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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01271/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 .

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce in modo assolutamente generico vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] son stati presentati due ricorsi dall'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo è stato articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo.

3.2. Con il secondo ricorso è stato articolato un unico motivo con cui si deduce in modo assolutamente generico vizio relativo al giudizio di responsabilità.

3. I ricorsi sono inammissibili.

La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato con puntualità perché nella specie sussistono í requisiti strutturali del reato contestato e della responsabilità degli imputati e perché si è ritenuta congrua la pena inflitta.

Nulla di specifico è stato rappresentato dai ricorrenti.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata sì esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 . 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce in modo assolutamente generico vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] son stati presentati due ricorsi dall'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo è stato articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo. 3.2. Con il secondo ricorso è stato articolato un unico motivo con cui si deduce in modo assolutamente generico vizio relativo al giudizio di responsabilità. 3. I ricorsi sono inammissibili. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato con puntualità perché nella specie sussistono í requisiti strutturali del reato contestato e della responsabilità degli imputati e perché si è ritenuta congrua la pena inflitta. Nulla di specifico è stato rappresentato dai ricorrenti. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata sì esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 sette
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