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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 35481/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 403-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173 C/0 lo studio legale BONURA - FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00403 sez.

ML - ud. 02-07-2021 -2- R.G.403/2020 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto alla previdenza obbligatoria, domanda la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova la quale, riformando la sentenza del Tribunale di Savona, ha dichiarato illegittima la sua iscrizione d'ufficio alla Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti C.I.P.A.G.), e insussistente il credito vantato da quest'ultima; la Corte territoriale ha, inoltre, stabilito la compensazione delle spese dei due gradi di merito per l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, essendo, l'intervento chiarificatore in materia da parte della Corte di Cassazione, intervenuto successivamente all'emissione della sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le sue ragioni a un unico motivo di ricorso; la Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso e ha proposto, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata; p i ambedue le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camera le; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese", ritenendo illogica siffatta statuizione in assenza di reciproca soccombenza delle parti in lite; col primo motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la C.I.P.A.G. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 ss. d.lgs 509/1994, art. 3, co.12 L. 335/1995, art. 6 D.Igs. 103/1996, art. 1 co.763 L. 296/2006, art. 1 co.488, L.147/2013, art. 1 L.37/1967, artt. 10 e 22 L.773/1982 ed art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ai sensi del D.Igs. 509/94), oltreché dell'art. 38 Cost."; contesta l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, delle norme generali in materia d'iscrizione alla Cassa e dei principi posti a base del potere impositivo ad essa riservato dal legislatore; la disciplina vigente, secondo la tesi della ricorrente incidentale, avrebbe affidato alla propria autonomia regolamentare i criteri per l'iscrizione e la disciplina degli obblighi contributivi a carico degli iscritti, al fine di garantirne l'equilibrio finanziario di lungo termine, e tale conclusione sarebbe stata avvalorata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo scaturito dalla riforma introdotta con la

I. n. 335 del 1995; col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la C.I.P.A.G. contesta "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1, L. 37/67 e 22 L.773/1982, art. 1 e succ.

D.Lgs. 509/94 e dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG (approvato con D.M. del 27/02/2003 pubblicato in GURI del 07/04/03 serie generale n. 81)"; censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato l'obbligo di iscrizione alla cassa in capo al geometra: a) per essere lo stesso iscritto alla previdenza obbligatoria INPS, essendo impiegato come lavoratore dipendente; b) per non avere svolto libera professione con continuità ed esclusività; la sentenza gravata avrebbe, in altri termini, disatteso lo spirito della riforma, la quale ha ritenuto che la natura occasionale dell'esercizio dell'attività professionale, così come l'iscrizione ad altra gestione previdenziale, non rivestano nessun rilievo ai fini dell'obbligatorietà di iscrizione alla C.I.P.A.G., per la quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; nell'ottica della riforma complessiva del sistema pensionistico (art. 2, co.25

I. n. 335 del 1995 e art. 1, co.2, d.lgs. n.103 del 1996) la Corte territoriale avrebbe dovuto coerentemente affermare che quanto risultato dagli atti di causa, ossia che il geometra Perrozzi avesse svolto attività libero - professionale a titolo gratuito e rivestito lo status di lavoratore dipendente, nessuna incidenza poteva avere sull'obbligo, da parte di questi, d'iscriversi alla Cassa in quanto iscritto all'albo professionale; in ordine logico, si esamina preliminarmente il ricorso incidentale; i due motivi, che possono essere valutati congiuntamente per la loro evidente connessione, meritano accoglimento; le critiche rappresentate dalla C.I.P.A.G. col ricorso incidentale appaiono coerenti con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; la recente Cass. n. 4568 del 2021 ha affermato che "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla

I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; tale principio era già stato oggetto di altre decisioni conformi da parte di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. n. 5357 del 2019 e Cass. n. 19586 del 2017); quanto al ricorso principale, esso va ritenuto assorbito in virtù dell'accoglimento del ricorso incidentale; in definitiva, il ricorso incidentale va accolto, assorbito il principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 403-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173 C/0 lo studio legale BONURA - FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00403 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- R.G.403/2020 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], geometra iscritto alla previdenza obbligatoria, domanda la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova la quale, riformando la sentenza del Tribunale di Savona, ha dichiarato illegittima la sua iscrizione d'ufficio alla Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti C.I.P.A.G.), e insussistente il credito vantato da quest'ultima; la Corte territoriale ha, inoltre, stabilito la compensazione delle spese dei due gradi di merito per l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, essendo, l'intervento chiarificatore in materia da parte della Corte di Cassazione, intervenuto successivamente all'emissione della sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le sue ragioni a un unico motivo di ricorso; la Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso e ha proposto, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata; p i ambedue le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camera le; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese", ritenendo illogica siffatta statuizione in assenza di reciproca soccombenza delle parti in lite; col primo motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la C.I.P.A.G. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 ss. d.lgs 509/1994, art. 3, co.12 L. 335/1995, art. 6 D.Igs. 103/1996, art. 1 co.763 L. 296/2006, art. 1 co.488, L.147/2013, art. 1 L.37/1967, artt. 10 e 22 L.773/1982 ed art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ai sensi del D.Igs. 509/94), oltreché dell'art. 38 Cost."; contesta l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, delle norme generali in materia d'iscrizione alla Cassa e dei principi posti a base del potere impositivo ad essa riservato dal legislatore; la disciplina vigente, secondo la tesi della ricorrente incidentale, avrebbe affidato alla propria autonomia regolamentare i criteri per l'iscrizione e la disciplina degli obblighi contributivi a carico degli iscritti, al fine di garantirne l'equilibrio finanziario di lungo termine, e tale conclusione sarebbe stata avvalorata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo scaturito dalla riforma introdotta con la I. n. 335 del 1995; col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la C.I.P.A.G. contesta "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1, L. 37/67 e 22 L.773/1982, art. 1 e succ. D.Lgs. 509/94 e dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG (approvato con D.M. del 27/02/2003 pubblicato in GURI del 07/04/03 serie generale n. 81)"; censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato l'obbligo di iscrizione alla cassa in capo al geometra: a) per essere lo stesso iscritto alla previdenza obbligatoria INPS, essendo impiegato come lavoratore dipendente; b) per non avere svolto libera professione con continuità ed esclusività; la sentenza gravata avrebbe, in altri termini, disatteso lo spirito della riforma, la quale ha ritenuto che la natura occasionale dell'esercizio dell'attività professionale, così come l'iscrizione ad altra gestione previdenziale, non rivestano nessun rilievo ai fini dell'obbligatorietà di iscrizione alla C.I.P.A.G., per la quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; nell'ottica della riforma complessiva del sistema pensionistico (art. 2, co.25 I. n. 335 del 1995 e art. 1, co.2, d.lgs. n.103 del 1996) la Corte territoriale avrebbe dovuto coerentemente affermare che quanto risultato dagli atti di causa, ossia che il geometra Perrozzi avesse svolto attività libero - professionale a titolo gratuito e rivestito lo status di lavoratore dipendente, nessuna incidenza poteva avere sull'obbligo, da parte di questi, d'iscriversi alla Cassa in quanto iscritto all'albo professionale; in ordine logico, si esamina preliminarmente il ricorso incidentale; i due motivi, che possono essere valutati congiuntamente per la loro evidente connessione, meritano accoglimento; le critiche rappresentate dalla C.I.P.A.G. col ricorso incidentale appaiono coerenti con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; la recente Cass. n. 4568 del 2021 ha affermato che "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"; tale principio era già stato oggetto di altre decisioni conformi da parte di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. n. 5357 del 2019 e Cass. n. 19586 del 2017); quanto al ricorso principale, esso va ritenuto assorbito in virtù dell'accoglimento del ricorso incidentale; in definitiva, il ricorso incidentale va accolto, assorbito il principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'A
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