CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14125/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2i rete gas spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio Oggetto: imposta di registro - avviso di liquidazione eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 488/11/18, depositata il 5 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2351/24/17 della Commissione tributaria provinciale di Milano ne che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:PERSONA] srl contro un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo di azienda. La CTR osservava in particolare che la pretesa creditoria erariale era infondata, non potendosi configurare nel caso di specie un valore di mercato del complesso aziendale ceduto, stante la specialità della previsione normativa di cui all'art. 10, dPR 168/2010, come derogatoria della previsione generale di cui all'art. 2343, cod. civ. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spae 2i rete gas spa. 2I [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato una memoria. Considerato che: In via preliminare deve rilevarsi che il contraddittorio non è stato esteso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], parte del giudizio di appello, ma a prescindere dalla (nemmeno chiara) posizione processuale di tale soggetto giuridico, in ogni caso non risulta necessario disporne l'evocazione in giudizio, per il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., tra le molte, in senso analogo Sez. 2- , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 - 01 ). Nelle more del giudizio infatti la coobbligata [OSCURATO:SOCIETA] ha definito la controversia fiscale de qua ex art. 6, decreto - legge 119/2018 e ciò esplica effetto estintivo delle pretese creditorie erariali anche nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] spa ai sensi del comma 14 di detta disposizione legislativa. Sempre in via preliminare devesi rilevare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti di 2I rete gas spa, posto che la medesima risulta del tutto estranea sia all'atto impositivo impugnato sia al conseguente contenzioso, essendo dunque stata evocata -solo- in questo giudizio per un errore evidente. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa per cessazione della materia del contendere; va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di 2I rete gas [OSCURATO:SOCIETA] spese rimangono a carico di Agenzia delle entrate, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6, comma 13, ultima parte, dl 119/2018, mentre vanno tassate all'agenzia fiscale medesima nei confronti di 2I rete gas in virtù del generale principio della soccombenza. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa per cessazione della materia del contendere; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di 2I rete gas spa; spese a carico delle parti nel rapporto tra Agenzia delle entrate, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa; condanna l'Agenzia delle entrate a pagare a 2I rete gas spa le spese del giudizio che liquida in euro 7.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltr