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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15888/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11485-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis - resistente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza n. 575/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 6/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2889/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso atto di irrogazione sanzioni per omesso versamento del contributo unificato relativamente ad atti di appello proposti presso la [OSCURATO:PERSONA]; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per avere i Giudici di merito omesso di rilevare la mancata notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni;

1.2. la censura è inammissibile;

1.3. si tratta, invero, di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, mentre la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass.nn. 20712/2018, 25319/2017, 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787/12);

1.4. va inoltre evidenziato che la nullità della sentenza e del procedimento prevista dal n. 4 dell'art. 360 c.p.c. deriva unicamente da F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 vizi di attività, cioè dalla violazione di norme processuali, non essendo stata proposta, tuttavia, nel caso in esame, alcuna denuncia di violazione delle norme di rito, essendo stato piuttosto lamentato l’omesso rilievo di vizi dell’atto impugnato (mancata notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni), vizio denunciabile unicamente ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.;

2.1. con il secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (art. 13 DPR n. 115/2002) per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto le doglianze circa l’illegittima applicazione del contributo unificato per esito non definitivo della relativa controversia;

2.2. la doglianza è parimenti infondata;

2.3. il contributo unificato relativo ad atti giudiziari, di cui all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare (cfr. Cass. n. 23830/2015), e, come correttamente evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, non è collegato al criterio della definitiva soccombenza, spettando, peraltro, al Giudice d’appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado;

3. parimenti infondate sono le censure, esposte nel terzo motivo di ricorso, relative alla pretesa incostituzionalità della normativa sul contributo unificato, dovendo ribadirsi quanto già affermato dalla Consulta, che ha riconosciuto al contributo unificato la natura di tributo stante le sue caratteristiche, ossia la doverosità della prestazione e il collegamento ad una spesa pubblica come quella giudiziaria (cfr.

C. Cost. sent. n. 73/2005), né, peraltro, con riguardo alla pretesa violazione del diritto di difesa per i meno abbienti, il ricorrente ha dimostrato di aver fatto richiesta del gratuito patrocinio per la sussistenza dei relativi presupposti e che sia stata respinta;

4.1. da ultimo, è infondato anche il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 17 D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 23, comma 29, lett. b., D.L. n. 98/2011, per mancata irrogazione F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 delle sanzioni con atto contestuale alla richiesta di pagamento del contributo unificato;

4.2. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13;

4.3. per il combinato disposto del T.U.S.G., artt. 16 e 248, la Segreteria della Commissione Tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dal TUSG, art. 16, comma 1 bis, nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell'atto;

4.4. l'entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto dal D.Lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, art. 7 e art. 16, comma 3, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato;

4.5. l'irrogazione della sanzione va, inoltre, effettuata mediante apposita intimazione di pagamento da notificare ad ogni singolo contribuente, con l'indicazione della misura della sanzione applicata;

4.6. sulla base della normativa speciale prevista dal combinato disposto degli artt. 16 c. 1-bis e 248 DPR n. 115/2002 e dell’art. 71, DPR. n. 131/1986, scaduto inutilmente il termine fissato per il pagamento del contributo unificato richiesto con l’invito al pagamento, l’ufficio procede dunque all’irrogazione della sanzione, come correttamente effettuato nel caso in esame mediante notifica, dopo tre mesi, degli atti di irrogazione delle sanzioni;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

6. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11485-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis - resistente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza n. 575/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 6/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2889/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso atto di irrogazione sanzioni per omesso versamento del contributo unificato relativamente ad atti di appello proposti presso la [OSCURATO:PERSONA]; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per avere i Giudici di merito omesso di rilevare la mancata notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni; 1.2. la censura è inammissibile; 1.3. si tratta, invero, di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello, mentre la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta contro il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass.nn. 20712/2018, 25319/2017, 17041/2013, 19164/2007, 7981/2007), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte (cfr. Cass. n. 4787/12); 1.4. va inoltre evidenziato che la nullità della sentenza e del procedimento prevista dal n. 4 dell'art. 360 c.p.c. deriva unicamente da F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 vizi di attività, cioè dalla violazione di norme processuali, non essendo stata proposta, tuttavia, nel caso in esame, alcuna denuncia di violazione delle norme di rito, essendo stato piuttosto lamentato l’omesso rilievo di vizi dell’atto impugnato (mancata notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni), vizio denunciabile unicamente ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; 2.1. con il secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (art. 13 DPR n. 115/2002) per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto le doglianze circa l’illegittima applicazione del contributo unificato per esito non definitivo della relativa controversia; 2.2. la doglianza è parimenti infondata; 2.3. il contributo unificato relativo ad atti giudiziari, di cui all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare (cfr. Cass. n. 23830/2015), e, come correttamente evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, non è collegato al criterio della definitiva soccombenza, spettando, peraltro, al Giudice d’appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado; 3. parimenti infondate sono le censure, esposte nel terzo motivo di ricorso, relative alla pretesa incostituzionalità della normativa sul contributo unificato, dovendo ribadirsi quanto già affermato dalla Consulta, che ha riconosciuto al contributo unificato la natura di tributo stante le sue caratteristiche, ossia la doverosità della prestazione e il collegamento ad una spesa pubblica come quella giudiziaria (cfr. C. Cost. sent. n. 73/2005), né, peraltro, con riguardo alla pretesa violazione del diritto di difesa per i meno abbienti, il ricorrente ha dimostrato di aver fatto richiesta del gratuito patrocinio per la sussistenza dei relativi presupposti e che sia stata respinta; 4.1. da ultimo, è infondato anche il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 17 D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 23, comma 29, lett. b., D.L. n. 98/2011, per mancata irrogazione F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 delle sanzioni con atto contestuale alla richiesta di pagamento del contributo unificato; 4.2. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13; 4.3. per il combinato disposto del T.U.S.G., artt. 16 e 248, la Segreteria della Commissione Tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dal TUSG, art. 16, comma 1 bis, nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell'atto; 4.4. l'entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto dal D.Lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, art. 7 e art. 16, comma 3, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato; 4.5. l'irrogazione della sanzione va, inoltre, effettuata mediante apposita intimazione di pagamento da notificare ad ogni singolo contribuente, con l'indicazione della misura della sanzione applicata; 4.6. sulla base della normativa speciale prevista dal combinato disposto degli artt. 16 c. 1-bis e 248 DPR n. 115/2002 e dell’art. 71, DPR. n. 131/1986, scaduto inutilmente il termine fissato per il pagamento del contributo unificato richiesto con l’invito al pagamento, l’ufficio procede dunque all’irrogazione della sanzione, come correttamente effettuato nel caso in esame mediante notifica, dopo tre mesi, degli atti di irrogazione delle sanzioni; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto; 6. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11485/2019 Numero sezionale 1688/2022 Numero di raccolta generale 15888/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D
Sentenza Cassazione n. 15888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris