CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. - risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell'atto di appello rilevando che dagli utilizzati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell'imputato, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'esclusione della recidiva e per la valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla stessa, e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini del tutto generici, le conclusioni dei Giudici di merito in merito alla configurabilità del delitto di evasione e alla mancata esclusione della recidiva dolendosi altresì per "la mancata concessione delle attenuanti generiche"; Rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta che l'imputato avesse proposto appello in relazione alla penale responsabilità (pag. 3, ove si dà atto che l'appello riguarda solo la invocata esclusione della recidiva e la riduzione nel minimo della pena previa concessione delle attenuanti generiche), aspetto, questo, non specificamente contestato nel ricorso, di tal che il primo motivo risulta inammissibile; così come inammissibile risulta il motivo relativo "alla mancata concessione delle attenuanti generiche", che erano state riconosciute già dal Tribunale; Rilevato che per quanto riguarda la recidiva la Corte di appello ha evidenziato, rispondendo adeguatamente alle doglianze contenute nell'atto di appello, che "al momento della commissione del reato per cui si procede, l'imputato era gravato di plurimi precedenti penali contro il patrimonio, di un precedente penale specifico e di plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e di resistenza a pubblico ufficiale, era stato dichiarato delinquente abituale ed già stato dichiarato recidivo e la condotta oggetto del presente giudizio è senza dubbio idonea a rivelare la maggiore capacità a delinquere dell'imputato, proprio perché sintomatica della insensibilità e noncuranza alle regole del vivere civile e alle prescrizioni dell'autorità", evidenziando altresì che l'invocata prevalenza delle attenuanti generiche (già riconosciute in primo grado) è impedita dalla previsione dell'art. 69, comma 4, cod. pen. Motivazione, sotto entrambi i profili, del tutto adeguata e quindi insindacabile in questa sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle