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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 41331/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19242-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante k- C t pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1870/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 17 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro gli avvisi di accertamento, relativi all'anno d'imposta 2013, emessi dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing.

Riteneva la CTR che, in relazione al periodo d'imposta in considerazione, il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse la società concedente.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 5 d.l. n. 953/1982, convertito dalla

I. n. 53/1983, dell'art. 7

I. n. 99/2009 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

Ric. 2020 n. 19242 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1294 cod. civ.

I due motivi di ricorso — incentrati sulla individuazione della soggettività passiva della tassa automobilistica in caso di contratto di leasing di veicoli — possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Questa Corte, con la decisione n. 13135 del 2019, ha esaminato la questione dedotta dalla ricorrente, che nasce dall'avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva delle tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della

I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit.

I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016)».

Tale principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito da Cass. n. 23273 del 2020 e dalla successiva giurisprudenza conforme.

Ric. 2020 n. 19242 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -3- La sentenza impugnata, nell'individuare nella società concedente il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria, non si è uniformata al richiamato orientamento di questa Corte.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2021.

Il "reside te Mc/t_k__ ,) M uro cc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19242-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante k- C t pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1870/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 17 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro gli avvisi di accertamento, relativi all'anno d'imposta 2013, emessi dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing. Riteneva la CTR che, in relazione al periodo d'imposta in considerazione, il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse la società concedente. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 5 d.l. n. 953/1982, convertito dalla I. n. 53/1983, dell'art. 7 I. n. 99/2009 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Ric. 2020 n. 19242 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1294 cod. civ. I due motivi di ricorso — incentrati sulla individuazione della soggettività passiva della tassa automobilistica in caso di contratto di leasing di veicoli — possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Questa Corte, con la decisione n. 13135 del 2019, ha esaminato la questione dedotta dalla ricorrente, che nasce dall'avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva delle tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016)». Tale principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito da Cass. n. 23273 del 2020 e dalla successiva giurisprudenza conforme. Ric. 2020 n. 19242 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- La sentenza impugnata, nell'individuare nella società concedente il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria, non si è uniformata al richiamato orientamento di questa Corte. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021. Il "reside te Mc/t_k__ ,) M uro cc
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