CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 12083/2020, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 63, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato la sentenza n. 4781/2019, depositata in data 8/10/2019 dalla Corte di appello di Napoli; che la predetta sentenza è stata impugnata con successivo ricorso anche dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Casoria, Via S. Rosa 6, è domiciliato; che la [OSCURATO:SOCIETA], in sostituzione della quale si è poi costituita la spa [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti, ha resistito con separati controricorsi; che i ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi ed assieme alla controparte hanno congiuntamente richiesto alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, — va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; W/-2 che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc; P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il 5/