CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avvyo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41,( Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, la pena di mesi otto di reclusione; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando, con il primo motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto - che ha integrato la fattispecie di cui all'art. 235, comma secondo, cod. pen. -, e, con il secondo motivo, la violazione della volontà dell'imputato, che era intenzionato a ottenere, nel giudizio, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché, quanto al primo motivo, manifestamente infondata trattandosi di illecito reingresso nel territorio dello Stato e, quanto al motivo secondo, proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. perì. non essendo stata espressa la volontà indicata in ricorso; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 nov