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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 15151/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG . ve 42-Le tokkt2 42_CC—o 01--0 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 3 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) l'esecuzione avviene per reati ostativi; b) al di là dei dieci anni scontati, Scognamiglio non ha addotto elementi concreti tali da consentire la formulazione di una prognosi favorevole in punto di pericolosità.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione. 2.1 II ricorrente premette che in sede di istanza si era precisato che il periodo di pena riferibile ai reati ostativi (art.4 bis ord.pen.) era già stato scontato.

Era stata pertanto chiesta la cd. scissione del cumulo.

Ciò posto, si rileva la mancata acquisizione della relazione di sintesi, nonché l'omessa attivazione di poteri istruttori tesi alla verifica dì quanto dedotto nella domanda, con mera apparenza di motivazione.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero il Tribunale omette di pronunziarsi sulla invocata scissione del cumulo e tale aspetto - in quanto tale - integra carenza motivazionale.

Va ricordato, sul tema, che nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione dei permessi-premio ai condannati il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi al beneficio, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione (v.

Sez.

I n. 1446 del 10.12.2009, dep.2010, rv 245954). 3.2 In ogni caso, anche in ipotesi di espiazione ancora 'condizionata' dal disposto normativo di cui all'art.4 bis ord.pen., il Tribunale - anche in ragione dei contenuti dì Corte Cost. n.253 del 2019 - non argomenta in concreto i profili in fatto da cui dedurre il mancato superamento della presunzione relativa di pericolosità e non considera la necessità di attivare verifiche istruttorie ex officio sulle allegazioni della parte.

Va sul punto ricordato che in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (così Sez.

I n. 33743 del 14.7.2021, rv 281764).

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Così deciso in data 23 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG . ve 42-Le tokkt2 42_CC—o 01--0 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 3 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) l'esecuzione avviene per reati ostativi; b) al di là dei dieci anni scontati, Scognamiglio non ha addotto elementi concreti tali da consentire la formulazione di una prognosi favorevole in punto di pericolosità. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione. 2.1 II ricorrente premette che in sede di istanza si era precisato che il periodo di pena riferibile ai reati ostativi (art.4 bis ord.pen.) era già stato scontato. Era stata pertanto chiesta la cd. scissione del cumulo. Ciò posto, si rileva la mancata acquisizione della relazione di sintesi, nonché l'omessa attivazione di poteri istruttori tesi alla verifica dì quanto dedotto nella domanda, con mera apparenza di motivazione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero il Tribunale omette di pronunziarsi sulla invocata scissione del cumulo e tale aspetto - in quanto tale - integra carenza motivazionale. Va ricordato, sul tema, che nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione dei permessi-premio ai condannati il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi al beneficio, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione (v. Sez. I n. 1446 del 10.12.2009, dep.2010, rv 245954). 3.2 In ogni caso, anche in ipotesi di espiazione ancora 'condizionata' dal disposto normativo di cui all'art.4 bis ord.pen., il Tribunale - anche in ragione dei contenuti dì Corte Cost. n.253 del 2019 - non argomenta in concreto i profili in fatto da cui dedurre il mancato superamento della presunzione relativa di pericolosità e non considera la necessità di attivare verifiche istruttorie ex officio sulle allegazioni della parte. Va sul punto ricordato che in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiari l'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso il beneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio (così Sez. I n. 33743 del 14.7.2021, rv 281764). Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso in data 23 novembre 2022 Il
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