CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/07/1985 avverso la sentenza del 12/11/2021 emessa dalla Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché diretto a prospettare questioni in fatto già adeguatamente esaminate nella decisione impugnata; Rilevato invero, che il ricorrente denuncia la mancata analisi delle censure difensive, là dove non si sarebbe proceduto a una complessiva valutazione delle risultanze processuali che, se debitamente prese in esame, non avrebbero consentito di addivenire a un giudizio di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato, invece, che la sentenza impugnata ha dato conto delle doglianze proposte dalla difesa, rilevando che la Corte d'appello ha fatto ricorso a una compiuta disamina delle emergenze processuali, alla luce di valutazioni di fatto non contraddittorie e immuni da fratture logiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci