CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 23748/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio proposto ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Roma trasmetteva gli atti in cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per la determinazione della competenza territoriale. Rilevava che il reato più grave che determinava la competenza era quello di ricettazione dell'assegno; rilevava inoltre che (a) l'assegno oggetto del più grave delitto di ricettazione era stato "spedito" da Manciano, in provincia di Grosseto, (b) era stato "posto all'incasso" in Roma, (c) non era determinabile il luogo di consumazione del furto, reato presupposto della ricettazione, dato che il titolo era stato spedito a Scansano (Grosseto), ma non era stato ricevuto dal destinatario, (d) era emerso solo il luogo dell'incasso dell'assegno (Roma), ma non quello della sua ricezione. 2. Il collegio riafferma che il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini, Rv. 270522 - 01).Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della "res" è stata accertata (tra le altre: Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124 - 01). Nel caso in esame, nel rispetto di tali coordinate ermeneutiche, non essendo noto il luogo della ricezione dell'assegno, la competenza deve essere determinata ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. nel distretto giudiziario competente in relazione al domicilio dell'imputato (dichiarato in via Bolzano 3, in [OSCURATO:PERSONA]), dunque nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso quest'ultimo Tribunale. Dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 24- bis cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara l'incompetenza del tribunale di Roma per essere competente il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso quest'ultimo tribunale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis cod proc pen.. Così deciso in Roma, il giorno 7 magg