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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15303/2026

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al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alcontroricorso;– controricorrenti –Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 100/2020depositata il 03/02/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e diSergio [OSCURATO:PERSONA], ancora in vita era titolare, unitamente al figlioSergio (cointestatario), di buoni postali ordinari e di un libretto dideposito bancario nominativo per un valore complessivo di euro449.877,52.

La madre decedeva il 2.6.2005, avendo nominatoerede testamentario, quanto alla quota di un quarto dell’eredità, ilfiglio Sergio, laddove un altro quarto andava per successionelegittima al marito ([OSCURATO:PERSONA]) e il cinquanta percento rimanente per successione legittima al figlio suddetto e alledue sorelle pro quota (un terzo ciascuno).

Poco dopo, il 25.1.2006,decedeva anche il padre, lasciando eredi legittimi i tre figli cheereditavano dunque il suo patrimonio in misura di un terzociascuno.[OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avere dato in sede stragiudizialealle sorelle, per errore, una somma di denaro superiore a quellache sarebbe spettata loro (euro 93.422,59, invece di euro65.499,53 ciascuno), le conveniva in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] perché venissero condannate a restituirgli l'eccedenza,a suo dire indebitamente versata.

Le convenute, costituendosi ingiudizio, contestavano la pretesa del fratello e, argomentando che,al contrario, il patrimonio lasciato in eredità dai genitori erasuperiore a quello rappresentato dal fratello, chiedevano in via2 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconvenzionale che venisse condannato al pagamento di quantoancora loro dovuto (pari ad euro 37.539,79 ciascuno).La divergenza derivava dal fatto che il fratello sosteneva che ilcinquanta per cento dei buoni postali e delle somme presenti sullibretto della madre era suo jure proprio quale cointestatario,cosicché solo il 50% costituiva il patrimonio lasciato dalla madre,laddove le sorelle sostenevano che in realtà, nonostante lacointestazione, i buoni postali e le somme presenti sul librettoerano tutti della madre e quindi oggetto di successione per intero.2.

Il Tribunale adìto accoglieva la domanda dell’attore, ritenendoche la cointestazione dei buoni postali e del conto, tra figlio emadre, in mancanza di prova contraria. consentisse di presumereche il cinquanta per cento di tali valori fosse appartenente inesclusiva al figlio.3.

Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenzaimpugnata, rigettava la domanda dell’originario attore, affermandoche quest’ultimo, avendo esperito una domanda di ripetizione diindebito, avrebbe dovuto provare che il 50% delle somme presentisul conto cointestato fosse già effettivamente suo jure proprio, chea tal fine la mera presunzione derivante dalla cointestazione delconto non appariva prova sufficiente, che, di contro, il versamento,da parte dell’attore, alle sorelle di ben 27.921,40 euro in più diquanto sarebbe stato tenuto a versare loro se i buoni postali e lesomme presenti sul libretto fossero state già sue per il 50%induceva a ritenere che egli fosse consapevole che il denaroversato sul conto e sul libretto fosse della madre per una quotasuperiore a quella derivante dalla sola cointestazione, che,3 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026tuttavia, quanto alla domanda riconvenzionale, a fronte dellapresunzione a favore del fratello posta dall’art. 1292, comma 2,c.c., le sorelle non avevano offerto elementi di prova tali dasuperare tale presunzione.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SergioGurrieri sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 542, comma 2, 1298, comma 2, e 2697,comma 2, c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che, nelcaso di conto corrente bancario intestato a più persone, i rapportiinterni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298, in virtù del qualeil credito solidale si divide in quote uguale se non risultidiversamente.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1298 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito che, essendostata proposta una domanda di ripetizione di indebito oggettivo,egli non aveva l’onere di provare che il 50% delle somme presentisui titoli cointestati fossero già effettivamente suoi, vigendo inmateria la presunzione di cui all’art. 1298, comma 2, c.c., rimastanon superata dalle sue sorelle.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della “Manifesta illogicitàe contraddittorietà della motivazione”, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte d’appello affermato, a suodire con una motivazione perplessa ed obiettivamente4 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026incomprensibile, da un lato, ritenuto che le sorelle, avuto riguardoalla domanda riconvenzionale da esse proposte, fossero attrici e,quindi, dovessero provare che i buoni postali e le somme presentisul conto e il libretto cointestato fossero effettivamente soltantodella madre e, dall’altro lato, ritenuto che egli, con riferimento alladomanda principale, avrebbe dovuto provare che il 50% dellesomme presenti sul conto cointestato fosse già effettivamente suojure proprio.4.

Con atto del 4 maggio 2026 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredeuniversale di [OSCURATO:PERSONA], premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di essergli subentrataquale erede universale, ha evidenziato che tra le parti èintervenuto accordo transattivo con il quale è stato convenuto dinon proseguire il giudizio di cassazione, ed ha ha rinunciato, aisensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazioneiscritto, chiedendo che la Corte voglia dichiarare l’estinzione delgiudizio.Considerato che l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dal difensoredella Salgau, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale risulta munita dimandato speciale a tale effetto, ricorrono i presupposti perdichiarare estinto il giudizio.Quanto alle spese di lite, anche in assenza di adesione delle altreparti alla formulata rinuncia, sussistono le condizioni,rappresentare dalla natura della controversia, dalla obiettivacomplessità dei calcoli determinata dalla cointestazione dei conticon la difficoltà di appurare il titolare della provvista, e dai rapportipersonali che intercorrono tra le parti, per compensarle.5 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nell'ipotesi di causa di estinzione per rinuncia del giudiziocassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrenteil pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018; Cass., Sez.

U, Ordinanza n.19976 del 19/07/2024; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del07/06/2018).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alcontroricorso;– controricorrenti –Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 100/2020depositata il 03/02/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e diSergio [OSCURATO:PERSONA], ancora in vita era titolare, unitamente al figlioSergio (cointestatario), di buoni postali ordinari e di un libretto dideposito bancario nominativo per un valore complessivo di euro449.877,52. La madre decedeva il 2.6.2005, avendo nominatoerede testamentario, quanto alla quota di un quarto dell’eredità, ilfiglio Sergio, laddove un altro quarto andava per successionelegittima al marito ([OSCURATO:PERSONA]) e il cinquanta percento rimanente per successione legittima al figlio suddetto e alledue sorelle pro quota (un terzo ciascuno). Poco dopo, il 25.1.2006,decedeva anche il padre, lasciando eredi legittimi i tre figli cheereditavano dunque il suo patrimonio in misura di un terzociascuno.[OSCURATO:PERSONA], sostenendo di avere dato in sede stragiudizialealle sorelle, per errore, una somma di denaro superiore a quellache sarebbe spettata loro (euro 93.422,59, invece di euro65.499,53 ciascuno), le conveniva in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] perché venissero condannate a restituirgli l'eccedenza,a suo dire indebitamente versata. Le convenute, costituendosi ingiudizio, contestavano la pretesa del fratello e, argomentando che,al contrario, il patrimonio lasciato in eredità dai genitori erasuperiore a quello rappresentato dal fratello, chiedevano in via2 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconvenzionale che venisse condannato al pagamento di quantoancora loro dovuto (pari ad euro 37.539,79 ciascuno).La divergenza derivava dal fatto che il fratello sosteneva che ilcinquanta per cento dei buoni postali e delle somme presenti sullibretto della madre era suo jure proprio quale cointestatario,cosicché solo il 50% costituiva il patrimonio lasciato dalla madre,laddove le sorelle sostenevano che in realtà, nonostante lacointestazione, i buoni postali e le somme presenti sul librettoerano tutti della madre e quindi oggetto di successione per intero.2. Il Tribunale adìto accoglieva la domanda dell’attore, ritenendoche la cointestazione dei buoni postali e del conto, tra figlio emadre, in mancanza di prova contraria. consentisse di presumereche il cinquanta per cento di tali valori fosse appartenente inesclusiva al figlio.3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laCorte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenzaimpugnata, rigettava la domanda dell’originario attore, affermandoche quest’ultimo, avendo esperito una domanda di ripetizione diindebito, avrebbe dovuto provare che il 50% delle somme presentisul conto cointestato fosse già effettivamente suo jure proprio, chea tal fine la mera presunzione derivante dalla cointestazione delconto non appariva prova sufficiente, che, di contro, il versamento,da parte dell’attore, alle sorelle di ben 27.921,40 euro in più diquanto sarebbe stato tenuto a versare loro se i buoni postali e lesomme presenti sul libretto fossero state già sue per il 50%induceva a ritenere che egli fosse consapevole che il denaroversato sul conto e sul libretto fosse della madre per una quotasuperiore a quella derivante dalla sola cointestazione, che,3 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026tuttavia, quanto alla domanda riconvenzionale, a fronte dellapresunzione a favore del fratello posta dall’art. 1292, comma 2,c.c., le sorelle non avevano offerto elementi di prova tali dasuperare tale presunzione.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SergioGurrieri sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 542, comma 2, 1298, comma 2, e 2697,comma 2, c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che, nelcaso di conto corrente bancario intestato a più persone, i rapportiinterni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298, in virtù del qualeil credito solidale si divide in quote uguale se non risultidiversamente.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1298 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito che, essendostata proposta una domanda di ripetizione di indebito oggettivo,egli non aveva l’onere di provare che il 50% delle somme presentisui titoli cointestati fossero già effettivamente suoi, vigendo inmateria la presunzione di cui all’art. 1298, comma 2, c.c., rimastanon superata dalle sue sorelle.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della “Manifesta illogicitàe contraddittorietà della motivazione”, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte d’appello affermato, a suodire con una motivazione perplessa ed obiettivamente4 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026incomprensibile, da un lato, ritenuto che le sorelle, avuto riguardoalla domanda riconvenzionale da esse proposte, fossero attrici e,quindi, dovessero provare che i buoni postali e le somme presentisul conto e il libretto cointestato fossero effettivamente soltantodella madre e, dall’altro lato, ritenuto che egli, con riferimento alladomanda principale, avrebbe dovuto provare che il 50% dellesomme presenti sul conto cointestato fosse già effettivamente suojure proprio.4. Con atto del 4 maggio 2026 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredeuniversale di [OSCURATO:PERSONA], premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di essergli subentrataquale erede universale, ha evidenziato che tra le parti èintervenuto accordo transattivo con il quale è stato convenuto dinon proseguire il giudizio di cassazione, ed ha ha rinunciato, aisensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazioneiscritto, chiedendo che la Corte voglia dichiarare l’estinzione delgiudizio.Considerato che l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dal difensoredella Salgau, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale risulta munita dimandato speciale a tale effetto, ricorrono i presupposti perdichiarare estinto il giudizio.Quanto alle spese di lite, anche in assenza di adesione delle altreparti alla formulata rinuncia, sussistono le condizioni,rappresentare dalla natura della controversia, dalla obiettivacomplessità dei calcoli determinata dalla cointestazione dei conticon la difficoltà di appurare il titolare della provvista, e dai rapportipersonali che intercorrono tra le parti, per compensarle.5 di 6Numero registro generale 28659/2020Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 15303/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nell'ipotesi di causa di estinzione per rinuncia del giudiziocassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrenteil pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018; Cass., Sez. U, Ordinanza n.19976 del 19/07/2024; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del07/06/2018). P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo6 di 6
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