CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiesto il rigettodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento in data 27 novembre 2025ha respinto le istanze depositate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e volte adottenere il rinvio dell’esecuzione della pena, ovvero il differimento di pena facoltativo pergrave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria.A sostegno dell’istanza è allegata la sussistenza di numerose patologie, fra cui unaembolia polmonare ed una trombosi in stadio avanzato.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza rigettava in via d’urgenza l’istanza ritenendo che lesuddette patologie potessero essere gestite anche in ambiente inframurario.Il Tribunale, in ragione del contenuto della relazione sanitaria che evidenziava laremissione della tromboembolia polmonare e la persistenza della trombosi venosa profondain arto destro e del fatto che non venissero evidenziate condizioni di pericolo di vita ovveroun aggravamento delle condizioni di salute, ha rigettato le domande.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore difiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per omissione, non avendo ilTribunale esaminato l’istanza subordinata di detenzione domiciliare.Lamenta il ricorrente come il Tribunale non abbia specificato le ragioni che hannoindotto a ritenere insussistenti i presupposti per il differimento e a ritenere, altresì,compatibile lo stato detentivo con la patologia del detenuto.Al contrario, dalla relazione sanitaria emerge una situazione logistica fortementeincompatibile con le condizioni sanitare del condannato.Inoltre, la compatibilità specifica non è stata valutata poiché la condizione detentiva hacomportato in più di una occasione un ritardo nel trasferimento in ospedale ed haevidenziato come un esame specifico, cioè l’ecodoppler, non sia stato effettuato.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 27 e 32 Cost, nonché dell’art. 3CEDU e vizio di motivazione.Dalla documentazione sanitaria, infatti, è emerso che la trombosi venosa di cui soffre ildetenuto ha comportato la tromboembolia polmonare con i correlativi problemi logistici legatialla necessità di intervento tempestivo che si scontrano con la condizione detentiva.Le esigenze di tutela della salute anche in ragione della normativa eurounitaria sonoprevalenti sulle esigenze di tutela della collettività e, in ogni caso, nessun bilanciamento èstato operato dal Tribunale fra dette esigenze e il diritto alla salute.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria con motivo aggiunto e allegata documentazione,insistendo per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di cui nel prosieguo.E’ opportuno puntualizzare che il provvedimento impugnato fa riferimento ad unarelazione sanitaria del 12 novembre 2025, quindi più recente rispetto a quella allegata alricorso, che è del settembredello stesso anno, che dà conto del fatto che la tromboembolia sisia risolta e che permanga la trombosi venosa profonda; circa la compatibilità dellasituazione detentiva con le esigenze di cura e di interventola condizione del detenutovienedescritta in maniera più sfumata, non facendo più riferimento ad una prognosi quoad vitambensì quoad valitudinem, affermando comunque che le eventuali difficoltà logistiche nellatraduzione del detenuto presso presidi sanitari esterni potrebbero arrecare un seriopregiudizio alla prognosi quoad valitudinem del paziente.Il Tribunale ha completamente pretermesso di valutare l’incidenza sulla particolarepatologia del condannato della situazione detentiva, nonostante tale aspetto, evidentementerilevante da un punto di vista sanitario, abbia fatto oggetto di osservazione puntuale deisanitari nella relazione allegata al ricorso.2. L’art. 147 cod.pen. stabilisce il rinvio facoltativo della esecuzione in caso di graveinfermità fisica.La detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma quarto, legge n. 354 del 1975,applicabile anche nel caso di cui all'art. 4 bis stessa legge, può essere disposta unicamenteove sussistano le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio dellaesecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. (Sez. 1, n. 18439 del 05/04/2013, Lo, Rv.255851 - 01)Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2),cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale daporre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque,tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione,essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. (Sez. 1, n. 11725 del14/03/2025, S., Rv. 287692 - 01)Il differimento della pena per motivi di salute può essere concesso solo perl'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corsodell'esecuzione della pena, sicché va esclusa la rilevanza della prospettazione di unasituazione sanitaria più grave di quella accertata in atti se non incompatibile con l'ambientecarcerario. (Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013, Rossodivita, Rv. 254509 - 01)In tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale disorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie inambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena puòessere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autoritàsanitaria preposta indichi come necessari. (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 -01). Non può quindi limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e deipresidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, lecondizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenzadell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico. (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023,D., Rv. 285458 - 01).Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, insubordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuareun bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizionicomplessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitarie terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenzache nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico. (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01)Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale il giudiceinvestito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tenerconto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità diassistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non lederecomunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso diumanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio,allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizionidi salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dallaprivazione dello stato di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della qualel'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass.,Sez. 1, 28/09/2005, n. 36856; Sez. 1, 28.10.1999, Ira); così in motivazione Sez 1, n.4820/2008 n.m.3. E’ proprio sotto questo ultimo aspetto che il provvedimento necessita di unarimeditazione.Nonostante, infatti, nella relazione sanitaria si affermi che, allo stato attuale, lecondizioni di salute del detenuto risentono negativamente del regime carcerario, poiché -considerata la necessità di numerosi controlli clinici e l’attuale instabilità delle condizionicliniche emodinamiche - eventuali difficoltà logistiche nella traduzione presso presidi sanitariesterni potrebbero arrecare un serio pregiudizio alla prognosi quoad valitudinem delpaziente, il Tribunale nulla ha motivato sul punto, non confrontandosi con la necessità dicalare la valutazione nel concreto sia del tipo di patologia sia dell’incidenza che, su quelparticolare tipo di patologia, possono avere le condizioni detentive, non essendo consentitoche la malattia - se curata in ambiente carcerario - diventi un aggravio rispetto alla pena dascontare.Per tale ragione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alTribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia diprotezione dei dati personali". P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri datiidentificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.