CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12- 1' 4- ORDINANZA sul ricorso 275/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - Lite\ contro -.)t `tiACOBONI LIBERATO, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 734/2021 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato l'appellante al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta LI.MA Costruzioni, della minor somma, rispetto a quella richiesta con ricorso per decreto ingiuntivo e accertata dal tribunale, di C. 28.065,02, oltre interessi e spese, quale compenso per i lavori dallo stesso eseguiti per effetto del contratto d'appalto intercorso con la predetta società. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha, innanzitutto, rilevato che l'appellante, nell'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva affatto contestato la corrispondenza dei prezzi applicati in fattura rispetto a quelli concordati, essendosi limitata a genericamente negare la corrispondenza all'originale della copia del contratto di appalto prodotta dalla controparte, né aveva specificamente contestato l'effettiva realizzazione delle opere ivi descritte, ed ha, quindi, ritenuto che doveva essere disattesa la censura con cui, nell'atto d'appello, il tribunale ha ritenuto non contestati, e quindi non abbisognevoli di ulteriore dimostrazione, l'esecuzione delle opere descritte in fattura, nelle quantità ivi indicate, e i prezzi applicati. 1.3. La corte ha rilevato che l'opponente aveva, piuttosto, eccepito, ai fini previsti dall'art. 1460 c.c., che tali opere non erano state realizzate a regola d'arte in ragione dei vizi e dei difetti che le stesse presentavano, quali emergevano dalle prove raccolte in giudizio, ed ha, quindi, ritenuto che: - il committente, con il ricorso ad altre ditte, aveva eseguito lavori di ripristino; - il costo degli interventi di ripristino resi necessari dalla presenza, nelle opere eseguite dall'appaltatore, di vizi e difetti, era pari alla somma complessiva di C. 19.938,78; - l'importo spettante all'appaltatore, previa detrazione dal credito vantato dallo stesso a titolo di corrispettivo, nella misura accertata in primo grado, gli importi corrispondenti ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, era, di conseguenza, pari ad C. 28.065,02. Ric. 2022 n. 275 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 1.4. La corte, infine, ha ritenuto che a tale somma dovevano essere aggiunti gli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e con la decorrenza dalla data della domanda monitoria sul rilievo che la sospensione del pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 1460 c.c. può essere considerata legittima limitatamente all'importo corrispondente alla parte di prezzo da ritenersi non dovuto per la presenza di vizi nelle opere eseguite e che, sul residuo importo, il cui pagamento risulta rifiutato dall'opponente senza giustificati motivi, sono, pertanto, dovuti gli interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati nel decreto ingiuntivo. In tema di appalto, infatti, ha osservato la corte, il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo non si sottrae al principio secondo cui l'eccezione di inadempimento non dev'essere contraria a buona fede, spettando, quindi, al giudice di merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 17/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2719 c.c. e 215 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'appellante non aveva contestato la corrispondenza dei prezzi applicati in fattura rispetto a quelli concordati né l'effettiva realizzazione delle opere ivi descritte, senza, tuttavia, Ric. 2022 n. 275 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 considerare che, in realtà, la stessa, nell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dichiaratamente contestato l'integrale realizzazione delle opere e l'importo richiesto in quanto assolutamente spropositato in rapporto all'opera parzialmente compiuta e che, con missiva del 20/1/2012, allegata all'atto d'opposizione, la committente aveva espressamente contestato la corrispondenza tra i prezzi applicati e quelli concordati nel contratto d'appalto quali risultano dalla copia allegata alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, c.p.c.. 2.2. Il motivo è infondato. La ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l'appaltatore aveva dimostrato l'esecuzione, sia pur in parte, delle opere appaltategli e la pattuizione del relativo compenso. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, anche se rivenienti dalla mancata contestazione dei fatti dedotti ex adverso (peraltro, neppure smentita dagli stralci degli atti difensivi riprodotti, sul punto, in ricorso), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito Ric. 2022 n. 275 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 diverso (e alla parte ricorrente più favorevole) della controversia. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). La corte d'appello, infatti, dopo aver valutato le prove raccolte (come l'effettiva realizzazione delle opere descritte in fattura e la corrispondenza dei prezzi ivi applicati rispetto a quelli concordati con la committente), ha ritenuto che l'appaltatore avesse dimostrato in giudizio l'entità dei lavori eseguiti e il relativo compenso. Ed una volta affermato, come la corte d'appello ha fatto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere del tutto omesso l'esame di uno o più fatti decisivi (e non semplicemente degli elementi di prova raccolti se, come nella specie, il fatto decisivo ai fini della decisione, e Ric. 2022 n. 275 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 cioè l'entità delle opere eseguite e la misura del compenso pattuito, sia stato esaminato dal giudice), non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'appaltatore, in quanto volta al pagamento del compenso conseguentemente maturato. 3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1224 e 1460 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che erano dovuti gli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 e con decorrenza stabilita nel decreto ingiuntivo opposto senza considerare che la società committente aveva fondatamente sollevato l'eccezione di inadempimento e che il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione di pagamento non può essere considerato in mora e non è, quindi, tenuto al pagamento degli interessi moratori 3.2. Il motivo è infondato. Se è vero che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, "la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria" (Cass. n. 8567 del 1996; Cass. n. 14926 del 2010; Cass. n. Pio, 2022 n. 275 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 27437 del 2013; Cass. n. 21315 del 2017), è anche vero, tuttavia, che, come ha ricordato la sentenza impugnata, il committente, in caso di vizi dell'opera appaltata, può legittimamente rifiutare il pagamento del corrispettivo, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., solo se il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass. n. 26365 del 2013; Cass. n. 5231 del 1998), per cui, se, come (evidentemente) accertato nel caso in esame, tale proporzionalità è stata, in fatto, esclusa, l'eccezione d'inadempimento deve ritenersi invocata in senso contrario alla buona fede e, quindi, tale da non escludere l'obbligo del committente di pagare, sulla somma effettivamente dovuta, gli interessi di mora. 4. Il ricorso, per l'infondatezza di tutti i suoi motivi, dev'essere, quindi, rigettato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 5.450,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre Ric. 2022 n. 275 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto