CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 32.778 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione da costui subita per 97 giorni di custodia cautelare in carcere e per 84 giorni agli arresti domiciliari, siccome indagato per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 582 e 585 cod. pen.. Quanto alla vicenda cautelare, [OSCURATO:PERSONA] era arrestato in flagranza di reato il 20 dicembre 2016 ed era sottoposto a misura cautelare fino alla data della revoca di- sposta dalla Corte di appello. Il procedimento penale, dopo la sentenza di condanna del G.I.P., si concludeva con sentenza, emessa dalla medesima Corte territoriale, di assoluzione del predetto dai reati suindicati. Secondo il Giudice della riparazione, il Martella non aveva causato o non aveva concorso a causare la detenzione subita, in quanto, sin dall'interrogatorio di garanzia aveva esposto con dovizia di particolari le vicende relative al recentissimo contrasto con lo Spinelli e la sua convinzione di doversi difendere - all'atto dell'irruzione dei carabinieri in borghese - da una nuova aggressione dello stesso. Peraltro, uno dei carabinieri aveva confermato che il buco sussistente nella ve- randa consentiva facilmente l'introduzione dall'esterno della busta con la droga. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte territoriale ha valutato la vicenda in esame da un'ottica parziale, essendosi limitata ad evidenziare la realizzazione di una sorta di calunnia indiretta posta in essere da tale Spinelli - ex coniuge di [OSCURATO:PERSONA], convivente del Martella, soggetto in stato di forte conflittualità con la donna - il quale avrebbe in- trodotto la droga nell'abitazione oggetto di perquisizione, al fine di far accusare fal- samente il Martella di detenzione di stupefacenti. Secondo la Procura ricorrente, tuttavia, in relazione al reato di resistenza a pub- blico ufficiale, il Giudice della riparazione non ha considerato le iniziali condotte del Martella di ostacolo all'azione dei militari ed i suoi successivi comportamenti violenti ai danni dei medesimi (uno dei quali colpito con un tubo di ferro); inoltre, con riferi- mento alla violazione sulla disciplina degli stupefacenti, la presenza di un bilancino di precisione aveva indotto i G.I.P. (in sede di procedimento cautelare e di sentenza di primo grado) a non credere alla tesi difensiva. Ne consegue che, ad avviso della Procura ricorrente, la Corte di appello è venuta meno alla doverosa puntuale analisi dei fatti accertati nel giudizio di cognizione.3. Nella memoria di replica alla requisitoria scritta della Procura generale presso questa Corte, la difesa del Martella insiste nella richiesta di rigetto del ricorso. Si rileva che, sin dalla data dell'interrogatorio di garanzia, il Martella aveva espo- sto con dovizia di particolari le vicende relative ai contrasti ed alle controversie giu- diziarie intercorsi tra lo Spinelli e la Bianchi; inoltre, aveva adeguatamente rappre- sentato di aver immaginato di doversi difendere dallo Spinelli anche in occasione dell'irruzione dei Carabinieri, privi di segni distintivi, nella sua abitazione. Peraltro, anche uno dei carabinieri, nel descrivere lo stato dei luoghi, evidenziava che dal buco della veranda era agevole introdurre dall'esterno la busta contenente la droga, così confermando la veridicità della tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ventiquattro ore prima, aveva violentemente aggredito il Martella, rompendo un vetro della finestra con l'evidente intento di penetrare all'in- terno dell'abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. A fronte dei rilievi prospettati col ricorso è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o ma- croscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al ricono- scimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice 4 della cognizione, di tipo extra-processuale (es. grave leggerezza o macroscopica tra- scuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (es. autoincolpa- zione), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente in ordine all'addebita- bilità all'interessato di tali comportamenti e all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al ricono- scimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputa- zione) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pa- vone, Rv. 220984). Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorío con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disci- plinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Quanto all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. - che da quella di cui al primo comma si di- stingue per essere stata giudizialmente accertata l'insussistenza dei requisiti per l'a- dozione della misura, quali previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - va ram- mentato che anche per essa viene in considerazione, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.Ovviamente, l'operatività di siffatta condizione non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Ovviamente, in relazione ai condivisibili indirizzi giurisprudenziali sopra richia- mati, deve ormai escludersi la possibilità di valutare negativamente il silenzio dell'in- dagato alla luce della modifica del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., al quale è stato aggiunto il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" [art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021]. 2. Premesso ancora che in questa sede occorre stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all'idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'attività illecita che gli è stata attribuita, va rilevato, nella specie, che la Corte territoriale è venuta meno al suo compito, incorrendo - quanto al giudizio sull'an - in un errore di diritto e, conseguentemente, in un errore di motivazione. Infatti, essa ha omesso di operare un'autonoma valutazione degli elementi rap- portabili all'adozione della cautela, così postulando che la semplice identità tra gli elementi assunti a base di questa e quelli valutati dal giudice del merito come giusti- ficativi di una pronuncia assolutoria sia di per sé preclusiva alla sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione. In tal modo risulta negata la diversità ontologica e l'autonomia dei giudizi alla quale sono chiamati rispettivamente il giudice della cau- tela, quello del merito e quello della riparazione. Deve però essere ribadito che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'ac- certamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'impu- tato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte co- stituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638). Pertanto, il giudice della riparazione non può omettere di valutare se nel com- portamento complessivo del Martella precedente all'adozione della misura cautelare siano rinvenibili gli estremi di una macroscopica colpa, nel senso sopra esplicato, causalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure in si- nergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente; né può omettere di con- siderare il comportamento contestuale o successivo all'arresto, che dovrà essere con- siderato nella sua attitudine a chiarificare - ex se o a seguito di riscontro investigativo - la posizione dell'indagato (e ciò anche al fine di definire l'esatta durata della even- tuale ingiusta detenzione). Nello specifico, il Giudice della riparazione dovrà valutare la possibilità di ricono- scere la colpa grave del Martella in relazione alle condotte antecedenti, concomitanti e successive all'arresto evidenziate in ricorso: a) gli ostacoli frapposti all'azione dei militari; b) i comportamenti violenti ai danni dei medesimi (uno dei quali colpito con un tubo di ferro); c) il possesso di un bilancino di precisione (vicende di cui ai punti a e b rilevanti ai fini del giudizio di apparenza di una condotta incriminabile di resi- stenza a pubblico ufficiale e di cui al punto c ai fini dell'ipotetica configurabilità di una condotta di detenzione di stupefacenti). 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, perché svolga un nuovo esame dell'istanza avanzata dal Martella che ne esamini il comportamento antecedente, contestuale e successivo all'adozione della misura, applicando i principi giurisprudenziali sopra rammentati. P. Q.