CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a XXXXXXXXXXXXXXXXRitenuto che il primo motivo, relativo alla dedotta violazione di legge e alvizio di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n.7 cod. pen., è inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi con leargomentazioni della sentenza impugnata (pag. 3-4), ma risolvendosi in unacritica meramente apparente e, dunque, inidonea ad assolvere la funzionepropria del ricorso per cassazione;Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, sanzionata dall’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ricorre quando difetti la necessariacorrelazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e lecensure prospettate dal ricorrente;Ritenuto che il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione inrelazione alla valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato ealla perizia psichiatrica, è parimenti inammissibile;Rilevato, infatti, che l’accertamento della capacità di intendere e di volerecostituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacatodi legittimità ove sorretta da motivazione congrua, razionale e conforme ai criteriscientifici di riferimento, anche mediante richiamo alle conclusioni peritali (Sez.6, n. 30491 del 18/06/2025, S., Rv. 288630-01; Sez. 1, n. 11897 del18/5/2018, dep. 2019, T., Rv. 276170-01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008,Marina, Rv. 241828-01);Rilevato, inoltre, che il controllo di legittimità sulla valutazione della periziapsichiatrica non riguarda la maggiore o minore attendibilità scientifica della tesiaccolta, né consente una diversa lettura degli esiti probatori, essendo limitatoalla verifica della correttezza metodologica e della tenuta logica dellamotivazione, nella specie immune da vizi (Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, M,Rv. 287327-01);Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causadi non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, poichéripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello conmotivazione congrua, senza confrontarsi con le ragioni ostative indicate nellasentenza impugnata (pag. 5), risolvendosi, pertanto, in una censura meramentereiterativa e, come tale, priva della necessaria specificità, cui l'art. 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità;Ritenuto che anche il quarto motivo, relativo al diniego delle circostanzeriservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità secongruamente motivato; rilevato, in ogni caso, che la Corte territoriale ha fattocorretta applicazione del principio secondo cui il giudice non è tenuto aesaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati, potendo valorizzare quelliritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovverol’assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549-02), evidenziando l’assenza di elementi favorevoli e la reiterazione dicondotte criminose connotate da particolare ostinazione ai danni della vittima;Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende;Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.