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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04135/2026

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2129/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’ARANNO, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 144/2021, depositata il 9/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Avviso di accertamento – Irpef -attività professionale gratuita –dichiarazioni di terzi nei confronti diterzi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA]Arannoavviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2013, riduceva le perdite da quest’ultima dichiarate (portandole da euro 14.483,00 ad euro 3.998,25) in ragione dell’attività professionale di dottore commercialista, accertando maggiori ricavi a titolo di compensi professionali nella misura di euro 10.484 ,75 , già oggetto di proposta nell’ambito della procedura di definizione con adesione ma rifiutata dalla contribuente.

2. Ls contribuente impugnava l’avviso di accertamentoinnanzi alla C.t.p. di Potenza che lo accoglieva solo parzialmente riducendo l’importo dei ricavi oggetto di accertamento.

La C.t.p. osservava che nell’anno in contestazione la professionista aveva anche svolto attività di lavoro dipendente; che per l’attività da libero professioni s ta si era avvalsa delleprestazioni di terzi, sicché le perdite dichiarate non erano sintomo di una condotta irragionevole ed antieconomica.

Aggiungeva che i comensi percepiti erano soggetti a tassazione secondo il principio di cassa e che la professionista aveva fornito la prova che numerose prestazioni in favore di parenti ed amici erano state svolte a titolo gratuito, come provato dalle dichiarazioni rese da questi ultimi e prodotte in giudizio.

Per l’effetto, affermava che, rispetto alle 297 prestazioni intercettate dall’Ufficio (relative alla presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi)solo per 152 delle stesse era legittimo il recupero a tassazione in quanto non era stata emessa fattura pure a fronte del compenso corrisposto.

3. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrateproponeva appello che veniva rigettato dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe.

La C.t.r. rilevava che la sentenza della C.t.p. conteneva un errore materiale di calcolo, laddove aveva individuato 152 prestazioni soggette a tassazione anziché 145 che, pertanto, provvedeva ad emendava.

Per il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 resto confermava la sentenza impugnata affermando che la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo era soggetta, ex art.53 t.u.i.r. , al principio di cassa; che al professionista era consentita la prestazione gratuita; che la stessa Corte di cassazione (sent n. 21972 del 2015)aveva ritenuto plausibile la gratuità della prestazione consi s tente nell’invio telematico della dichiarazione dei redditi; che le dichiarazioni rese dai privati ben potevano essere valutate, come ritenuto dai primi giudici, per riconoscere la mancanza di un corrispettivo.

4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della contribuente che si difende a mezzo controricorsoe successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs.n. 546 del 1992 .

Deduce la nullità della sentenzaper motivazione apparente laddove ha ritenuto provata la natura gratuita di alcune delle prestazioni oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, senza fornire alcuna effettiva e sufficiente spiegazione delle ragioni.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, c.p.c., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione –ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.(Cass. Sez.

U. n. 8053/20149).

2.2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato.

La C.t.r. ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali poteva ritenersi provata la natura gratuita di alcune prestazioni eseguitedalla contribuente a favoredei propri clienti.

In particolare, ha rilevato che si trattava di prestazioni aventi ad oggetto la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi, la cui semplicità ne rendeva verosimile la gratuità; che, infatti,era plausibile che un professionista potesse svolgere la propria attività senza percepire alcun compenso, per ragioni di amicizia, parentela, o mera convenienza ovvero per il fatto di svolgere parallelamentealtra attività di lavoro dipendente; che la gratuità della prestazione aveva trovato conforto, come affermato dalla C.t.p.,nelle dichiarazioni rese dai privati, ben valutabili al fine di provare la mancanza del corrispettivo.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate enuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, d.P.R.n. 600 del 1973, degli artt. 2697, 2704 e 2729 c.c. dell’art.7, comma4, d.gs. n. 546 del 1992 cit.

In via subordinata, censura la sentenza laddove ha ritenuto adeguata la prova della gratuità delle prestazioni mediante semplice produzione di autodichiarazioni rilasciate dai clienti.

Osserva che l’accertamento era stato compiutoai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) e terzo comma d.P.R. n. 600 del 1973,sicchè l’Amministrazione era tenuta a fornire, anche in via presuntiva, elementi dai quali poter dedurre che le prestazioni non fossero realmente state eseguite a titolo gratuito , mentre era onere del contribuente fornire la prova contraria; che quest’ultima, tuttavia, non poteva ritenersi assolta sulla base delle sole dichiarazioni dei clientiin Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 quanto prive di data certa e di valore di prova legale, sebbene qualificate come dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

4. Il motivo non è fondato.

4.1. Questa Corte ha già chiarito che anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost. - la possibilità d'introdurre , nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, e, quindi, anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; che queste ultimehanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate - non potendo costituire da sole il fondamento della decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti; che ciò non comporta il venir meno in capo al giudice tributario del potere-dovere di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, comportando la corretta applicazione del principio della libera valutazione delle prove, l'obbligo di confrontare le propalazioni raccolte e di valutare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementi acquisiti. (Cass. n.5340/2020, cit.; conformi Cass. n. 6616/2018 e Cass. n. 960/2015).

Tali documenti, e le risultanze da essi emergenti, al pari delle dichiarazioni di terzi raccolte e prodotte dall'Ufficio, rilevano quindi quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice(cfr. Cass. n. 6616/2018; Cass. n. 9080/2017; Cass. n. 8639/2013).

4.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi in quanto ha valutato le dichiarazioni rese dai terzi unitamente alla natura, particolarmente semplice, delle prestazioni, consistenti nella trasmissione per via telematica della dichiarazione dei redditi,ed ha pure dato rilievo al fatto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 che il professionista pote va comunque contare su altra a ttività da lavoro dipendente. 5.Il ricorso mira, piuttosto a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito.

Il ricorrente pur deducendo apparentemente, un error in procedendo per vizio della motivazione, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019).

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017).

6. Ne consegue, il rigetto del ricorso.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R.,n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsieuro 2.600,00 a titolo di compenso, oltre al 15 per cento a titolo di ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2129/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’ARANNO, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 144/2021, depositata il 9/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Avviso di accertamento – Irpef -attività professionale gratuita –dichiarazioni di terzi nei confronti diterzi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA]Arannoavviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2013, riduceva le perdite da quest’ultima dichiarate (portandole da euro 14.483,00 ad euro 3.998,25) in ragione dell’attività professionale di dottore commercialista, accertando maggiori ricavi a titolo di compensi professionali nella misura di euro 10.484 ,75 , già oggetto di proposta nell’ambito della procedura di definizione con adesione ma rifiutata dalla contribuente. 2. Ls contribuente impugnava l’avviso di accertamentoinnanzi alla C.t.p. di Potenza che lo accoglieva solo parzialmente riducendo l’importo dei ricavi oggetto di accertamento. La C.t.p. osservava che nell’anno in contestazione la professionista aveva anche svolto attività di lavoro dipendente; che per l’attività da libero professioni s ta si era avvalsa delleprestazioni di terzi, sicché le perdite dichiarate non erano sintomo di una condotta irragionevole ed antieconomica. Aggiungeva che i comensi percepiti erano soggetti a tassazione secondo il principio di cassa e che la professionista aveva fornito la prova che numerose prestazioni in favore di parenti ed amici erano state svolte a titolo gratuito, come provato dalle dichiarazioni rese da questi ultimi e prodotte in giudizio. Per l’effetto, affermava che, rispetto alle 297 prestazioni intercettate dall’Ufficio (relative alla presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi)solo per 152 delle stesse era legittimo il recupero a tassazione in quanto non era stata emessa fattura pure a fronte del compenso corrisposto. 3. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrateproponeva appello che veniva rigettato dalla C.t.r. con la sentenza in epigrafe. La C.t.r. rilevava che la sentenza della C.t.p. conteneva un errore materiale di calcolo, laddove aveva individuato 152 prestazioni soggette a tassazione anziché 145 che, pertanto, provvedeva ad emendava. Per il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 resto confermava la sentenza impugnata affermando che la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo era soggetta, ex art.53 t.u.i.r. , al principio di cassa; che al professionista era consentita la prestazione gratuita; che la stessa Corte di cassazione (sent n. 21972 del 2015)aveva ritenuto plausibile la gratuità della prestazione consi s tente nell’invio telematico della dichiarazione dei redditi; che le dichiarazioni rese dai privati ben potevano essere valutate, come ritenuto dai primi giudici, per riconoscere la mancanza di un corrispettivo. 4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della contribuente che si difende a mezzo controricorsoe successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs.n. 546 del 1992 . Deduce la nullità della sentenzaper motivazione apparente laddove ha ritenuto provata la natura gratuita di alcune delle prestazioni oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, senza fornire alcuna effettiva e sufficiente spiegazione delle ragioni. 2. Il motivo è infondato. 2.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, c.p.c., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione –ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.(Cass. Sez. U. n. 8053/20149). 2.2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato. La C.t.r. ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali poteva ritenersi provata la natura gratuita di alcune prestazioni eseguitedalla contribuente a favoredei propri clienti. In particolare, ha rilevato che si trattava di prestazioni aventi ad oggetto la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi, la cui semplicità ne rendeva verosimile la gratuità; che, infatti,era plausibile che un professionista potesse svolgere la propria attività senza percepire alcun compenso, per ragioni di amicizia, parentela, o mera convenienza ovvero per il fatto di svolgere parallelamentealtra attività di lavoro dipendente; che la gratuità della prestazione aveva trovato conforto, come affermato dalla C.t.p.,nelle dichiarazioni rese dai privati, ben valutabili al fine di provare la mancanza del corrispettivo. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate enuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, d.P.R.n. 600 del 1973, degli artt. 2697, 2704 e 2729 c.c. dell’art.7, comma4, d.gs. n. 546 del 1992 cit. In via subordinata, censura la sentenza laddove ha ritenuto adeguata la prova della gratuità delle prestazioni mediante semplice produzione di autodichiarazioni rilasciate dai clienti. Osserva che l’accertamento era stato compiutoai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) e terzo comma d.P.R. n. 600 del 1973,sicchè l’Amministrazione era tenuta a fornire, anche in via presuntiva, elementi dai quali poter dedurre che le prestazioni non fossero realmente state eseguite a titolo gratuito , mentre era onere del contribuente fornire la prova contraria; che quest’ultima, tuttavia, non poteva ritenersi assolta sulla base delle sole dichiarazioni dei clientiin Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 quanto prive di data certa e di valore di prova legale, sebbene qualificate come dichiarazioni sostitutive di atto notorio. 4. Il motivo non è fondato. 4.1. Questa Corte ha già chiarito che anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost. - la possibilità d'introdurre , nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, e, quindi, anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; che queste ultimehanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate - non potendo costituire da sole il fondamento della decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti; che ciò non comporta il venir meno in capo al giudice tributario del potere-dovere di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, comportando la corretta applicazione del principio della libera valutazione delle prove, l'obbligo di confrontare le propalazioni raccolte e di valutare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementi acquisiti. (Cass. n.5340/2020, cit.; conformi Cass. n. 6616/2018 e Cass. n. 960/2015). Tali documenti, e le risultanze da essi emergenti, al pari delle dichiarazioni di terzi raccolte e prodotte dall'Ufficio, rilevano quindi quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice(cfr. Cass. n. 6616/2018; Cass. n. 9080/2017; Cass. n. 8639/2013). 4.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi in quanto ha valutato le dichiarazioni rese dai terzi unitamente alla natura, particolarmente semplice, delle prestazioni, consistenti nella trasmissione per via telematica della dichiarazione dei redditi,ed ha pure dato rilievo al fatto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 che il professionista pote va comunque contare su altra a ttività da lavoro dipendente. 5.Il ricorso mira, piuttosto a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Il ricorrente pur deducendo apparentemente, un error in procedendo per vizio della motivazione, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019). Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n. 23872/2020, Cass. n. 9097/2017). 6. Ne consegue, il rigetto del ricorso. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R.,n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsieuro 2.600,00 a titolo di compenso, oltre al 15 per cento a titolo di ri
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