CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 agosto 1984 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo il 29 luglio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, parzialmente accogliendo la richiesta ex art. 309 cod. proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ha annullato l'ordinanza cautelare resa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021, esclusivamente in relazione alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 contestata al capo 28, e ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di autonoma motivazione da parte del GIP, che si è limitato a riportare l'informativa di P.G senza effettuare quel vaglio critico richiesto dalla legge, come si desume da alcune diciture ed espressioni utilizzate nella motivazione che fanno riferimento alla precedente nota informativa o a questo Comando, e palesano la provenienza dello scritto. 2.2 violazione degli articoli 192 a 273 cod. proc.pen.,73 e 74 Testo siigli stupefacenti in ordine al giudizio di gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, poiché manca l'indicazione del percorso logico seguito dal tribunale per giungere alla decisione di confermare in parte il provvedimento del GIP. 2.2 Violazione dell'articolo 292 cod. proc.pen. per motivazione apparente e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria. 2.4 Violazione degli articoli 273,274 e 275 cod. proc.pen. in tema di esigenze cautelari in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. Quanto al primo motivo deve essere premesso come secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, Rv. 269970). E si è anche ribadito che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre, invece, gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Il tribunale ha respinto la specifica eccezione evidenziando che il gip, dopo avere riportato lo stralcio dell'informativa contenente gli esiti investigativi, ha inserito in modo sintetico la propria valutazione con vaglio critico autonomo ed esauriente. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e di fatto reitera la medesima censura già sollevata con l'istanza di riesame così incorrendo nel vizio di genericità. 1.3 La seconda censura in ordine alla gravità indiziaria è manifestamente infondata . Il tribunale, dopo avere osservato che il compendio indiziario è costituito da attività di captazione di conversazioni telefoniche e tra presenti e di attività di osservazione, pedinamento e controllo ha osservato che i risultati delle intercettazioni e i sequestri di sostanza stupefacente, corroborati dai servizi di P.G., hanno evidenziato l'esistenza di un sodalizio criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Partinico ed avente ad oggetto la realizzazione di diversi reati in materia di sostanza stupefacente. A sostegno della prospettazione accusatoria ha richiamato numerosi elementi raccolti nell'informativa del 24 gennaio 2020 e in particolare la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente il 19 agosto 2017, nel corso della quale i predetti riepilogano gli affari trattati e effettuano una rendicontazione delle cessioni di stupefacente, da cui emerge che sussisteva una cassa comune; la conversazione del 23 agosto 2017 in cui predetti parlano di un sistema di irrigazione per la produzione di una piantagione al chiuso; la conversazione del 28 luglio 2017 in cui il ricorrente definisce un accordo avente per oggetto la cessione di sostanza stupefacente. Nella disponibilità del sodalizio vi era un magazzino, sede di numerosi incontri cui ha preso parte anche l'odierno ricorrente, al quale sono state mosse contestazioni specifiche come risulta dal capo di imputazione. Il tribunale ha inoltre evidenziato la consapevolezza del ricorrente di partecipare ad una attività comune e di perseguire un obiettivo condiviso richiamando alcuni specifici passaggi delle conversazioni registrate, che la difesa omette di considerare. 1.3 La terza censura è generica poiché il tribunale ha reso sul punto specifica e dettagliata motivazione, a fronte della quale il ricorrente si limita a svolgere rilievi del tutto superficiali e non reiterativi, che non superano la soglia di ammissibilità.1.4 La doglianza in tema di esigenze cautelari è manifestamente infondata. Il tribunale ha correttamente evidenziato che nel caso in esame opera la duplice presunzione relativa prevista dall'articolo 275 comma tre cod. proc.pen., che il collegio ha in parte ritenuto superata osservando che Lunetto ha svolto attività lavorativa lecita e che è passato un certo lasso di tempo dai fatti in contestazione. Ne ha desunto che la pericolosità del soggetto si è attenuata e può adeguatamente essere contenuta mediante l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. Anche in questo caso le censure difensive appaiono del tutto generiche poiché il tribunale ha valutato l'arco di tempo intercorso rispetto ai fatti contestati in favore dell'indagato e ha valorizzato le specifiche condotte richiamate dal ricorrente, proprio per giustificare l'applicazione di una misura meno grave. 2. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le determinazioni conseguenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 23 marzo 2022 il consigliere