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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18462/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23830-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1 1A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; ~~ - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 787/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: la Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata in data 9 gennaio 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazione di iscrizione alla Gestione separata, aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da quest'ultimo alla medesima gestione separata per i liberi professionisti relativi all'anno 2009; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009, la richiesta dell'Inps pervenuta a conoscenza del ricorrente il 19/7/15 si collocava dopo il decorso del quinquennio; ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n. 8);. contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese;. la proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza per violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss., al Ric. 2020 n. 23830 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, al D.I.gs. n. 462 del 1997, art. 1 e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è palesemente inammissibile; con riguardo alla violazione dell'art. 2941 c.c., n. 8, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 16.038/2019), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento; ha poi proceduto ad un accertamento tipicamente fattuale, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: Ric. 2020 n. 23830 sez.

ML. - ud. 22-03-2022 -3- al riguardo ha rilevato che lo stesso Inps aveva affermato di aver avuto notizia dei redditi in questione proprio dalla dichiarazione dei redditi presentati dalla stessa parte (pag. 4 della sentenza), e che tale condotta era evidentemente incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge; si è dunque di fronte ad un apprezzamento fattuale non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nei ristretti limiti in cui esso può oggi essere dedotto (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014); in realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021); il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in ragione del fatto che la parte intimata non ha svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] e DEPOSUA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23830-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1 1A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; ~~ - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 787/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata in data 9 gennaio 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del tribunale che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazione di iscrizione alla Gestione separata, aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da quest'ultimo alla medesima gestione separata per i liberi professionisti relativi all'anno 2009; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009, la richiesta dell'Inps pervenuta a conoscenza del ricorrente il 19/7/15 si collocava dopo il decorso del quinquennio; ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n. 8);. contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese;. la proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza per violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss., al Ric. 2020 n. 23830 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, al D.I.gs. n. 462 del 1997, art. 1 e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1; l'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è palesemente inammissibile; con riguardo alla violazione dell'art. 2941 c.c., n. 8, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 16.038/2019), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento; ha poi proceduto ad un accertamento tipicamente fattuale, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: Ric. 2020 n. 23830 sez. ML. - ud. 22-03-2022 -3- al riguardo ha rilevato che lo stesso Inps aveva affermato di aver avuto notizia dei redditi in questione proprio dalla dichiarazione dei redditi presentati dalla stessa parte (pag. 4 della sentenza), e che tale condotta era evidentemente incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge; si è dunque di fronte ad un apprezzamento fattuale non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nei ristretti limiti in cui esso può oggi essere dedotto (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014); in realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021); il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in ragione del fatto che la parte intimata non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] e DEPOSUA