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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02768/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tt,;\ Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 3.12.2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/11, commesso il 1° febbraio 2017, ha ridotto la pena inflitta a mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione della legge penale in relazione alla commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il secondo giudice specificamente giustificato la scelta operata, in ragione dell'entità della violazione e del negativo profilo soggettivo, desumibile dai plurimi precedenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tt,;\ Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 3.12.2018, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/11, commesso il 1° febbraio 2017, ha ridotto la pena inflitta a mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione della legge penale in relazione alla commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il secondo giudice specificamente giustificato la scelta operata, in ragione dell'entità della violazione e del negativo profilo soggettivo, desumibile dai plurimi precedenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 02768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris