CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19504/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - con troricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina - [OSCURATO:PERSONA] - n. 158/2019, depositata in data 21 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina e l'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alle indennità previste dagli artt. 43 e 50 della legge n. 203 del 1982 o, in alternativa, quella prevista dall'art. 17, comma 2, della legge 865/71, e in subordine, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti in misura non inferiore all'indennità prevista dall'art. 17 I. n. 865/71, oltre ai danni per mancata percezione dei frutti. Evidenziò che, essendo subentrata al defunto marito, aveva condotto in colonia il fondo sito in Messina, villaggio [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] convenuta e concesso in uso perpetuo all'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari; nel giugno del 1991 l'Amministrazione provinciale, con il consenso dell'Istituto P. Cuppari, aveva affidato alla impresa Buttà i lavori di costruzione, sul fondo, di un impianto polivalente per le attività sportive nautiche e l'impresa, immessasi sul terreno, aveva distrutto le colture e «defenestrato» la colona. Si costituirono l'[OSCURATO:PERSONA] di Messina e l'Istituto P. Cuppari che eccepirono l'incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale in favore della [OSCURATO:PERSONA] del medesimo ufficio o della Corte d'Appello ex art. 19 I. n. 865/71 e, comunque, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito delle domande di parte attrice. Con sentenza non definitiva n. 563/04, il Tribunale di Messina affermò la propria competenza, accertando che l'attrice aveva diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 50 I. n. 203/82, commisurata all'indennità dell'art. 17 I. n. 865/71 e, con separata ordinanza, dispose c.t.u. per la quantificazione dell'indennità. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza definitiva n. 1853/06, il Tribunale di Messina condannò le parti convenute al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 45.694,29, oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità, nonché dell'ulteriore importo di euro 585,55, oltre interessi, a titolo di risarcimento per i frutti pendenti. 2. Le sentenze vennero impugnate dall'[OSCURATO:PERSONA], sezione P. Cuppari, e dall'[OSCURATO:PERSONA] di Messina, che reiterarono, tra l'altro, l'eccezione di incompetenza, e, all'esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] che spiegò appello incidentale, la Corte d'Appello di Messina dichiarò l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale ordinario in favore della [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le parti dinanzi a questa Sezione della Corte di Appello. 3. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Messina, [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato le domande di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 50 I. n. 203/82 ed ha condannato, in solido, l'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari e la [OSCURATO:PERSONA] di Messina al risarcimento del danno in favore della Visalli nella misura di euro 439,39 oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio e ponendo definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] - Sezione P. Cuppari e della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, in ragione di metà ciascuno. Disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 46 I. n. 203/82, nel merito, la Corte messinese ha ritenuto non rilevante qualificare il rapporto in termini di mezzadria o di colonia parziaria, essendo le due tipologie di contratto assoggettate ad una identica regolamentazione dalla legge n. 203/82, che aveva previsto che tali contratti potessero essere convertiti in affitto a richiesta di una delle parti entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa legge (ovvero entro il 6 maggio 1986). Ha, poi, rilevato che, nella specie, in difetto di una richiesta di conversione del contratto in quello di affitto, il rapporto, a norma dell'art. 34 I. n. 203/82, aveva assunto una durata di sei anni «computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della legge n. 203/82», venendo a scadenza il 10 novembre 1989. Qualificando, poi, come piccola colonia il rapporto che aveva continuato a legare la Visalli all'Istituto P. Cuppari dopo la scadenza dell'annata agraria 1988/89, i giudici d'appello hanno ritenuto non applicabile le disposizioni della I. n. 203/82 e, in particolare, quella dell'art. 50, negando che la Visalli avesse diritto all'indennizzo previsto da tale ultima disposizione. Ritenendo, inoltre, che l'Istituto P. Cuppari, consentendo all'Amministrazione provinciale di occupare il terreno, avesse violato gli obblighi assunti nei confronti della Visalli nell'ambito del rapporto che li legava, ha liquidato in favore della Visalli, a titolo di quota di frutto pendente andato perduto a seguito dell'occupazione del terreno, la somma di euro 149,77, importo che, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sino alla data della pronuncia, ammontava ad euro 439,39, ponendola in solido a carico degli enti convenuti. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, affidato a otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Messina, già Amministrazione provinciale di Messina, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente e la controricorrente e ricorrente incidentale hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo la «violazione ed erronea applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.», la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, in difetto di impugnazione dell'Istituto P. Cuppari e della [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto rimettere in discussione la questione relativa all'applicabilità nel caso di specie degli artt. 43 e 50 della I. n. 203/82, sulla quale si era ormai formato un giudicato interno scaturente dalle statuizioni contenute nelle sentenze, non definitiva e definitiva, del Tribunale di Messina sezione ordinaria.2. Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la Corte territoriale, affermando che gli artt. 43 e 50 I. n. 203/82 non potessero trovare applicazione, ha posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, senza avere previamente instaurato un contraddittorio e senza avere assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie. 3. Con il terzo motivo, rubricato: «violazione ed erronea interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli artt. 29- 31 e 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.», la ricorrente censura la decisione gravata per avere ritenuto che il rapporto di piccola colonia avesse avuto la durata di sei anni a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della I. n. 203/82, invece che quella di anni dieci. Sostiene, al riguardo, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che ricorreva l'ipotesi impeditiva di cui all'art. 31 della legge n. 203/82 e l'esclusione prevista dalla lettera b) dell'art. 29 della medesima legge, cosicché avrebbe dovuto sancire che il rapporto agrario non era pervenuto a scadenza il 10 novembre 1989, bensì in data 10 novembre 1993, e che fosse dunque vigente alla data del 30 giugno 1991 quando la Provincia di Messina aveva consentito all'impresa Buttà di dare inizio ai lavori sul terreno. 4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 25, 29, 31, 43 e 50 della I. n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., contesta alla Corte territoriale di avere qualificato il rapporto intercorso con l'Istituto, in data successiva alla scadenza dell'annata agraria 1988/1989, in termini di piccola colonia e di avere concluso che lo stesso non fosse disciplinato dalla legge n. 203/82 ed avesse natura «stagionale». Rimarca, al riguardo, che in applicazione delle disposizioni normative evocate, anche per le cd. piccole colonie, i coloni hanno diritto alle indennità di legge, essendo il relativo rapporto disciplinato dalle disposizioni della legge n. 203/82. 5. Con il quinto motivo, censurando la sentenza per violazione ed erronea applicazione degli artt. 113 e 114 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente contesta alla Corte d'Appello di avere erroneamente fatto ricorso al principio di equità in ipotesi in cui la legge non gli attribuiva il potere di decidere secondo equità. 6. Con il sesto motivo, denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 354 cod. proc. civ., 2909 e 2054 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che i giudici di merito, pur avendo riconosciuto il diritto al rimborso dei frutti a titolo risarcitorio, liquidati dal Tribunale in euro 585,55, oltre interessi, hanno poi ridotto detto importo ad euro 149,17, violando il giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Messina formatosi in conseguenza della mancata proposizione di appello sull'importo dell'indennizzo. 7. Con il settimo motivo, censurando la decisione impugnata per violazione ed erronea applicazione dell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., sostiene che la Corte d'appello, in accoglimento della domanda di risarcimento danni da essa proposta con l'originario atto di citazione e riproposta nell'atto di riassunzione, avrebbe dovuto condannare le controparti in solido al risarcimento, in ragione dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Istituto P. Cuppari, che aveva consentito lo spossessamento della colona dal fondo, e del comportamento dell'Amministrazione provinciale che non aveva espletato la procedura amministrativa di espropriazione nei confronti dell'Istituto e nei suoi confronti. 8. Con l'ottavo motivo, denunciando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel compensare le spese di tutti i gradi del giudizio, anziché condannare le Amministrazioni al pagamento di tali spese. 9. Con il primo motivo del ricorso incidentale& la [OSCURATO:PERSONA] di Messina deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che, in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 83/2016, che aveva annullato le sentenze di primo grado rilevando l'incompetenza per materia, la sentenza qui impugnata non avrebbe potuto delibare la compensazione delle spese con riferimento sia al primo grado sia alle diverse fasi dell'appello. 10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del r.d. n. 1592 del 1933, degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell'art.1418 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ribadisce che già nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in considerazione della nullità/inesistenza di un rapporto agrario tra il dante causa della Visalli e la Provincia di Messina, nonché per il fatto che la disponibilità del fondo era stata concessa in violazione di norma imperativa, e precisamente, dell'art. 46 del r.d. n. 1592 del 1933, e in contrasto con le finalità istituzionali per le quali era stato concesso l'uso perpetuo del terreno all'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari.11. Il primo motivo del ricorso principale è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. 11.1. La sentenza non definitiva n. 563/2004 e quella definitiva n. 1853/2006 pronunciate dal Tribunale di Messina, come emerge dalla sentenza qui impugnata, sono state oggetto di impugnazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e dalla Amministrazione provinciale di Messina, che non si sono limitati ad eccepire l'incompetenza per materia, ma hanno anche richiesto la riforma di quelle decisioni, contestando nel merito le pretese dell'odierna ricorrente e reiterando le eccezioni di difetto di legittimazione passiva. L'incompetenza della Sezione ordinaria del Tribunale, dichiarata dal giudice d'appello, ha travolto le statuizioni contenute nelle sentenze pronunciate dal giudice ritenuto incompetente, cosicché non può ritenersi che su di esse si sia formato il giudicato interno. E' ben vero, come sottolineato da parte ricorrente, che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (tra le più recenti, Cass., sez. 2, 09/04/2019, n. 9915), del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi (Cass., sez. 1, 28/02/2007, n. 4775), ma ciò non toglie che il provvedimento giudiziale reso dal giudice incompetente viene sostituito da quello successivamente emesso dal giudice ritenuto competente. 11.2. Peraltro, là dove nella censura si evocano circostanze fattuali, facendo espresso riferimento al verbale del 5 giugno 1991 ed al telegramma dell'8 giugno 1991 ed adducendo che l'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari aveva subordinato il consenso alla redazione del verbale di consistenza ed all'espletamento della procedura espropriativa, la censura non risulta rispettosa del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., poiché la ricorrente omette di trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dei documenti richiamati o comunque di specificare in quale fase del giudizio sono stati prodotti al fine di consentire alla Corte di valutare la doglianza in base al solo ricorso e senza accedere ad atti ad esso esterni. Ciò in continuità del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico» (Cass., sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., sez. 1, 07/03/2018, n. 5478). 12. Il secondo motivo è inammissibile per violazione del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., considerato che la ricorrente, pur assumendo che le controparti nel corso del giudizio di merito non hanno sollevato alcuna eccezione in merito all'applicabilità al rapporto agrario della legge n. 203/82, e, in special modo, degli artt. 43 e 50 della medesima legge, omette di trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, le comparse di risposte depositate in primo grado e in grado di appello dall'Istituto P. Cuppari e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina al fine di consentire a questa Corte di delibare il motivo sulla base del ricorso e senza fare ricorso ad atti esterni. L'assunto difensivo di parte ricorrente si scontra, peraltro, con la sentenza in questa sede impugnata, dalla quale, al contrario, emerge che entrambe le parti appellanti, oltre a contestare la loro legittimazione passiva, hanno espressamente negato di essere tenute a corrispondere, in favore dell'odierna ricorrente, gli indennizzi ed il risarcimento dalla stessa pretesi, addivenendo anche a negare la stessa «configurabilità di un rapporto agrario idoneo a legittimare l'applicazione al caso dell'art. 50 I. 203/82» (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), cosicché deve escludersi che la Corte di Appello abbia rilevato d'ufficio la questione. Ne segue che, sebbene anche nel sistema, qui applicabile, anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ., operata con l'art. 45, comma 13, legge 69/2009 (secondo cui, il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, «a pena di nullità», un termine «per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione»), il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette «a sorpresa» o della «terza via», poiché adottate in violazione del principio della «parità delle armi», è enucleabile dall'art. 183 cod. proc. civ., che fa carico al giudice di indicare, alle parti, «le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione», deve, comunque, escludersi la configurabilità del vizio denunciato, poiché la questione dell'applicabilità, o meno, al rapporto delle disposizioni di cui agli artt. 43 e 50 della I. n. 203/82 già faceva parte del thema decidendum del giudizio di gravame, sicché su di essa si era svolto il contraddittorio, e non è pertanto ravvisabile lesione del diritto di difesa (Cass., sez. 5, 23/05/2014, n. 11453; Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935; Cass., sez. 2, 27/11/2018, n. 30716; Cass., sez. 2, 05/12/2017, n. 29098). 13. Anche il terzo motivo non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. 13.1. Con tale doglianza la ricorrente assume che i giudici di merito hanno ignorato la causa impeditiva e la causa di esclusione della conversione del contratto agrario in contratto di affitto, individuate dall'art. 31 e dall'art 29 della legge 203/82, e sostiene che il rapporto scaturente dal contratto agrario, essendosi prorogato per dieci anni, era ancora in essere al momento in cui la impresa Buttà era stata immessa nel possesso del terreno. A supporto della pretesa violazione del citato art. 31, la Visalli addebita alla Corte d'Appello di non avere valorizzato la circostanza che il fondo oggetto del contratto associativo, avente una estensione di mq. 5710, non costituisse una unità produttiva idonea a consentire, per condizione obiettiva di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, cosicché la conversione del contratto in affitto, prevista dall'art. 25, non poteva avere luogo. Con riguardo, poi, alla pretesa violazione dell'invocato art. 29, si duole che i Giudici di merito non avrebbero tenuto conto sia che la ricorrente risultava iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Messina per 58 giornate negli anni dal 1982 al 1985 e per 52 o 51 giornate per quelli dal 1986 al 1989 in qualità di piccola colona, sia del fatto che, con lettera del 14 gennaio 1992, inviata al legale della ricorrente, il Preside dell'Istituto P. Cuppari aveva dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della Visalli) aveva condotto in colonia il fondo di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] di Messina e che alla sua morte la vedova era subentrata nel rapporto. 13.2. I profili di censura prospettati, riguardanti la presunta applicabilità, alla fattispecie de qua, della causa di esclusione prevista dalla lettera b) del richiamato art. 29 della I. n. 203/82 e della causa impeditiva prevista dal richiamato art. 31 della medesima legge, sono inammissibili per novità delle questioni dedotte, che non risultano dalla sentenza impugnata, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass., sez. 1, 22/12/2005, n. 28480; Cass., sez. 5, 13/12/2019, n. 32804; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass., sez. 6-1, 13/06/2018, n. 15430). La ricorrente, omettendo di specificare in quale atto difensivo ed in quale fase del giudizio avesse sollevato tali questioni, non assolve tale onere. 13.3. Peraltro, la ratio decidendi della pronuncia non è idoneamente censurata, considerato che la Corte territoriale ha accertato che [OSCURATO:PERSONA], coniuge della odierna ricorrente, aveva condotto il fondo sino alla morte, avvenuta nel settembre 1990, e, quindi, anche in data successiva al 6 maggio 1986, entro la quale avrebbe dovuto formulare richiesta di conversione del contratto di colonia in affitto, cosicché il rapporto agrario non convertito era venuto a cessare nel 1989, ossia in epoca antecedente a quella in cui era stato perpetrato lo spossessamento del terreno ad opera della v Buttà che, di conseguenza, non aveva potuto spiegare alcuna incidenza sul rapporto agrario ormai cessato. Alla ricostruzione fattuale svolta dai giudici di merito la ricorrente contrappone una personale ricostruzione che poggia su diverse circostanze, neppure evocate in modo autosufficiente. 14. Anche il quarto motivo è inammissibile per la sua genericità, perché la ricorrente si limita a denunciare la violazione delle disposizioni normative richiamate in rubrica, ma non si confronta con le ragioni della decisione impugnata che, dopo avere qualificato in termini di «piccola colonia» il rapporto instauratosi, dopo l'annata agraria 1988/89, tra la ricorrente e l'Istituto P. Cuppari, ha evidenziato che tale contratto è regolamentato da disposizioni normative diverse da quelle invocate dalla ricorrente. La censura, per come formulata, non muove una critica argomentata alle giustificazioni su cui poggia la decisione e si atteggia, pertanto, come un non motivo. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica argomentata della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 11/01/2005, n. 359; Cass., sez. 3, 12/03/2005, n. 5454; Cass., sez. 3, 29/04/2005, n. 8975; Cass., sez. 3, 24/01/2006, n. 1315; Cass., sez. 3, 06/02/2007, n. 2540; Cass., sez. 3, 28/08/2007, n. 18209; Cass., sez. 3, 31/08/2015, n. 17330; Cass., sez. 1, 24/02/2020, n. 4787). Nel caso in esame non è dato comprendere in che cosa consisterebbe la violazione di legge denunciata dalla ricorrente, né tantomeno in che cosa si sostanzierebbe l'errore commesso dalla Corte d'appello. 15. Parimenti inammissibile è il quinto motivo. La Corte territoriale, alle pagine 13 e 14 della motivazione, sul rilievo che il rapporto di colonia intrattenuto dalla ricorrente con l'Istituto tecnico agrario dopo la scadenza dell'annata agraria 1988/89 avesse natura stagionale perché «funzionale all'esecuzione di colture e lavorazioni limitatamente al ciclo produttivo annuale», ha concluso per l'inapplicabilità a tale contratto delle disposizioni della legge n. 203/82, ritenendo ingiustificato riconoscere alla ricorrente, che curava la coltivazione di un terreno di modesta estensione, gli indennizzi spettanti al titolare di un rapporto agrario pluriennale o comunque prolungato nella durata. La valutazione svolta dal giudice del merito non è riconducibile ad una decisione della causa secondo criteri di equità che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. Il riferimento a «criteri di logica ed equità» contenuto a pag. 13 della motivazione non va, infatti, estrapolato dal complessivo percorso argomentativo che sorregge la decisione della Corte territoriale che, in sostanza, reputa non giustificato estendere al piccolo colono la medesima disciplina riservata a rapporti concernenti fondi di più estese dimensioni e che sono caratterizzati da una durata che si protrae per molti anni. Non è, pertanto, ipotizzabile la violazione degli artt. 113 e 114 cod. proc. civ. e, rientrando l'apprezzamento svolto nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la relativa pronuncia è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione. Anche sotto tale profilo, tuttavia, la censura rivolta alla sentenza impugnata non risponde al paradigma normativo del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, che limita l'impugnazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», e circoscrive, al di fuori di tale indicata omissione, il controllo di legittimità alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.Invero, nella fattispecie che ci occupa, il giudice d'appello ha adeguatamente valutato le risultanze istruttorie offerte dalle parti, con argomentazioni esaustive e scevre da vizi logici idonee a far comprendere l'iter seguito per pervenire al decisum, sicché non è ravvisabile un vizio assoluto di motivazione, e la ricorrente, pur denunciando un vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omette di indicare il «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa decisione, risultando le contestazioni dalla stessa mosse finalizzate a denunciare l'apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al Giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità. 16. Il sesto motivo è infondato, dovendosi ribadire, come già evidenziato al § 11.1., che la declaratoria di incompetenza per materia resa dalla Corte d'appello di Messina con la sentenza n. 83/2016 ha travolto le sentenze pronunciate dalla sezione ordinaria del Tribunale di Messina, sicché sulla statuizione, in esse contenuta, concernente la determinazione del danno spettante alla ricorrente per il rimborso dei frutti andati perduti a seguito dell'occupazione del terreno da parte dell'impresa Buttà, non può essersi formato il giudicato interno. Sul punto, correttamente, la Sezione specializzata Agraria della Corte d'appello ha, quindi, proceduto ad una autonoma determinazione dell'indennizzo. Neppure è ravvisabile il dedotto vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., pure fatto valere con il mezzo in esame, in quanto la Corte d'appello, con motivazione puntuale e del tutto condivisibile, ha spiegato che il consulente tecnico d'ufficio, non avendo elementi per determinare il numero di piante presenti sul fondo, né tanto meno la loro capacità produttiva, aveva fatto riferimento al bilancio di previsione dell'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari per l'anno 1991, sulla base del quale aveva poi determinato la quota di utile, pari al 58 per cento, spettante alla Visalli, addivenendo in tal modo a quantificare la quota di frutto pendente andata perduta a seguito dell'occupazione del terreno. Con la doglianza svolta la odierna ricorrente non attinge in modo idoneo le argomentazioni che supportano la decisione di merito, cosicché, anche sotto tale profilo, la censura si risolve in una mera contestazione rivolta al convincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio, del tutto estranea al vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 17. Infondato è anche il settimo motivo, perché con tale doglianza non si denuncia la violazione della norma di diritto invocata, ma si sollecita piuttosto la rivalutazione di questioni di merito. Quanto al denunciato vizio di violazione di legge, la doglianza prospettata dalla ricorrente non è riconducibile nell'ambito della previsione normativa dettata dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché si risolve nella denuncia di violazione di disposizioni normative sulla base di una errata ricognizione della fattispecie concreta, laddove, invece, tale vizio consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte de rovvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, o ancora nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass., sez. 1, 5/02/2019, n. 3340; Cass., sez. 1, 14/01/2019, n. 640; Cass., sez. 5, 25/09/2019, n. 23851). Viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Sotto tale profilo, la ricorrente muove, in realtà, una contestazione non consentita dall'attuale art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., non trovando più accesso al sindacato di legittimità di questa Corte il vizio di incompletezza dell'impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze istruttorie, qualora, come nel caso in esame, dalla sentenza sia evincibile una regula iuris che, prendendo le mosse da una determinata premessa, conduca ad una determinata conseguenza (in diritto) idonea a giustificare il decisum. 18. Inammissibile è anche l'ottavo motivo del ricorso principale perché non argomenta sulle dedotte ragioni di erroneità della sentenza d'appello in punto di liquidazione delle spese di lite dei diversi gradi di giudizio. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745). 19. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Come già sopra evidenziato, il giudizio riassunto innanzi alla Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Messina costituisce una prosecuzione dell'originario giudizio introdotto dinanzi al giudice dichiarato incompetente e, pertanto, del tutto legittimamente, i giudici di secondo grado, decidendo la causa nel merito, hanno anche pronunciato sulle spese dei diversi gradi di giudizio. In ogni caso deve ribadirsi che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., sez. 6 - 3, 17/10/2017, n. 24502; Cass., sez. 2, 31/08/2020, n. 18128). 20. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. L'art. 46 del r.d. 1592/1933 prevede testualmente: «Ad ogni università e istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'università e istituto medesimo e passa in loro proprietà tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura». L'interpretazione della norma si ricava dall'articolo unico della legge 4/1958 che stabilisce: «L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione». La controricorrente, posto che l'invocato art. 46 citato non è norma imperativa, non chiarisce quale sia la norma violata dalla quale deriverebbe la nullità del contratto, non potendo questa farsi discendere dal fatto che il contratto, in forza del quale la Visalli aveva avuto la disponibilità del fondo, aveva distolto il bene dalle finalità istituzionali, e segnatamente didattiche, in funzione delle quali lo stesso era stato concesso in uso perpetuo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina all'[OSCURATO:PERSONA] P. Cuppari. In secondo luogo, laddove la censura si appunta sulla eccepita carenza di legittimazione passiva e, quindi, sulla inesistenza di un rapporto contrattuale tra la odierna controricorrente e la Visalli, essa risulta in ogni caso generica ed inosservante, quanto alle risultanze processuali che evoca, dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. 21. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno, pertanto, rigettati. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti. A carico della ricorrente principal