'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesidiversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - noncensurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte3 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleNumero di raccolta generale 22100/2026astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizionDeata pcuhbbelic aizlio ne 27/06/2026ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a unadecisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì diassoluta certezza” (Cass. n. 12971 del 26.4.2022).Nel caso di specie, la Corte di appello si è limitata a statuire che, inassenza di riscontri relativi ad un maggiore pagamento dell’IVArispetto a quella già versata e, stante la conclusione dell’operazionesenza che la stessa abbia dato luogo a contestazioni di natura fiscale,non trova alcuna giustificazione la domanda della ricorrente, la qualeè fondata, peraltro, sulla asserita diversità di percentuale IVAapplicabile per i lavori eseguiti, più che su un mancato pagamentoda parte del Committente Comune.Peraltro, l’eccezione collegata alle norme sull’IVA richiamate edapplicate erroneamente - che, ad avviso della ricorrentegiustificherebbero la diversa percentuale dell’IVA applicata - nontrovano collocazione nelle contestazioni sollevate in primo e secondogrado, ove la ricorrente si è limitata a dedurre la diversa natura deilavori.

Anche sotto tale profilo, dunque, il motivo di impugnazione sipresenta inammissibile.Peraltro, la Corte di appello non scende a valutare la natura delleprestazioni realizzate ovvero l’applicabilità delle norme sull’IVArispetto alle percentuali applicabili, ma si limita a statuire che non viè prova di un versamento IVA superiore rispetto a quello in fatturae che la somma di € 38.540,00 non trova alcun riscontro rispetto allacausale del versamento.

Su questo ultimo profilo nulla deduce ilricorrente.3.

Con il secondo motivo, si denunzia la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per4 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026aver la Corte di Appello di Ancona pronunciato su una questioneNumero di raccolta generale 22100/2026diversa da quella su cui si controverteva ovvero per nonDa tae psusbbelircasziio ne 27/06/2026pronunciata sul regime fiscale che avrebbe dovuto essere applicato(nella misura del 20% e non del 10%) agli importi versati a titolo dicorrispettivo, in considerazione della natura dei lavori svolti dallaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., in attuazione del contratto d’appalto concluso conil Comune di [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel rifacimento eriqualificazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei marciapiedi di via ReginaMargherita e traversa Torresi, ritenendo non provata la circostanzaconcernente il regolare versamento alla Agenzia delle Entratedell’importo di euro 38.540,00.4.

Il secondo motivo è inammissibile.5.

Va ricordato che questa Corte ha affermato che “Non ricorre il viziodi omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizioneimplicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersiravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cuiesame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza” (Cass. n. 25710 del 26.9.2024).Questa stessa Corte ha ulteriormente precisato che “È configurabilela decisione implicita di una questione (connessa a una prospettatatesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata orilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte,benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione diun'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesidifensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazionedi una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e5 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamenteNumero di raccolta generale 22100/2026data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile Doalttar peub bclihcaezio ne 27/06/2026utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo dilegittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività” (Cass. n.12131 del 8.5.2023).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha implicitamente rigettatoquanto richiesto in ordine al regime fiscale applicabile, affermandola carenza a monte del pagamento di una somma aggiuntiva a taletitolo, con la conseguente irrilevanza della percentuale IVAapplicabile alle prestazioni eseguite.Peraltro, nessuna pronuncia ultra petita è configurabile nella misurain cui l’accertamento della Corte di appello non ha ritenuto provatoalcun pagamento di somme aggiuntive a titolo di IVA, il qualecostituisce l’antecedente logico-giuridico per accertare la correttezzao meno dell’entità della somma rispetto alla percentuale applicataper la natura dei lavori svolti.In via generale, in relazione al vizio di ultrapetizione denunciato, ilgiudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domandain modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenutodal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi delladiversa fattispecie giuridica, oggetto di riqualificazione, coincidano osi pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegatinell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione deldivieto di ultrapetizione (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 32932).

Ilpotere - dovere del giudice incontra infatti il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchéil vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere(Cass. Sez .5, 10/01/2025, n. 644).

Nulla di tutto ciò si è verificato,6 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026essendosi pronunciata la Corte di appello nell’ambito della domandaNumero di raccolta generale 22100/2026svolta dalla ricorrente.

Data pubblicazione 27/06/20266.

Con il terzo motivo, si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

In particolare, la ricorrente lamentache “La sentenza può essere impugnata per omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso, madecisivo per il giudizio, laddove in motivazione la Corte di Appello diAncona ha ritenuto superflua l’indagine sui lavori eseguiti dallaSO.[OSCURATO:SOCIETA]. in virtù del contratto d’appalto concluso con ilComune di [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel rifacimento eriqualificazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei marciapiedi di via ReginaMargherita e traversa Torresi”.

Precisa, altresì, che “i lavori diammodernamento, sistemazione, pavimentazione effettuati sustrade preesistenti, non essendo riconducibili nel concetto dicostruzione (realizzazione ex novo di un’opera edilizia), costituisconouna semplice miglioria o modifica dell’opera e come tali non rientranotra gli interventi che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta”.7.

Il motivo è inammissibile.8.

La Suprema Corte ha stabilito con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. che “come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); va peraltro escluso che tale omessoesame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il propriopensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinatasituazione giuridica” (Cass. n. 2961 del 6.2.2025).7 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 22100/2026Il ricorrente, assumendo quale fatto decisivo omesso la natura deiData pubblicazione 27/06/2026lavori e contestando la decisione della Corte di appello per avereritenuto superflua l’indagine sugli stessi lavori, non si confronta conla ratio fondante il rigetto della domanda e, quindi, con quantoritenuto dalla Corte di appello che ha rilevato il mancato pagamentodi qualsiasi somma aggiuntiva a titolo di IVA.La censura è comunque generica e non dialoga con la valutazione inconcreto contenuta nella decisione, in quanto diretta a sollecitareuna inammissibile rilettura del fatto, per un sindacato che sfugge alcontrollo di legittimità.9.

Con il quarto motivo, si denunzia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le partiin relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

In particolare, la ricorrente si duoledella circostanza che la Corte di appello “ha erroneamente omessola considerazione degli elementi fattuali dedotti nei capitoli di provaformulati e non ammessi, ritenendo non rilevante la prova oralerichiesta e ribadita con l’atto di appello”, con la conseguenza che“non ammettendo le suddette prove orali, dirette a dimostrare che ilavori eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. riguardavano miglioria emodifica di opere già esistente, ha di fatto impedito all’odiernaricorrente di provare che tali lavori fossero assoggettabili ad aliquotaordinaria del 20% così come statuito dalla legge e che la stessa haagito in osservazione della normativa in materia anche di naturaregolamentare emessa dall’Agenzia delle Entrate sopra richiamata”.10.

Il quarto motivo è inammissibile.11.

La Suprema Corte ha espressamente affermato che “il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o dialtra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuiesso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezzae non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie8 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, diNumero di raccolta generale 22100/2026modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento” (DCata psusbb.l icnaz.io ne 27/06/202630721 del 29.11.2024).Nel caso di specie, la richiesta di prova per testi è stata ritenutairrilevante da parte della Corte territoriale, ai fini della decisione dellacausa, perché non era diretta a provare il pagamento di una sommaaggiuntiva a titolo di IVA e ciò rendeva irrilevante l’accertamentosulla natura dei lavori svolti, al fine di acclarare una diversapercentuale dell’IVA applicabile.In particolare, la Corte di appello ha espressamente statuito che a“tale fine non è rilevante la prova orale (oggetto della richiestaribadita con l’atto di appello) in quanto diretta a dimostrarecircostanze che (come risulta dai capitoli in epigrafe trascritti) nonriguardano detto versamento.

Per le considerazioni svolte non èravvisabile il diritto di credito dedotto dalla società nei confronti delComune: in mancanza di tale diritto, non è necessario verificare, inquesta sede, la natura dei lavori realizzati in esecuzione del contrattodi appalto; tali conclusioni assorbono l’esame delle altre questioniprospettate dalle parti e rendono superflua la prova orale richiestadall’appellante”.12.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.13.

Le spese, liquidate come da dispositivo, sono da porsi a caricodella ricorrente in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltreoneri di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a9 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 22100/2026quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoData pubblicazione 27/06/2026articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile in data 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale rilasciata su foglio separato unito al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza n. 280/2021, emessa dalla Corte di appello diAncona, depositata il 9.3.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato in data 09.06.2011, laSo.ca.bi. S.r.l. (ora S.p.A.) otteneva un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo n. 1082/2011, con cui il Tribunale diMacerata aveva ingiunto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il pagamentodella somma di euro 38.540,00, oltre interessi e spese di procedura,Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026sulla base di una nota di debito, emessa dalla Società ricorrente, perNumero di raccolta generale 22100/2026sanare l’erronea applicazione dell’aliquota IVA (in misura Ddatea lp u1bb0lic%azio ne 27/06/2026anziché del 20%) nella fattura n. 255 del 30.12.2009. Detta fatturaera relativa alla esecuzione di lavori di riqualificazione di PiazzaMarotta e dei marciapiedi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da contratto di appalto stipulato trale parti in data 14.05.2007.Si costituiva il Comune ingiunto, contestando la misura dellamaggiore aliquota applicata e deducendo che i lavori eseguitirientravano tra gli interventi di cui all’art. 31 della l. n. 475 del 1978.Il Tribunale ordinario di Macerata, con sentenza n. 1039 del 2016,pubblicata il 14.09.2016, accoglieva l’opposizione del Comune diPotenza Picena e revocava il decreto ingiuntivo n. 1082/11;condannava, inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’opponente lespese di lite, affermando che correttamente la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaapplicato in fattura l’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista per leopere di urbanizzazione primaria e secondaria, poiché i lavorieseguiti erano consistiti in interventi di recupero, rientranti nellefattispecie di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della l. n. 457del 1978, ed avevano interessato opere di urbanizzazione primaria,ai sensi dell’art. 4 della l. n. 847 del 1964.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta sentenza, censurandolaper la mancata applicazione della normativa di cui alla tabella A),parte II, del d.P.R. n. 633 del 1973 e per l’omessa valutazione dellerisoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, della giurisprudenza dimerito e della l. n. 427 del 1993 nonché per l’omessa valutazionedelle prove documentali e per l’omesso espletamento della provaorale su circostanza rilevante, quale la natura dei lavori.3. La Corte di Appello di Ancona respingeva l’appello proposto dallaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., affermando l’insussistenza della pretesa creditoria.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione avverso la pronuncia delGiudice di appello, formulando quattro motivi di impugnazione.2 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/20265. Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.Numero di raccolta generale 22100/20266. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria difensivaD. ata pubblicazione 27/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denunzia la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché pertravisamento delle risultanze processuali e violazione di legge, exart. art. 115 c.p.c., l’art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’art. 26,comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.In particolare, la ricorrente impugna la sentenza della Corte diappello per avere applicato il disposto dell’articolo 60, comma 7, deld.P.R. n. 633 del 1972 - che disciplina la rivalsa del cedente neiconfronti del cessionario in caso di avviso di accertamento dimaggiore imposta, in assenza del presupposto consistente in unaccertamento definitivo - in luogo dell’art. 26, comma 1, del d.P.R.n. 633 del 1972, che regola il maggiore ammontare della fattura darettificare per qualsiasi motivo.2. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.La ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione della legge(art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed art. 26, comma 1, dello stessod.P.R.) per travisamento delle risultanze processuali e violazione dilegge con riferimento alla affermazione della Corte di appello, per laquale l’operazione fiscale era conclusa e non vi era alcuna provarelativa al pagamento dell’IVA richiesta dalla ricorrente nei confrontidella controparte. La S. C. ha affermato che “in tema di ricorso percassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c.qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè,sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti algiudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata trattaun'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesidiversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - noncensurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte3 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleNumero di raccolta generale 22100/2026astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizionDeata pcuhbbelic aizlio ne 27/06/2026ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a unadecisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì diassoluta certezza” (Cass. n. 12971 del 26.4.2022).Nel caso di specie, la Corte di appello si è limitata a statuire che, inassenza di riscontri relativi ad un maggiore pagamento dell’IVArispetto a quella già versata e, stante la conclusione dell’operazionesenza che la stessa abbia dato luogo a contestazioni di natura fiscale,non trova alcuna giustificazione la domanda della ricorrente, la qualeè fondata, peraltro, sulla asserita diversità di percentuale IVAapplicabile per i lavori eseguiti, più che su un mancato pagamentoda parte del Committente Comune.Peraltro, l’eccezione collegata alle norme sull’IVA richiamate edapplicate erroneamente - che, ad avviso della ricorrentegiustificherebbero la diversa percentuale dell’IVA applicata - nontrovano collocazione nelle contestazioni sollevate in primo e secondogrado, ove la ricorrente si è limitata a dedurre la diversa natura deilavori. Anche sotto tale profilo, dunque, il motivo di impugnazione sipresenta inammissibile.Peraltro, la Corte di appello non scende a valutare la natura delleprestazioni realizzate ovvero l’applicabilità delle norme sull’IVArispetto alle percentuali applicabili, ma si limita a statuire che non viè prova di un versamento IVA superiore rispetto a quello in fatturae che la somma di € 38.540,00 non trova alcun riscontro rispetto allacausale del versamento. Su questo ultimo profilo nulla deduce ilricorrente.3. Con il secondo motivo, si denunzia la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per4 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026aver la Corte di Appello di Ancona pronunciato su una questioneNumero di raccolta generale 22100/2026diversa da quella su cui si controverteva ovvero per nonDa tae psusbbelircasziio ne 27/06/2026pronunciata sul regime fiscale che avrebbe dovuto essere applicato(nella misura del 20% e non del 10%) agli importi versati a titolo dicorrispettivo, in considerazione della natura dei lavori svolti dallaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., in attuazione del contratto d’appalto concluso conil Comune di [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel rifacimento eriqualificazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei marciapiedi di via ReginaMargherita e traversa Torresi, ritenendo non provata la circostanzaconcernente il regolare versamento alla Agenzia delle Entratedell’importo di euro 38.540,00.4. Il secondo motivo è inammissibile.5. Va ricordato che questa Corte ha affermato che “Non ricorre il viziodi omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizioneimplicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersiravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cuiesame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza” (Cass. n. 25710 del 26.9.2024).Questa stessa Corte ha ulteriormente precisato che “È configurabilela decisione implicita di una questione (connessa a una prospettatatesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata orilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte,benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione diun'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, comenecessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesidifensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso percassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazionedi una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e5 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamenteNumero di raccolta generale 22100/2026data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile Doalttar peub bclihcaezio ne 27/06/2026utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo dilegittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività” (Cass. n.12131 del 8.5.2023).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha implicitamente rigettatoquanto richiesto in ordine al regime fiscale applicabile, affermandola carenza a monte del pagamento di una somma aggiuntiva a taletitolo, con la conseguente irrilevanza della percentuale IVAapplicabile alle prestazioni eseguite.Peraltro, nessuna pronuncia ultra petita è configurabile nella misurain cui l’accertamento della Corte di appello non ha ritenuto provatoalcun pagamento di somme aggiuntive a titolo di IVA, il qualecostituisce l’antecedente logico-giuridico per accertare la correttezzao meno dell’entità della somma rispetto alla percentuale applicataper la natura dei lavori svolti.In via generale, in relazione al vizio di ultrapetizione denunciato, ilgiudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domandain modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenutodal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi delladiversa fattispecie giuridica, oggetto di riqualificazione, coincidano osi pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegatinell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione deldivieto di ultrapetizione (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 32932). Ilpotere - dovere del giudice incontra infatti il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchéil vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere(Cass. Sez .5, 10/01/2025, n. 644). Nulla di tutto ciò si è verificato,6 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026essendosi pronunciata la Corte di appello nell’ambito della domandaNumero di raccolta generale 22100/2026svolta dalla ricorrente. Data pubblicazione 27/06/20266. Con il terzo motivo, si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare, la ricorrente lamentache “La sentenza può essere impugnata per omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso, madecisivo per il giudizio, laddove in motivazione la Corte di Appello diAncona ha ritenuto superflua l’indagine sui lavori eseguiti dallaSO.[OSCURATO:SOCIETA]. in virtù del contratto d’appalto concluso con ilComune di [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel rifacimento eriqualificazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei marciapiedi di via ReginaMargherita e traversa Torresi”. Precisa, altresì, che “i lavori diammodernamento, sistemazione, pavimentazione effettuati sustrade preesistenti, non essendo riconducibili nel concetto dicostruzione (realizzazione ex novo di un’opera edilizia), costituisconouna semplice miglioria o modifica dell’opera e come tali non rientranotra gli interventi che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta”.7. Il motivo è inammissibile.8. La Suprema Corte ha stabilito con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. che “come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); va peraltro escluso che tale omessoesame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il propriopensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinatasituazione giuridica” (Cass. n. 2961 del 6.2.2025).7 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 22100/2026Il ricorrente, assumendo quale fatto decisivo omesso la natura deiData pubblicazione 27/06/2026lavori e contestando la decisione della Corte di appello per avereritenuto superflua l’indagine sugli stessi lavori, non si confronta conla ratio fondante il rigetto della domanda e, quindi, con quantoritenuto dalla Corte di appello che ha rilevato il mancato pagamentodi qualsiasi somma aggiuntiva a titolo di IVA.La censura è comunque generica e non dialoga con la valutazione inconcreto contenuta nella decisione, in quanto diretta a sollecitareuna inammissibile rilettura del fatto, per un sindacato che sfugge alcontrollo di legittimità.9. Con il quarto motivo, si denunzia l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le partiin relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare, la ricorrente si duoledella circostanza che la Corte di appello “ha erroneamente omessola considerazione degli elementi fattuali dedotti nei capitoli di provaformulati e non ammessi, ritenendo non rilevante la prova oralerichiesta e ribadita con l’atto di appello”, con la conseguenza che“non ammettendo le suddette prove orali, dirette a dimostrare che ilavori eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. riguardavano miglioria emodifica di opere già esistente, ha di fatto impedito all’odiernaricorrente di provare che tali lavori fossero assoggettabili ad aliquotaordinaria del 20% così come statuito dalla legge e che la stessa haagito in osservazione della normativa in materia anche di naturaregolamentare emessa dall’Agenzia delle Entrate sopra richiamata”.10. Il quarto motivo è inammissibile.11. La Suprema Corte ha espressamente affermato che “il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o dialtra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuiesso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezzae non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie8 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, diNumero di raccolta generale 22100/2026modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento” (DCata psusbb.l icnaz.io ne 27/06/202630721 del 29.11.2024).Nel caso di specie, la richiesta di prova per testi è stata ritenutairrilevante da parte della Corte territoriale, ai fini della decisione dellacausa, perché non era diretta a provare il pagamento di una sommaaggiuntiva a titolo di IVA e ciò rendeva irrilevante l’accertamentosulla natura dei lavori svolti, al fine di acclarare una diversapercentuale dell’IVA applicabile.In particolare, la Corte di appello ha espressamente statuito che a“tale fine non è rilevante la prova orale (oggetto della richiestaribadita con l’atto di appello) in quanto diretta a dimostrarecircostanze che (come risulta dai capitoli in epigrafe trascritti) nonriguardano detto versamento. Per le considerazioni svolte non èravvisabile il diritto di credito dedotto dalla società nei confronti delComune: in mancanza di tale diritto, non è necessario verificare, inquesta sede, la natura dei lavori realizzati in esecuzione del contrattodi appalto; tali conclusioni assorbono l’esame delle altre questioniprospettate dalle parti e rendono superflua la prova orale richiestadall’appellante”.12. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.13. Le spese, liquidate come da dispositivo, sono da porsi a caricodella ricorrente in virtù del principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltreoneri di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a9 di 10Numero registro generale 13098/2021Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 22100/2026quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoData pubblicazione 27/06/2026articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile in data 21.5.2026.Il PresidenteLuigi Abete10 di 10