CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 15257/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tripodi-ricorrente-controI.n.p.s. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1138/2024depositata il 30/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 15257/2025Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 6916/2026Data pubblicazione 23/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 15257/2025Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 6916/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 15257/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tripodi-ricorrente-controI.n.p.s. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1138/2024depositata il 30/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 15257/2025Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 6916/2026Data pubblicazione 23/03/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, per INPS, alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e,per ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella MarcheseP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1250,00 per compensi, oltre, per INPS, alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e,per ADER, spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/03/2026Gabriella Marchese