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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21273/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4512/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonchè proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. -ricorrente- Diniego rimb.

IRPEF 2008 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15. - controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LIGURIA n. 986/2017, depositata in data30 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente, a far data dal 30 giugno 1986, riceveva la pensione ordinaria erogata dall’INPS nonché la pensione integrativa riconosciuta al personale dell’ex [OSCURATO:PERSONA] di Genova, erogata dal [OSCURATO:PERSONA] C.A.P., costituito presso l’INPS ai sensi della legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Con istanza dell’8 novembre 2012, il ricorrente chiedeva il rimborso della somma di € 31.536,00, quali maggiori ritenute IRPEF subite in relazione al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo CAP per gli anni 2008-2011.

Invero, il ricorrente assumeva che, in relazione alla normativa ratione temporis vigente (artt. 47, comma primo, lett. h-bis, e 48, comma 7-bis, TUIR), il suo trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere tassato limitatamente all’87,50% del totale, poiché la riforma intervenuta per via dell’art. 10, comma primo, lett. f, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, trovava applicazione solo per le pensioni maturate successivamente al 1° gennaio 2001.

Con provvedimento del 21 novembre 2012, prot. n. 215228, l’Ufficio negava il diritto al rimborso.

2. Avverso il detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Genova; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

3. La C.t.p., con sentenza n. 130/20/2015, accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso della somma richiesta.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Liguria ed il contribuente resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 986 /2017, depositata in data 30 giugn o 2017,la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformand o l’operato del giudice di prima istanza.

6. Successivamente, con ricorso del 10 luglio 2017, l’esponente chiedeva alla C.t.r. la correzione ex art. 287 cod. proc. civ. della sentenza n. 986/2017 per asserito errore materiale in cui la C.t.r. sarebbe incorsa avendo nel dispositivo scritto “La Corte respinge l’appello dell’Ufficio e – per l’effetto – in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso introduttivo e conferma l’atto opposto”.

Con ordinanza n. 584 del 18 settembre 2017, la C.t.r. ligure accoglieva il ricorso per correzione di errore materiale e correggeva il dispositivo della sentenza n. 986/2017 nel senso che doveva intendersi “[OSCURATO:PERSONA] respinge l’appello dell’Ufficio; per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado”.

7. Comunque, in via cautelativa, avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’ufficio ha resistito con controricorso.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. (come corretta) l’ A genzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che: Per quanto concerne il ricorso presentato dal contribuente,

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza ed error in procedendo per violazione degli artt. 342 e 329, comma secondo, cod. proc. civ., e dell’art. 53, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso che sul capo della sentenza di primo grado che riconosceva il diritto al rimborso dell’esponente in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 12 d.lgs. n. 47 del 2000, si fosse formato un giudicato interno.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 12, comma primo, secondo capoverso, d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudic ando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato all'esponente il rimborso richiesto ritenendo, sulla base dell'originaria e non più vigente formulazione dell'articolo 12 cit., che l’esenzione parziale del 12,50% fosse applicabile solo ai trattamenti di fine rapporto ed alle somme erogate a titolo di anticipazione.

Per quanto riguarda il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate,

2. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 287 cod. proc. civ.

Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione di errore materiale in un’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo. 2.1.Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 7 bis, 13, 14 del d.lgs 21 aprile 1993, n. 124 (come modificato dall’art. 11 della legge 16 febbraio 1995, n. 335) e dell’art. 48 bis, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ante 1.1.2001 e ratione temp oris applicabile) dell’art. 10 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, nonché dell’art. 13 del d.l. 17 dicembre 1986, n. 873 sul fondo CAP, convertito con modifiche nella legge 13 febbraio 1987, n. 26 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata così come successivamente corretta, la C.t.r. ha riconosciuto al contribuente un diritto al rimborso non spettante perché insussistenti i presupposti concreti per concedere al fondo previdenziale CAP un trattamento fiscale agevolato nel periodo di imposta 2008-2011.

3. Previamente, nell’ordine di una disamina logico-giuridica delle questioni, vanno affrontati i motivi del successivo ricorso dell’Agenzia.

Il primo motivoè inammissibile.

Costituisce giurisprudenza pacifica (Cass. 27/02/209, n. 573319) il principio secondo cui, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo.

Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.

4. Il secondo motivo proposto dall’Agenzia ed afferente il diritto al rimborso della somma versata, quali maggiori ritenute IRPEF subite in relazione al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo CAP per gli anni 2008-2011, è fondato.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4583 del 2018; Cass. n. 5492 del 2020), in tema di applicazione dell'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dipendenti INPS, subentrato al fondo del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, convertito nella legge n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 124 del 1993, sì che le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis (ora art. 52) comma 1 lettera d) del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d.

T.U.I.R.), nella versione vigente al momento della relativa erogazione; ora, l'art. 10 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 47 del 2000, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, ha innovato in materia, disponendo che solo per i ratei erogati fino alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2001) le prestazioni periodiche in esame rimangono tassabili nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre, per i ratei successivi a tale ultima data, le prestazioni periodiche sono da ritenere interamente tassabili, pur se al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ed ai redditi, di cui all'art. 44 comma 1 lettera g quinquies, se determinabili (ipotesi questa che non ricorre nella specie).

4.1. Pertanto, per effetto del mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante per determinare se spetti o meno al contribuente il beneficio fiscale in esame è quello della concreta erogazione del trattamento previdenziale da assoggettare al prelievo fiscale, nel senso che dette nuove e più restrittive disposizioni, che impongono la tassazione sull'intera base imponibile, sono da ritenere vigenti anche per i diritti maturati anteriormente, qualora l'erogazione dei ratei sia in concreto avvenuta dopo il 31 dicembre 2000; e nella specie non è contestato che si tratti di prestazioni pensionistiche erogate dopo il 31 dicembre 2000 (precisamente prestazioni erogate dal 2008 al 2011).

4.2. Erroneamente, pertanto, la C.t.r. ligure ha riconosciuto al contribuente, nella sentenza così come corretta,con riferimento ai ratei anzidetti, il diritto alla liquidazione dell'IRPEF sul minor importo dell'87,50°/0 degli emolumenti corrisposti al contribuente.

5. Quanto ai due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, essi sonoinammissibili.

Invero, le doglianze attengono ad una sentenza che non esiste più nel mondo giuridico perché divenuta definitiva la sentenza comprensiva dell’ordinanza n. 584 del 18 settembre 2017 di correzione di errore materiale; il che equivale a dire che la sentenza n. 986/ 20 17 , depositata in data 30 giugno 201 7, nella sua originaria formulazione, non è ricorribile per cassazione, perché, si ripete, divenuta definitiva quella comprensiva dell’ordinanza di correzione di errore materiale.

6. In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso dell’Agenzia ed accolto il secondo motivo mentre il ricorso del contribuente va dichiarato inammissibile; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese dei gradi di meritovanno integralmente compensate tra le parti mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4512/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonchè proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. -ricorrente- Diniego rimb. IRPEF 2008 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15. - controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 986/2017, depositata in data30 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, a far data dal 30 giugno 1986, riceveva la pensione ordinaria erogata dall’INPS nonché la pensione integrativa riconosciuta al personale dell’ex [OSCURATO:PERSONA] di Genova, erogata dal [OSCURATO:PERSONA] C.A.P., costituito presso l’INPS ai sensi della legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con istanza dell’8 novembre 2012, il ricorrente chiedeva il rimborso della somma di € 31.536,00, quali maggiori ritenute IRPEF subite in relazione al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo CAP per gli anni 2008-2011. Invero, il ricorrente assumeva che, in relazione alla normativa ratione temporis vigente (artt. 47, comma primo, lett. h-bis, e 48, comma 7-bis, TUIR), il suo trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere tassato limitatamente all’87,50% del totale, poiché la riforma intervenuta per via dell’art. 10, comma primo, lett. f, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, trovava applicazione solo per le pensioni maturate successivamente al 1° gennaio 2001. Con provvedimento del 21 novembre 2012, prot. n. 215228, l’Ufficio negava il diritto al rimborso. 2. Avverso il detto diniego di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Genova; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p., con sentenza n. 130/20/2015, accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso della somma richiesta. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Liguria ed il contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenzan. 986 /2017, depositata in data 30 giugn o 2017,la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformand o l’operato del giudice di prima istanza. 6. Successivamente, con ricorso del 10 luglio 2017, l’esponente chiedeva alla C.t.r. la correzione ex art. 287 cod. proc. civ. della sentenza n. 986/2017 per asserito errore materiale in cui la C.t.r. sarebbe incorsa avendo nel dispositivo scritto “La Corte respinge l’appello dell’Ufficio e – per l’effetto – in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso introduttivo e conferma l’atto opposto”. Con ordinanza n. 584 del 18 settembre 2017, la C.t.r. ligure accoglieva il ricorso per correzione di errore materiale e correggeva il dispositivo della sentenza n. 986/2017 nel senso che doveva intendersi “[OSCURATO:PERSONA] respinge l’appello dell’Ufficio; per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado”. 7. Comunque, in via cautelativa, avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. 8. Avverso la sentenza della C.t.r. (come corretta) l’ A genzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: Per quanto concerne il ricorso presentato dal contribuente, 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza ed error in procedendo per violazione degli artt. 342 e 329, comma secondo, cod. proc. civ., e dell’art. 53, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso che sul capo della sentenza di primo grado che riconosceva il diritto al rimborso dell’esponente in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 12 d.lgs. n. 47 del 2000, si fosse formato un giudicato interno. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 12, comma primo, secondo capoverso, d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudic ando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato all'esponente il rimborso richiesto ritenendo, sulla base dell'originaria e non più vigente formulazione dell'articolo 12 cit., che l’esenzione parziale del 12,50% fosse applicabile solo ai trattamenti di fine rapporto ed alle somme erogate a titolo di anticipazione. Per quanto riguarda il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, 2. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 287 cod. proc. civ. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione di errore materiale in un’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo. 2.1.Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 7 bis, 13, 14 del d.lgs 21 aprile 1993, n. 124 (come modificato dall’art. 11 della legge 16 febbraio 1995, n. 335) e dell’art. 48 bis, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ante 1.1.2001 e ratione temp oris applicabile) dell’art. 10 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, nonché dell’art. 13 del d.l. 17 dicembre 1986, n. 873 sul fondo CAP, convertito con modifiche nella legge 13 febbraio 1987, n. 26 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata così come successivamente corretta, la C.t.r. ha riconosciuto al contribuente un diritto al rimborso non spettante perché insussistenti i presupposti concreti per concedere al fondo previdenziale CAP un trattamento fiscale agevolato nel periodo di imposta 2008-2011. 3. Previamente, nell’ordine di una disamina logico-giuridica delle questioni, vanno affrontati i motivi del successivo ricorso dell’Agenzia. Il primo motivoè inammissibile. Costituisce giurisprudenza pacifica (Cass. 27/02/209, n. 573319) il principio secondo cui, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi. 4. Il secondo motivo proposto dall’Agenzia ed afferente il diritto al rimborso della somma versata, quali maggiori ritenute IRPEF subite in relazione al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo CAP per gli anni 2008-2011, è fondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4583 del 2018; Cass. n. 5492 del 2020), in tema di applicazione dell'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dipendenti INPS, subentrato al fondo del [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, convertito nella legge n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 124 del 1993, sì che le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis (ora art. 52) comma 1 lettera d) del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. T.U.I.R.), nella versione vigente al momento della relativa erogazione; ora, l'art. 10 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 47 del 2000, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, ha innovato in materia, disponendo che solo per i ratei erogati fino alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2001) le prestazioni periodiche in esame rimangono tassabili nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre, per i ratei successivi a tale ultima data, le prestazioni periodiche sono da ritenere interamente tassabili, pur se al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ed ai redditi, di cui all'art. 44 comma 1 lettera g quinquies, se determinabili (ipotesi questa che non ricorre nella specie). 4.1. Pertanto, per effetto del mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante per determinare se spetti o meno al contribuente il beneficio fiscale in esame è quello della concreta erogazione del trattamento previdenziale da assoggettare al prelievo fiscale, nel senso che dette nuove e più restrittive disposizioni, che impongono la tassazione sull'intera base imponibile, sono da ritenere vigenti anche per i diritti maturati anteriormente, qualora l'erogazione dei ratei sia in concreto avvenuta dopo il 31 dicembre 2000; e nella specie non è contestato che si tratti di prestazioni pensionistiche erogate dopo il 31 dicembre 2000 (precisamente prestazioni erogate dal 2008 al 2011). 4.2. Erroneamente, pertanto, la C.t.r. ligure ha riconosciuto al contribuente, nella sentenza così come corretta,con riferimento ai ratei anzidetti, il diritto alla liquidazione dell'IRPEF sul minor importo dell'87,50°/0 degli emolumenti corrisposti al contribuente. 5. Quanto ai due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, essi sonoinammissibili. Invero, le doglianze attengono ad una sentenza che non esiste più nel mondo giuridico perché divenuta definitiva la sentenza comprensiva dell’ordinanza n. 584 del 18 settembre 2017 di correzione di errore materiale; il che equivale a dire che la sentenza n. 986/ 20 17 , depositata in data 30 giugno 201 7, nella sua originaria formulazione, non è ricorribile per cassazione, perché, si ripete, divenuta definitiva quella comprensiva dell’ordinanza di correzione di errore materiale. 6. In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso dell’Agenzia ed accolto il secondo motivo mentre il ricorso del contribuente va dichiarato inammissibile; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di meritovanno integralmente compensate tra le parti mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
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