CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d’appello di Messina, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dicondanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda per ilreato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, ha concesso i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna;[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto laviolazione della correlazione tra l’imputazione e la sentenza si verifica ex art. 521cod. proc. pne. quando il fatto per cui interviene condanna è diverso da quellodescritto nell’imputazione, laddove invece il ricorso censura che la condanna, purconforme alla contestazione per la quale è stata esercitata l’azione penale, siaintervenuta per un numero di coltelli minore di quelli effettivamente rinvenutinella disponibilità dell’imputato, sicché nessuna violazione del diritto di difesa neè evidentemente derivata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo sia manifestamente infondato, perché silimita a reiterare doglianze relative al giustificato motivo del porto delle armi, chela Corte d’appello ha già superato adeguatamente sulla base dell’osservazioneche [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito nell’immediatezza un giustificato motivo solo su uno deicoltelli che aveva consegnato spontaneamente, ma non anche per gli altri trovatinella successiva perquisizione, di guisa che è stato fatto buon governo delprincipio secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art.4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolariesigenze del l 'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).[OSCURATO:PERSONA], infine, che anche il terzo motivo sia manifestamente infondato, inquanto i giudici di secondo grado hanno congruamente disatteso la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,richiamando la pluralità di coltelli (almeno tre compresi nel capo di imputazione)e le potenzialità offensive e, dunque, parametrando correttamente il giudizio inordine alla tenuità dell'offesa su quelli, tra i criteri di cui all'art. 133, commaprimo, cod. pen., che ha ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Milone, Rv. 274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv. 283044– 01);Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]