CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 19688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05EV8A7 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/09/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice sulla congruità della pena con censure che poiché investono esclusivamente la valutazione dei parametri di giudizio previsti dall'art.133 c.p. non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così de il 12 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] i re estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ozz