CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2021
Cassazione n. 36746/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". 7,144cpi'll;:1----'Zo:( • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza della Corte di Cassazione del 12 dicembre 2018, sezione 7, n. 58219, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, del 22 giugno 2017, che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Con l'ordinanza della settima Sezione della Cassazione del 12 dicembre 2018, è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto, dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione, della Corte di appello di Napoli del 22 giugno 2017 depositata il 28 giugno 2018. Per l'ordinanza della Cassazione l'impugnazione era tardiva in quanto il ricorso in cassazione era stato depositato il 1/10/2018 (dopo i 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza da impugnare, notificata il 3 settembre 2018). Tale presupposto risulta errato in quanto l'impugnazione era stata spedita per posta il 18 settembre 2018 (nel termine di 15 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza impugnata, il 3 settembre 2018) come emerge dalla notifica. Solo il 15 marzo 2021 si è conosciuta l'ordinanza di inammissibilità della Corte di Cassazione e, quindi, il ricorso ex art. 625 cod. proc. pen. risulta nei 180 giorni previsti dalla norma. Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell'errore di fatto, con l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] i :(---:— —i" )% ' 3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto oltre il termine di 180 giorni previsto dalla norma. Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che fa decorrere il termine di impugnazione dalla data di deposito del provvedimento della Corte di Cassazione: "Il termine di centottanta giorni, fissato dal comma secondo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla possibilità di esperire un ulteriore ricorso" (Sez. 5, Sentenza n. 18998 del 22/02/2017 Cc. - dep. 20/04/2017 - Rv. 269901 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 29050 del 27/06/2014 Cc. - dep. 04/07/2014 - Rv. 260264). L'ordinanza oggi impugnata è stata depositata il 21 dicembre 2018 e, quindi, il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. risulta tardivo, oltre i 180 giorni previsti dalla norma. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a