Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1980

Cassazione n. 26462/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ONARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43214/25 Spadavecchia + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso comuni a entrambi gli imputati; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato contestato, risultano, oltre che generici, manifestamente infondate là dove la Corte territoriale dà atto di come le minacce poste in essere dal ricorrente fossero dirette ad ostacolare l'attività del pubblico ufficiale integrando così il reato contestato (v. in particolare p. 3- 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il P sidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] MasSimo Ri ciarelli 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43214/25 Spadavecchia + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso comuni a entrambi gli imputati; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato contestato, risultano, oltre che generici, manifestamente infondate là dove la Corte territoriale dà atto di come le minacce poste in essere dal ricorrente fossero dirette ad ostacolare l'attività del pubblico ufficiale integrando così il reato contestato (v. in particolare p. 3- 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il P sidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] MasSimo Ri ciarelli 2
Sentenza Cassazione n. 26462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris